Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 25223/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

bre 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29455/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona della titolare, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , presso l’indirizzo di posta elettronica certificata delle quali è domiciliata per legge -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ANCONA n. 249/2020 depositata il 11/02/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

I. Illustrazione sommaria dell ’ oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati da entrambi i giudici di merito. §

1. Nel 2014 l ’ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti anche solo “[OSCURATO:PERSONA]” o “Azienda”) subiva danni dalla fauna selvatica alle proprie colture di grano duro; e, per tale ragione, in data 28 giugno 2024, presentava (su modello fornito dall’ente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 2 , titolare della relativa potestà e territorialmente competente; d’ora in avanti, anche solo “Ambito di [OSCURATO:PERSONA]” o “Ambito”)“Richiesta urgente di perizia finalizzata al risarcimento danni causati da fauna selvatica alle colture agricole Art. 34 L.R. n. 7/95”.

Il successivo 4 luglio 2014 interveniva sul luogo un perito agronomo, incaricato dall’Ambito di [OSCURATO:PERSONA], il quale accertava che l’azienda aveva subito danni da fauna selvaticae li quantificava in euro 1.000(mille).

Nonostante l’esito del sopralluogo del perito incaricato, l’Azienda non riceveva alcun indennizzo.

Pertanto, inoltrava formale diffida all’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] al fine diottenerne il pagamento .

L’Ambito di [OSCURATO:PERSONA], tramite nota del proprio legale, faceva presentedi non poter procedere in tempi brevi all’indennizzo, in quanto la Regione Marche non aveva corrisposto le risorse economiche necessarie.

Con la stessa nota l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] non informava l’azienda che l’indennizzo richiesto aveva carattere de minimis e neppure chiedevaall’azienda una dichiarazione in ordine all ’ eventuale ricezione di un aiuto de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e in quello ancora in corso. §

2. In data 19 gennaio 2016, l’Azienda, preso atto del fatto che l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] che non intendeva procedere al pagamento dell’indennizzo, depositava ricorso al Giudice di pace di Iesi,chiedendo che fosse ingiunto all’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] il pagamento in suo favore di euro 1.000, a titolo di indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle sue coltivazioni di grano duro biologico. [OSCURATO:PERSONA] di p ace di Iesi con decreto n. 39/2016 , immediatamente esecutivo, ingiungeva all ’ente Ambito di [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dellasomma richiesta a titolo di indennizzo dei danni che erano stati arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni di grano duro biologico dell’Azienda nell’anno 2014. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo in via preliminare la chiamata in giudizio della Regione Marche e deducendo nel merito che la somma ad essa ingiunta non era dovuta, in quanto, da un lato, la Regione Marche non aveva ad essa assegnato il contributo ad essa spettantee, dall’altro, a seguito della delibera regionale n. 103 del 15 febbraio 2016, era stato introdotto il regime de minimis e l ’ azienda avrebbe avuto l ’ onere di compilare e di produrre apposita modulistica per verificare il rispetto delle soglie previste per l’indennizzabilità.

L’[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, contestando l’opposizione avversaria, della quale chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.In particolare, l ’Azienda: a) ribadiva la legittimazione passiva dell’Ambito di [OSCURATO:PERSONA], anche ai sensi dell’art. 15 comma 7 della Legge Regione Marche n. 7/1995; b) deduceva che l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di aver eseguito la procedura richiesta dall’art. 41 della suddetta legge regionale per l’erogazione dei contributi da parte della Regione Marche e che,comunque, la delibera n. 103/2016 non era ancora entrata in vigore all’epoca dei fatti.

Anche la Regione Marche, quale terza chiamata in causa , si costituiva in giudizio, rilevando: a) di non avere la legittimazione passiva, facendo la stessa capo soltanto al l ’ Ambito di [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente, al quale essa aveva affidato i poteri di amministrazione del territorio e gestione della fauna ivi insediata; b) che,con appositi decreti , aveva già a suo tempo liquidate le quote di spettanza dell’Ambito di cacciain relazione alle annualità 2014 e 2015. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Iesi, con sentenza n. 93/2018 , confermava il decreto ingiuntivo, rigettando l’opposizionee condannando l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.In particolare, il giudice di primo grado riconosceva la legittimazione passiva dell ’ A mbito di [OSCURATO:PERSONA].

Specificava, inoltre , che la compilazione da parte dei danneggiati della modulistica “de minimis” non risultava condizione necessaria ai fini del pagamento, poiché, in sua mancanza, le Associazioni dovrebbero verificare gli aiuti ricevuti dall’impresa, tramite apposito registro istituito dallo Stato e messo a disposizione dalla Regione.

Evidenziava infine che la Regione aveva corrisposto all’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] i contributidovuti per gli anni 2014 e 2015 . §

3. L’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza del Giudice di pace, chiedendo accertarsi che l ’ Azienda aveva omesso di adempiere gli obblighi della normativa comunitaria connessi al regime de minimis, con la conseguenza che esso Ambito non aveva alcun obbligo rispetto alla richiesta di indennizzo formulata dall’Azienda.

In particolare, l’Ambito di Cacciaarticolava cinque motivi .

Con il primo deduceva violazione del diritto comunitario non essendo stato riconosciuto il principio affermato nel [OSCURATO:PERSONA] 1408/2013, che avevaintrodotto il regime di erogazione di contributi denominato “ de minimis” (ch e obbliga i danneggiati a certificare, pena l ’ irricevibilità della domanda di indennizzo, le somme già ricevute a titolo di aiuto).

Con il secondo faceva presente che la giurisprudenza amministrativa avevaconfermato che l’indennizzo per i danni da fauna selvatica deve essere qualificato come aiuto di Stato e, quindi, soggetto al regime “de minimis”.Con il terzo sottolineava che l’art. 6 del Reg.

Ue n. 1408/2013 configura una ipotesi di improcedibilità della richiesta indennitaria nel caso in cui l’azienda interessata non presenti la dichiarazione relativa agli aiuti ricevuti nel triennio precedente, non potendosi invocare l’operatività della [OSCURATO:PERSONA] SIAN (registro nazionale relativo agli aiuti “de minimis”), istituita soltanto il 18 luglio 2016 (e, quindi, in data successiva ai fatti di causa).

Con il quarto deduceva la responsabilità per inadempimento della Regione Marche, che non aveva erogato le somme dovute, essendosi peraltro limitata ad allegare di aver stanziato tali importi, senza fornire la prova di averli concretamente corrisposti.

Con il quintosi doleva che il giudice di primo grado aveva omesso di accertare se la Regione avesse effettivamente ad essa pagato le somme di sua spettanza.

L’[OSCURATO:PERSONA] si costituiva anche nel giudizio di appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

In particolare, sosteneva: a) la legittimazione passiva dell’Ambito di [OSCURATO:PERSONA]; b) la inapplicabilità nel caso di specie del regime “de minimis” ai sensi dell’art. 1 Reg.

Ue n. 1408/2013, essendo essa azienda che operanel settore agricolo;c) la non obbligatorietà della compilazione del modulo “de minimis”,essendo prevista, in caso di mancanza, la verifica tramite il registro centrale istituito dallo Stato e messo a disposizione dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Anche la Regione Marche si costituiva, deducendo: a) il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei suoi confronti, poiché nelle conclusioni dell’atto di appello non vi erano richieste di modifica di detta sentenza a suo sfavore; b) che, per espressa ammissione dell’Ambito di [OSCURATO:PERSONA], la mancata corresponsione della somma azionata dall’Aziendaera da ricollegarsi alla valutazione di inidoneità/mancanza della documentazione richiesta; c) che, poichédetta valutazione era di spettanza dell’Ambito di [OSCURATO:PERSONA], nessun apporto causale era ad essa ascrivibile.La Regione produceva decreto dirigenziale n. 170/2014, dal quale risultava che essa, già in data antecedente l’introduzione del giudizio monitorio, aveva assegnato all ’ Ambito di [OSCURATO:PERSONA] per l ’ anno 2014 l’importo complessivo di euro 100.081,16, destinato al risarcimento dei danni da fauna selvatica.

Il Tribunale di Ancona, quale giudice di appello, con sentenza n. 249/2020affermava la legittimazione passiva dell’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] e respingeva l’impugnazione dallo stesso proposta, confermando la sentenza di primo grado.

In particolare, il giudice di secondo grado dava atto che il regolamento europeo (adottato il 18 dicembre 2013 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2014), essendo norma a portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, aveva efficacia diretta, senza necessità di un suo recepimento nell’ordinamento interno con atto normativo nazionale, ma riteneva che l’Azienda ricorrente non poteva essere dichiarata vincolata al rispetto della procedura prevista nel regolamento per le seguenti ragioni: a)la delibera n.316/2013 della Regione Marche aveva approvato regolamento regionale, in tema di danni prodotti dalla fauna selvatica, che, all’art. 2, attribuiva agli Ambiti di [OSCURATO:PERSONA] il compito di risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica, ma che in nessun suo articolo prevedeva l’onere dell’azienda di produrre una relazione relativa ad eventuali aiuti “de minimis”ricevuti nei precedenti esercizi finanziari; anzi, detto regolamento regionale, all’art. 7, prevedeva espressamente che i soggetti interessati dovevano presentare la domanda di indennizzo, a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dal verificarsi dell’evento, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Provincia o dall’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] , incombente che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva puntualmente assolto; b) all’epoca dei fatti di causa, oltre al citato regolamento regionale, era vigente anche il regolamento europeo n. 1408/2013, che, a suo avviso, prevedeva diverse modalità di presentazione della domanda di indennizzo;c) la divergenza tra quanto previsto nel regolamento europeo e le norme regionali avevano originato una situazione di oggettiva ed evidente incertezza, non imputabile all’azienda danneggiata, che non aveva alcun motivo di dubitare della legittimità degli atti posti in essere dall’amministrazione regionale, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’autocertificazione non poteva ricadere nella sfera giuridica d’azienda medesima; d) d’altronde: d1) l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] in sede stragiudiziale non aveva motivato la sua decisione di rigetto della domanda indennitaria, argomentando sulla mancata produzione da parte dell ’ Azienda dell’autocertificazione, ragion per cui quest’ultimanon era stata messa nemmeno nelle condizioni di integrare la documentazione; d2) l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la censura dell ’ Azienda per la mancata produzione dell’autocertificazione, ma non aveva affatto allegato che l’Azienda aveva beneficiato di contributi de minimis in precedenti esercizi finanziari; d3) dallaespletata attività istruttoria non era affatto risultato che l’Azienda avesse beneficiato di aiuti di stato per importi superiori a quelli previsti dal [OSCURATO:PERSONA] n. 1408/2013 , per cui l’omessa presentazione dell’autocertificazione non aveva nella sostanza determinato alcun vantaggio indebito per l’Azienda; d4) l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto in giudizio documentazione, dalla quale si evinceva che esso era in grado di verificare se l’Azienda negli anni precedenti avesse formulato altre domande di indennizzo ed avesse comunque ricevuto altri analoghi contributi. §

4. L’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questa Corte chiedendo: a)in via principale, la cassazione della sentenza impugnata eb) in via subordinata , la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. §

4.1. L’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto in via principale lacassazione della sentenza impugnata per due motivi.§

4.1.1. Con il primo motivo l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 6, paragrafi 1 e 2, del reg.

UE 1408/2013, in combinato disposto con decreto MISE 117/2017 e decreto direttoriale MISE 28/07/2020 - inosservanza del diritto comunitario in tema di aiuti di stato alle imprese per danni cagionati all’agricoltura dalla fauna selvatica (violazione del primato del diritto comunitario) , nella parte in cui il giudice di appello haaffermato che: occorre mettere in evidenza, con riferimento al caso di specie, che quando l’azienda ha presentato la domanda di indennizzo nel 2014 era già entrato in vigore il regolamento europeo, ma allo stesso tempo era perfettamente valido ed efficace il regolamento regionale approvato con la delibera di giunta n. 316/13, peraltro di soli pochi mesi antecedente all’approvazione della norma comunitaria e che, come sopra già chiarito, prevedeva una precisa modalità di presentazione della domanda. ...

Non v’è dubbio, allora, che la divergenza tra quanto previsto nel regolamento europeo e le norme regionali abbia originato una situazione di oggettiva ed evidente incertezza, non imputabile alle aziende danneggiate, sulle quali non può certamente ricadere la responsabilitàdi tale confusione .

Si duole l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente che la sentenza impugnata manifesta un rilevante difetto di coordinamento tra le gerarchie delle fonti, laddove appare evidente che i principi affermati da una normazione comunitaria di immediata applicabilità, quale è quella scaturente da un Regolamentodell’Unione Europea, debbano per forza di cosa prevalere su qualsivoglia disposizione interna in contrasto, anche solo parziale .

In particolare, si duole che il giudice di seconde cure ha implicitamente affermato l’astratta applicabilità del sistema di indennizzo e del tetto triennale, ma non anche dei relativi corollari circa la cooperazione dell’Impresa richiedente all’attività di verifica ed il triennio di adeguamento delle [OSCURATO:PERSONA] SIAN, corollari che invece costituiscono un unicum con il sistema indennitario di base e non possono da questo essere scorporati a piacimento .

Si duole altresì che il giudice di appello ha erroneamente valutato la sfera applicativa e la portata delle normative in tema di autocertificazione dell’Impresa richiedente, qualificando la stessa, di fatto, alla stregua di mero formalismo ostruzionistico dei procedimenti di pagamento, mentre in realtà la stessa costituisce un fondamentale e imprescindibile strumento per la preventiva verifica, da parte del soggetto erogatore, dell’effettivo diritto dell’Impresa al percepimento degli aiuti di Stato e, dunque, presupposto sostanziale e organico del pagamento stesso, anche al fine di scongiurare ipotesi di “danno erariale” conseguente ad indebiti soggettivi/oggettivi e derivante dall’imprudente utilizzo del Fondo di cui all’art. 41 L.R. 7/1995.

In definitiva, secondo l’Ambito ricorrente, il giudice di appello avrebbe disapplicato i corollari del regime “de minimis” in favore dell’applicazione, nel caso concreto, dei differenti presupposti rinvenibili dalla normativa regionale, cui, di fatto, sarebbe stata attribuita una illegittima preminenza sulle sovraordinate normative dell’Unione Europea. §

4.1.2. Con il secondo motivo l ’ A mbito di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente censura la sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 9 del regolamento regionale Marche 1/2013, in relazione alla/e d.g.r.

Marche 103/2016, in quanto contrastanti con il diritto comunitario.

Omessa disapplicazione delle norme di diritto interno in contrasto con la normativa sovra-nazionale self-executing nella parte in cui il giudice di appello ha affermato: ... la disciplina regionale vigente nel momento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l’indennizzo non conteneva alcun richiamo alla normativa comunitaria ed imponeva alle aziende di presentare la domanda utilizzando la modulistica predisposta dall’ATC, nella quale non era prevista la necessità di allegare una relazione relativa ad eventuali aiuti “de minimis”ricevuti, ma vi era soltanto una voce relativa ad eventuali benefici ricevuti a titolo di risarcimento del danno per poi giungere alla seguente conclusione: L’[OSCURATO:PERSONA] ha quindi agito nel rispetto delle formalità imposte dalla disciplina regionale, presentando la domanda attraverso la modulistica messa a disposizione dall’ATC ed allegando la documentazione richiesta da tale modulistica (attraverso un pedissequo richiamo all’art. 7, comma 4 del regolamento regionale) .

Sostiene parte ricorrente che l ’ Azienda agricola ha illegittimamente agito nel rispetto delle norme regionali, in quanto queste ultime si ponevano e si pongono in aperto e palese contrasto con la normativa comunitaria; e che in senso contrario non vale invocare il principio del legittimoaffidamento, con la conseguenza che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto non addebitabile all’azienda danneggiata la mancata produzione della dichiarazione in ordine all’eventuale ricezione di un aiuto de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e in quello ancora in corso.

In definitiva, secondo l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto disapplicare la normativa regionale in quanto contrastante con la normativa comunitaria. §

4.2. In via subordinata, nel caso in cui questa Corte non ritenga di poter accogliere il suo ricorso, l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha chiesto latrasmissione degli atti del giudizio a codesta Corte , ai sensi dell ’ art. 267, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea per valutare l’interpretazione della normativa comunitaria di cui al citato Reg.

UE 1408/2013, in relazione alla necessaria correlazione ed interrelazione tra l’art. 3 (che istituisce il sistema degli Aiuti “de minimis’’ all ’ agricoltura con tetto triennale massimo di euro 15.000,00), l’art. 6, paragrafo 1 (relativo alle formalità di controllo prodromiche e funzionali all’erogazione degli Aiuti)e l’art. 6, paragrafo 2 (relativo al sistema di obbligatorietà dello scambio di informazioni tra Impresa richiedente e ATC nel sistema italiano nel primo triennio finanziario successivo all’istituzione in ambito nazionale delle [OSCURATO:PERSONA]).

Osserva l’Ambito di Cacciaricorrente che trattasi di questione nuova, fino ad ora mai decisa (se non altro, negli esatti termini) dalla Corte europea, di specifica rilevanza in relazione al presente giudizio, relativo all’applicazione degli Aiuti di Stato nel triennio 2013-2016. §

5. Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e, comunque , l ’ infondatezza del ricorso, nonché il rigetto dell’istanza di rinvio pregiudiziale.

In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, parte resistente ha rilevato che: a) il Regolamento europeo n. 1408/2013, all ’ art. 3, non prevede affatto tra i presupposti all’erogazione degli aiuti di stato, la produzione di una autocertificazione da parte dell’impresa agricola; mentre, all’art. 6, prevede che lo Stato (e comunque l’Amministrazione pubblica), nell’esercizio del proprio potere di controllo, richiede al soggetto interessato all’indennizzo la suddetta produzione; b) nel caso di specie l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai posto alcuna attività di controllo in relazione alla sua richiesta e, in particolare, non le aveva richiesto di produrre alcuna dichiarazione in ordine all’eventuale ricezione di un aiuto de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e in quello ancora in corso.

Quanto poi al secondo motivo, parte resistente ha rilevato che: a) il Tribunale di Ancona non ha affatto affermato la preminenza della normativa nazionale (e, in particolare, della Legge n. 7/1995 e del [OSCURATO:PERSONA] n. 1/2013) in contrasto con la normativa comunitaria (e, in particolare con il [OSCURATO:PERSONA] n. 1408/2013, ma ha semplicemente riconosciuto che essa azienda aveva agito nel rispetto delle formalità imposte dalla disciplina regionale; b) nel caso di specie la mancata applicazione del Regolamento europeo sarebbe da imputarsi all’Ambito di [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe svolto alcuna attività di controllo e che non avrebbe ad essa mai richiesto la produzione di alcuna autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente. §

6. Nelle sue conclusioni scritte il Procuratore Generale presso questa Corte, dopo aver ripercorso la normativa comunitaria, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato, ed il rigetto dell’istanza di trasmissione, perché superflua,sulla base delle seguenti argomentazioni: [OSCURATO:PERSONA] regionale n.1/2013, vigente ratione temporis, concernente il risarcimento dei danni (pacificamente inteso quale indennizzo) prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria, nel disciplinare le modalità di presentazione della domanda all’art. 7, 8 e 9, non contempla alcun onere di produrre la dichiarazione in capo all’azienda e pertanto la creditrice opposta aveva presentato la domanda sulla scorta delle prescrizioni regionali.

Il Tribunale ha premesso che il regolamento europeo è norma a portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile agli stati membri senza necessità di alcun apposito atto di recepimento interno, ma ha sottolineato che nessun addebito poteva essere mosso al soggetto danneggiato per non avere presentato l’autocertificazione, non richiesta dall’ente preposto al controllo.

La norma dell’art. 6 del Regolamento mira certamente ad evitare che gli indennizzi siano concessi a soggetti non meritevoli secondo i criteri prescritti dal medesimo, ma la norma, che disciplina l’attività di controllo successivamente alla presentazione della domanda, prevede che l’autocertificazione sia richiesta prima della concessione dell’aiuto e nel caso in esame la certificazione non fu mai richiesta perché all’epoca la Regione, non aveva provveduto all’adeguamento delle modalità di presentazione della domanda di indennizzo alla disciplina comunitaria, né era stato istituito il previsto registro centrale degli aiuti “de minimis”.

L’autocertificazione attiene alla fase del controllo e non è un presupposto per la concessione dell’indennizzo e pertanto non vi è motivo per disapplicare il regolamento regionale che non la prevedeva.

Si rileva infatti che il Regolamento CE 1408/2013 non individua la specifica natura dei singoli aiuti ai quali è destinato ad applicarsi e prevede anzi che esso si applichi anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, purché soddisfino le condizioni da esso prescritte e che certamente non sono stati accordati previa esibizione di una autocertificazione.

L’indennità azionata dalla ricorrente non supera come tale la soglia de minimisprevista dall’art. 3 comma 2 del Regolamento solo se nell’arco di tre esercizi fiscali la stessa non abbia beneficiato di aiuti supplementari che, unitamente a quello summenzionato, superino la soglia de minimis.

Spettava dunque al giudice, adito per ottenere la liquidazione dell’indennità, verificare che l’importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi all’impresa del settore agricolo in Italia non superasse il limite massimo nazionale fissato dall’art. 3 parag. 3 e dall’allegato del regolamento (vedi nella stessa materia Cass. civ. n° 16843/22, n° 33680/23).

Il Tribunale, comunque, con accertamento di fatto non contestato, neppure sotto il profilo della corretta ripartizione dell’onere probatorio (vedi nella materia degli sgravi contributivi Cass. civ. Sez. lav. n° 2988/23), ha verificato che, in concreto la normativa comunitaria non era stata violata, poiché l’opponente non aveva mai dedotto che l’opposta avesse beneficiato di altri aiuti nel triennio precedente in modo da superare i limiti imposti, nonostante la stessa disponesse degli strumenti utili a riscontrare tutte le somme erogate per ciascun anno alle aziende danneggiate. (vedi pagg 11 e 12 della sentenza impugnata) . §

7. Per l ’ odierna adunanza p arte resistente depositava nota difensiva, insistendo nell’accoglimento delle richieste formulate nel controricorso. §

8. Non risulta essere stata intimata la REGIONE MARCHE, che pure era stata parte di entrambi i gradi del giudizio di merito: ciò che, peraltro, è irrilevante, atteso il giudicato interno formatosi sulla sua carenza di legittimazione passiva. §

9. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione.

II. Normativa euro-unitaria. § 10.[OSCURATO:PERSONA] sul funzionamento dell’Unione europea prevede: - all ’ articolo 107 comma primo, che: Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ; - all ’ art. 108 comma terzo, che: [OSCURATO:PERSONA] sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente.

Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale ; - all ’ art. 108 comma quarto, che: [OSCURATO:PERSONA] può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo §

11. In relazione all ’ applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, il [OSCURATO:PERSONA] n. 1408/2013 (entrato in vigore, secondo quanto previsto dal suo art. 8, dal 1° gennaio 2014) prevede: -al considerando n. 20, che: … Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale ammissibile e che siano applicate le norme sul cumulo.

Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l’aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall’impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l’esercizio finanziario interessato e nei due precedenti.

In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che il nuovo aiuto concesso non superi il massimale ammissibile ; -al considerando n. 21 , che: Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» o del limite nazionale nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento ; -all’articolo 3 comma 2, che: L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell’allegato ; -all’art. 6 comma 1, che: (…) Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso ; - all ’ articolo 6 comma 2, che: Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari .

III.Contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie. §

12. Sul piano nazionale, la normativa europea è stata recepita: a) con Legge 115/2015, che ha istituito il [OSCURATO:PERSONA] degli Aiuti ed ha previsto l ’ istituzione delle [OSCURATO:PERSONA] SIAN ([OSCURATO:PERSONA]); e b) con Decreto 31 maggio 2017, n. 115, che ha regolamentato il funzionamento di dettoRegistro. §

13. In precedenza, per quanto riguardo le aziende che operavano nel territorio della Regione Marche, la materia degli indennizzi alle Imprese danneggiate dalla fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato con delega alle Regioni, era regolata, in attuazione dell’art. 4 della legge nazionale n. 157/1992, dell’art. 34 della legge regionale Marche n. 7/1995 e dal regolamento Regione Marche n. 1/2013. §

14. La legge regionale Marche n. 7/1995 (recante Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), all’art. 34 (in tema di Danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria ), prevede (definendo con l’acronimo ATC gli [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]):

1. Ai sensi dell’articolo 19, commi 7 e 7 bis, gli ATC provvedono al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aree di rispetto e nel territorio di caccia programmata.

2. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie e nelle zone per l’addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari.

3. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare immediatamente i danni rispettivamente al comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia o al concessionario. 3 bis.

È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente il Fondo regionale per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale nel quale sono iscritte le somme che la Regione provvede a corrispondere ai soggetti coinvolti in incidenti stradali con esemplari di fauna selvatica diversi da quelli di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n.17(Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi). 3 ter.

Sono esclusi dall’indennizzo di cui al comma 3 bis gli incidenti avvenuti nelle aree affidate a soggetti diversi, quali le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali). 3 quater. [OSCURATO:PERSONA] regionale determina le condizioni, i criteri e le modalità per accedere all’indennizzo di cui al comma 3 bis.

Resta ferma la necessità del rilascio da parte dell’interessato di apposita dichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente o successiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimento dei medesimi danni. 3 quinquies.

Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli, valutati in euro 800.000,00 per l’anno 2018, si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione della spesa. 3 sexies.

Le disposizioni introdotte dai commi da 3 bis a 3 quater si applicano agli incidenti avvenuti a far data dal 1° gennaio 2016 . §

15. In attuazione del suddetto articolo è stato emanato il regolamento regionale 13 marzo 2013, n. 1 ( a brogato dall ’ art. 13, regolamento regionale 10 giugno 2019, n. 3, ma vigente all’epoca dei fatti di causa), che, all’art. 7 (in tema di Presentazione e contenuto della domanda ),prevedeva: 1.I soggetti interessati presentano la domanda di risarcimento, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Provincia o dall’ATC. 2.Fino all’esecuzione del sopralluogo è fatto obbligo al richiedente di astenersi dallo svolgimento di attività agricole sulle opere o sulle colture danneggiate.

Nel caso in cui si verifichi un aggravamento del danno prima dell’esecuzione del sopralluogo, l’interessato è tenuto a integrare la domanda con l’ulteriore documentazione necessaria. 3.Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità, come risultanti dal fascicolo aziendale: a) i dati anagrafici o la ragione sociale del richiedente, accompagnati dal numero di partita IVA; b) la dichiarazione di proprietà o di possesso e i riferimenti catastali dei fondi interessati; c) l’entità della superficie per la quale è richiesto il sopralluogo; d) il tipo di coltura od opera danneggiata; e) la stima del quantitativo di prodotto perduto; f) le indicazioni sulla causa del danno.

4. Il titolare dell ’ azienda o il legale rappresentante allega alla domanda i seguenti documenti:a) planimetria attuale del fondo in cui è avvenuto il danno con indicazione in tinta di mappa della localizzazione del danno stesso; b) fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità debitamente sottoscritta; c) certificato del medico veterinario dell ’ azienda sanitaria unica regionale (ASUR), qualora il danno interessi il patrimonio costituito da allevamenti di animali di bassa corte; d) in caso di danni a tartufaie, attestato di riconoscimento di tartufaia coltivata o controllata rilasciato dall’organo competente; e) in caso di danneggiamento a vigneti soggetti a disciplinare di produzione, copia di denuncia delle uve presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente; f) dati e notizie relativi alla specie selvatica presumibilmente responsabile del danno. 5.Nel caso in cui i dati riportati nella domanda e negli allegati siano incompleti viene richiesta un’integrazione.

Decorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta di integrazione documentale, la domanda si intende decaduta. 6.Fermi restando i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 1, i danni alla semina vanno dichiarati nel periodo compreso tra la semina e l’avvenuta emergenza della coltura e i danni alla produzione vanno dichiarati prima della raccolta del prodotto, eventualmente richiedendo l’effettuazione del sopralluogo con urgenza così come previsto al comma 7. 7.Nei casi in cui il richiedente ritenga che il sopralluogo per l’accertamento del danno debba essere espletato con urgenza, deve sempre specificarne nella domanda le ragioni.

IV. Illustrazione dei motivi che inducono questa Corte a interrogarsi sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale. §

16. La questione, che forma oggetto dei due motivi di ricorso a questa Corte,è se, nel 2014, l’[OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio della Regione Marche, per poter beneficiare dell’indennizzo previsto per i danni cagionati dalla fauna selvatica alle proprie coltivazioni, doveva, a pena di improcedibilità della richiesta di indennizzo, presentare obbligatoriamente l’autocertificazione relativa ai contributi percepiti negli anni precedenti, nonostante l’ente erogatore non la avesse richiesta e benché fosse rimasto accertato, sia pure soltanto in sede di controllo successivo e nel corso delle fasi di merito del presente giudizio, il non superamento della soglia massima degli aiuti di Stato prevista dal Regolamento.

Trattasi di questione di interpretazione nuova, che presenta un interesse generale per l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, e, d’altra parte, non può dirsi né che in materia sussista una giurisprudenza consolidata e neppure che la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio; deve, quindi, escludersi la ricorrenza dell’ipotesi dell’esenzione del giudice nazionale di ultima istanza dall’obbligo di rimettere la questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo l’elaborazione sviluppatasi nella giurisprudenza di questa: su cui, tra le ultime, Corte giust. (grande Camera) 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, [OSCURATO:PERSONA] e altro, in base alla quale il giudice nazionale di ultima istanza deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. §

17. All’epoca dei fatti (2014), sul piano interno, era applicabile il regolamento regionale Marche n. 1/2013 che, nel disciplinare le modalità di presentazione della domanda (art. 7), non prevedeva in capo all’azienda richiedente l’obbligo di produrre una autocertificazione come presupposto per ottenere il ristoro del danno da fauna selvatica.

Detta normativa regionale, invero, come ha rilevato il giudice di appello, imponeva alle aziende di presentare la domanda utilizzando la modulistica predisposta dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , incombente questo che nelgiudizio di merito è risultato essere stato assolto dall’Azienda agricola Camarzano.

Nel giudizio di merito è risultato altresì accertato che l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente (quale soggetto delegato al pagamento) non ha posto in essere alcuna attività di controllo circa la sussistenza, in capo all’[OSCURATO:PERSONA], dei presupposti all’erogazione del ristoro richiesto(nell’ammontare di euro 1 . 000) .

In difetto di tale attività di controllo, secondo entrambi i giudici di merito, l’Azienda agricola Camarzano non sarebbe stata obbligata a produrre alcuna certificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente. §

18. Sul piano euro - unitario , opera il regolamento n. 1408/2013, sopra richiamato nelle norme rilevanti in materia.

Secondo la normativa posta da tale regolamento, i danni (cagionati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole) sono indennizzabili secondo un tetto massimo di euro 15 mila computato su base triennale; e, se uno Stato membro ha istituito un registro generale degli aiuti de minimis, la relativa banca dati potrà essere considerata affidabile dopo la maturazione di almeno un triennio, durante il quale l’attività di controllo dei soggetti preposti alla liquidazione dei danni richiede la collaborazione dell’impresa interessata mediante una dichiarazione.

Il tutto al fine di evitare ogni forma di pagamento indebito o eccedente, con conseguente esposizione dei soggetti coinvolti in responsabilità patrimoniali o danno erariale.

Il regolamento europeo, all’art. 3, non sembra prevedere direttamente che, tra i presupposti all’erogazione di detti aiuti, vi sia la produzione, in sede di istanza, di una certificazione da parte dell’impresa agricola richiedente.

A tale autocertificazione o dichiarazione il regolamento europeo sembra far riferimento soltanto nel successivo art. 6, che non disciplina la procedura per l’erogazione degli aiuti, ma (letto anche alla luce del considerando 20) impone allo Stato membro il dovere di controllo della sussistenza dei requisiti per l’ammissione all’erogazione in regime de minimis.

Dunque, la produzione dell’autodichiarazione sembra subordinata ad una specifica richiesta da parte dello Stato, che ne ha il relativo onere nell’esercizio del potere di controllo.

Come è noto, il mancato rispetto delle regole del regime de minimis, oltre a comportare comprensibili ripercussioni sul mercato interno e su quello europeo, comporta conseguenze non soltanto per le imprese (che, se ricevono aiuti economici di entità superiore ai limiti stabiliti, possono essere soggette a sanzioni finanziarie, che variano in base alla gravità dell’infrazione e che possono includere il recupero degli aiuti illegali, con relativi interessi), ma anche per le autorità nazionali responsabili della concessione degli aiuti: siaperché, come è noto, la Commissione Europea il potere di avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non rispettano le normative europee in materia di aiuti di Stato, con conseguente pregiudizio della reputazione e dell’autorevolezza delle istituzioni nazionali coinvolte; sia perchéogni Stato membro è esposto alle azioni per violazioni della normativa eurounitaria. §

19. In buona sostanza, è indispensabile richiedere alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di interpretare quest’ultima circa la obiettiva sussistenza, quale condizione o requisito per la stessa erogazione dell’aiuto di Stato de minimis , di una dichiarazione dell’impresa richiedente (almeno fino a quando – come accade nella specie – non sia divenuta operativa e, dopo un ulteriore triennio, affidabile, la banca dati disciplinata dal richiamato Regolamento) sul non superamento delle sogliemassime di aiuti nel triennio precedente, a prescindere dalla circostanza che l’autorità nazionale incaricata dalla erogazione non l’abbia richiestaall’impresa (in violazione degli obblighi in capo ad essa posti dal richiamato Regolamento) ed a prescindere dalla successiva verifica del non percepimento di aiuti di Stato in misura superiore alla soglia massima triennale consentita.

È, quindi, evidente la rilevanza della questione, dalla cui risoluzione in un senso o nell’altro dipende l’esito alternativo della definizione della lite; al contempo, la complessiva disposizione di diritto dell’Unione non è stata ancora oggetto di specifica interpretazione sotto lo specifico angolo visuale sopra evidenziato; e la corretta sua interpretazione in ordine ai profili sopra esposti non si impone affatto con un’evidenza tale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. §

20. Per questi motivi, visto l’articolo 267 T.F.U.E., si chiede a codesta Corte di voler interpretare la normativa di cui al citato [OSCURATO:PERSONA] n. 1408/2013 alla luce della correlazione esistente tra: a) l’art. 3, che istituisce il sistema degli Aiuti de minimis all’agricoltura con tetto triennale massimo di euro 15 mila; b) l’art. 6, paragrafo 1, relativo alle formalità di controllo prodromiche e funzionali all’erogazione degli Aiuti; c) l’art. 6, paragrafo 2, relativo al sistema di obbligatorietà dello scambio di informazioni tra impresa richiedente e pubblica amministrazione (Ambiti di [OSCURATO:PERSONA], nel sistema italiano) nel primo triennio finanziario successivo all’istituzione in ambito nazionale delle [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, si chiede a codesta Corte di dire:1) se i menzionati articoli del regolamento n. 1408/2013, letti nel loro combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato Membro possa prevedere la concessione di Aiuti di Stato de minimis all ’ agricoltura ed erogarli , nel primo triennio successivo all’istituzione delle Banche dati in ambito nazionale e comunque sino alla completa ed integrale tenuta delle stesse, in difetto di specifica dichiarazione dell’Impresa richiedente circa l’entità e la natura di ulteriori Aiuti di Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento; 2) e, in particolare, se, nel suddetto periodo temporale, la produzione di una autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente costituisca un presupposto indispensabile della presentazione della domanda di indennizzoe della sussistenza del diritto a percepire l’aiuto di Stato, ovvero possa legittimamente intervenire anche solo in fase di controllo e, quindi, successivamente al percepimento del medesimo.

Nel caso in cui codesta Corte dia al quesito una risposta positiva, il giudice nazionale avrebbe dovuto applicare il regolamento europeo, e, disapplicando quello regionale, non avrebbe dovuto riconoscere all’[OSCURATO:PERSONA] l’indennizzo richiesto, non avendo la stessa prodotto la suddetta autocertificazione (pur essendo risultato provato nel giudizio di merito che detta Azienda non aveva beneficiato di aiuti di stato per importi superiori a quelli tassativamente imposti). §

21. Devono infine impartirsi le disposizioni per la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia e, contestualmente, per la sospensione del presente processo in attesa che quella si pronunci.

P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] cassazione, visto l’art. 267, par. 3, TFUE, - chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle questioni di interpretazione del diritto dell'Unione eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bre 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29455/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona della titolare, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , presso l’indirizzo di posta elettronica certificata delle quali è domiciliata per legge -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ANCONA n. 249/2020 depositata il 11/02/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. I. Illustrazione sommaria dell ’ oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati da entrambi i giudici di merito. § 1. Nel 2014 l ’ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti anche solo “[OSCURATO:PERSONA]” o “Azienda”) subiva danni dalla fauna selvatica alle proprie colture di grano duro; e, per tale ragione, in data 28 giugno 2024, presentava (su modello fornito dall’ente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 2 , titolare della relativa potestà e territorialmente competente; d’ora in avanti, anche solo “Ambito di [OSCURATO:PERSONA]” o “Ambito”)“Richiesta urgente di perizia finalizzata al risarcimento danni causati da fauna selvatica alle colture agricole Art. 34 L.R. n. 7/95”. Il successivo 4 luglio 2014 interveniva sul luogo un perito agronomo, incaricato dall’Ambito di [OSCURATO:PERSONA], il quale accertava che l’azienda aveva subito danni da fauna selvaticae li quantificava in euro 1.000(mille). Nonostante l’esito del sopralluogo del perito incaricato, l’Azienda non riceveva alcun indennizzo. Pertanto, inoltrava formale diffida all’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] al fine diottenerne il pagamento . L’Ambito di [OSCURATO:PERSONA], tramite nota del proprio legale, faceva presentedi non poter procedere in tempi brevi all’indennizzo, in quanto la Regione Marche non aveva corrisposto le risorse economiche necessarie. Con la stessa nota l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] non informava l’azienda che l’indennizzo richiesto aveva carattere de minimis e neppure chiedevaall’azienda una dichiarazione in ordine all ’ eventuale ricezione di un aiuto de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e in quello ancora in corso. § 2. In data 19 gennaio 2016, l’Azienda, preso atto del fatto che l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] che non intendeva procedere al pagamento dell’indennizzo, depositava ricorso al Giudice di pace di Iesi,chiedendo che fosse ingiunto all’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] il pagamento in suo favore di euro 1.000, a titolo di indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle sue coltivazioni di grano duro biologico. [OSCURATO:PERSONA] di p ace di Iesi con decreto n. 39/2016 , immediatamente esecutivo, ingiungeva all ’ente Ambito di [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dellasomma richiesta a titolo di indennizzo dei danni che erano stati arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni di grano duro biologico dell’Azienda nell’anno 2014. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo in via preliminare la chiamata in giudizio della Regione Marche e deducendo nel merito che la somma ad essa ingiunta non era dovuta, in quanto, da un lato, la Regione Marche non aveva ad essa assegnato il contributo ad essa spettantee, dall’altro, a seguito della delibera regionale n. 103 del 15 febbraio 2016, era stato introdotto il regime de minimis e l ’ azienda avrebbe avuto l ’ onere di compilare e di produrre apposita modulistica per verificare il rispetto delle soglie previste per l’indennizzabilità. L’[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, contestando l’opposizione avversaria, della quale chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.In particolare, l ’Azienda: a) ribadiva la legittimazione passiva dell’Ambito di [OSCURATO:PERSONA], anche ai sensi dell’art. 15 comma 7 della Legge Regione Marche n. 7/1995; b) deduceva che l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di aver eseguito la procedura richiesta dall’art. 41 della suddetta legge regionale per l’erogazione dei contributi da parte della Regione Marche e che,comunque, la delibera n. 103/2016 non era ancora entrata in vigore all’epoca dei fatti. Anche la Regione Marche, quale terza chiamata in causa , si costituiva in giudizio, rilevando: a) di non avere la legittimazione passiva, facendo la stessa capo soltanto al l ’ Ambito di [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente, al quale essa aveva affidato i poteri di amministrazione del territorio e gestione della fauna ivi insediata; b) che,con appositi decreti , aveva già a suo tempo liquidate le quote di spettanza dell’Ambito di cacciain relazione alle annualità 2014 e 2015. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Iesi, con sentenza n. 93/2018 , confermava il decreto ingiuntivo, rigettando l’opposizionee condannando l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.In particolare, il giudice di primo grado riconosceva la legittimazione passiva dell ’ A mbito di [OSCURATO:PERSONA]. Specificava, inoltre , che la compilazione da parte dei danneggiati della modulistica “de minimis” non risultava condizione necessaria ai fini del pagamento, poiché, in sua mancanza, le Associazioni dovrebbero verificare gli aiuti ricevuti dall’impresa, tramite apposito registro istituito dallo Stato e messo a disposizione dalla Regione. Evidenziava infine che la Regione aveva corrisposto all’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] i contributidovuti per gli anni 2014 e 2015 . § 3. L’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza del Giudice di pace, chiedendo accertarsi che l ’ Azienda aveva omesso di adempiere gli obblighi della normativa comunitaria connessi al regime de minimis, con la conseguenza che esso Ambito non aveva alcun obbligo rispetto alla richiesta di indennizzo formulata dall’Azienda. In particolare, l’Ambito di Cacciaarticolava cinque motivi . Con il primo deduceva violazione del diritto comunitario non essendo stato riconosciuto il principio affermato nel [OSCURATO:PERSONA] 1408/2013, che avevaintrodotto il regime di erogazione di contributi denominato “ de minimis” (ch e obbliga i danneggiati a certificare, pena l ’ irricevibilità della domanda di indennizzo, le somme già ricevute a titolo di aiuto). Con il secondo faceva presente che la giurisprudenza amministrativa avevaconfermato che l’indennizzo per i danni da fauna selvatica deve essere qualificato come aiuto di Stato e, quindi, soggetto al regime “de minimis”.Con il terzo sottolineava che l’art. 6 del Reg. Ue n. 1408/2013 configura una ipotesi di improcedibilità della richiesta indennitaria nel caso in cui l’azienda interessata non presenti la dichiarazione relativa agli aiuti ricevuti nel triennio precedente, non potendosi invocare l’operatività della [OSCURATO:PERSONA] SIAN (registro nazionale relativo agli aiuti “de minimis”), istituita soltanto il 18 luglio 2016 (e, quindi, in data successiva ai fatti di causa). Con il quarto deduceva la responsabilità per inadempimento della Regione Marche, che non aveva erogato le somme dovute, essendosi peraltro limitata ad allegare di aver stanziato tali importi, senza fornire la prova di averli concretamente corrisposti. Con il quintosi doleva che il giudice di primo grado aveva omesso di accertare se la Regione avesse effettivamente ad essa pagato le somme di sua spettanza. L’[OSCURATO:PERSONA] si costituiva anche nel giudizio di appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In particolare, sosteneva: a) la legittimazione passiva dell’Ambito di [OSCURATO:PERSONA]; b) la inapplicabilità nel caso di specie del regime “de minimis” ai sensi dell’art. 1 Reg. Ue n. 1408/2013, essendo essa azienda che operanel settore agricolo;c) la non obbligatorietà della compilazione del modulo “de minimis”,essendo prevista, in caso di mancanza, la verifica tramite il registro centrale istituito dallo Stato e messo a disposizione dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Anche la Regione Marche si costituiva, deducendo: a) il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei suoi confronti, poiché nelle conclusioni dell’atto di appello non vi erano richieste di modifica di detta sentenza a suo sfavore; b) che, per espressa ammissione dell’Ambito di [OSCURATO:PERSONA], la mancata corresponsione della somma azionata dall’Aziendaera da ricollegarsi alla valutazione di inidoneità/mancanza della documentazione richiesta; c) che, poichédetta valutazione era di spettanza dell’Ambito di [OSCURATO:PERSONA], nessun apporto causale era ad essa ascrivibile.La Regione produceva decreto dirigenziale n. 170/2014, dal quale risultava che essa, già in data antecedente l’introduzione del giudizio monitorio, aveva assegnato all ’ Ambito di [OSCURATO:PERSONA] per l ’ anno 2014 l’importo complessivo di euro 100.081,16, destinato al risarcimento dei danni da fauna selvatica. Il Tribunale di Ancona, quale giudice di appello, con sentenza n. 249/2020affermava la legittimazione passiva dell’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] e respingeva l’impugnazione dallo stesso proposta, confermando la sentenza di primo grado. In particolare, il giudice di secondo grado dava atto che il regolamento europeo (adottato il 18 dicembre 2013 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2014), essendo norma a portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, aveva efficacia diretta, senza necessità di un suo recepimento nell’ordinamento interno con atto normativo nazionale, ma riteneva che l’Azienda ricorrente non poteva essere dichiarata vincolata al rispetto della procedura prevista nel regolamento per le seguenti ragioni: a)la delibera n.316/2013 della Regione Marche aveva approvato regolamento regionale, in tema di danni prodotti dalla fauna selvatica, che, all’art. 2, attribuiva agli Ambiti di [OSCURATO:PERSONA] il compito di risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica, ma che in nessun suo articolo prevedeva l’onere dell’azienda di produrre una relazione relativa ad eventuali aiuti “de minimis”ricevuti nei precedenti esercizi finanziari; anzi, detto regolamento regionale, all’art. 7, prevedeva espressamente che i soggetti interessati dovevano presentare la domanda di indennizzo, a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dal verificarsi dell’evento, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Provincia o dall’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] , incombente che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva puntualmente assolto; b) all’epoca dei fatti di causa, oltre al citato regolamento regionale, era vigente anche il regolamento europeo n. 1408/2013, che, a suo avviso, prevedeva diverse modalità di presentazione della domanda di indennizzo;c) la divergenza tra quanto previsto nel regolamento europeo e le norme regionali avevano originato una situazione di oggettiva ed evidente incertezza, non imputabile all’azienda danneggiata, che non aveva alcun motivo di dubitare della legittimità degli atti posti in essere dall’amministrazione regionale, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’autocertificazione non poteva ricadere nella sfera giuridica d’azienda medesima; d) d’altronde: d1) l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] in sede stragiudiziale non aveva motivato la sua decisione di rigetto della domanda indennitaria, argomentando sulla mancata produzione da parte dell ’ Azienda dell’autocertificazione, ragion per cui quest’ultimanon era stata messa nemmeno nelle condizioni di integrare la documentazione; d2) l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la censura dell ’ Azienda per la mancata produzione dell’autocertificazione, ma non aveva affatto allegato che l’Azienda aveva beneficiato di contributi de minimis in precedenti esercizi finanziari; d3) dallaespletata attività istruttoria non era affatto risultato che l’Azienda avesse beneficiato di aiuti di stato per importi superiori a quelli previsti dal [OSCURATO:PERSONA] n. 1408/2013 , per cui l’omessa presentazione dell’autocertificazione non aveva nella sostanza determinato alcun vantaggio indebito per l’Azienda; d4) l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto in giudizio documentazione, dalla quale si evinceva che esso era in grado di verificare se l’Azienda negli anni precedenti avesse formulato altre domande di indennizzo ed avesse comunque ricevuto altri analoghi contributi. § 4. L’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questa Corte chiedendo: a)in via principale, la cassazione della sentenza impugnata eb) in via subordinata , la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. § 4.1. L’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto in via principale lacassazione della sentenza impugnata per due motivi.§ 4.1.1. Con il primo motivo l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 6, paragrafi 1 e 2, del reg. UE 1408/2013, in combinato disposto con decreto MISE 117/2017 e decreto direttoriale MISE 28/07/2020 - inosservanza del diritto comunitario in tema di aiuti di stato alle imprese per danni cagionati all’agricoltura dalla fauna selvatica (violazione del primato del diritto comunitario) , nella parte in cui il giudice di appello haaffermato che: occorre mettere in evidenza, con riferimento al caso di specie, che quando l’azienda ha presentato la domanda di indennizzo nel 2014 era già entrato in vigore il regolamento europeo, ma allo stesso tempo era perfettamente valido ed efficace il regolamento regionale approvato con la delibera di giunta n. 316/13, peraltro di soli pochi mesi antecedente all’approvazione della norma comunitaria e che, come sopra già chiarito, prevedeva una precisa modalità di presentazione della domanda. ... Non v’è dubbio, allora, che la divergenza tra quanto previsto nel regolamento europeo e le norme regionali abbia originato una situazione di oggettiva ed evidente incertezza, non imputabile alle aziende danneggiate, sulle quali non può certamente ricadere la responsabilitàdi tale confusione . Si duole l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente che la sentenza impugnata manifesta un rilevante difetto di coordinamento tra le gerarchie delle fonti, laddove appare evidente che i principi affermati da una normazione comunitaria di immediata applicabilità, quale è quella scaturente da un Regolamentodell’Unione Europea, debbano per forza di cosa prevalere su qualsivoglia disposizione interna in contrasto, anche solo parziale . In particolare, si duole che il giudice di seconde cure ha implicitamente affermato l’astratta applicabilità del sistema di indennizzo e del tetto triennale, ma non anche dei relativi corollari circa la cooperazione dell’Impresa richiedente all’attività di verifica ed il triennio di adeguamento delle [OSCURATO:PERSONA] SIAN, corollari che invece costituiscono un unicum con il sistema indennitario di base e non possono da questo essere scorporati a piacimento . Si duole altresì che il giudice di appello ha erroneamente valutato la sfera applicativa e la portata delle normative in tema di autocertificazione dell’Impresa richiedente, qualificando la stessa, di fatto, alla stregua di mero formalismo ostruzionistico dei procedimenti di pagamento, mentre in realtà la stessa costituisce un fondamentale e imprescindibile strumento per la preventiva verifica, da parte del soggetto erogatore, dell’effettivo diritto dell’Impresa al percepimento degli aiuti di Stato e, dunque, presupposto sostanziale e organico del pagamento stesso, anche al fine di scongiurare ipotesi di “danno erariale” conseguente ad indebiti soggettivi/oggettivi e derivante dall’imprudente utilizzo del Fondo di cui all’art. 41 L.R. 7/1995. In definitiva, secondo l’Ambito ricorrente, il giudice di appello avrebbe disapplicato i corollari del regime “de minimis” in favore dell’applicazione, nel caso concreto, dei differenti presupposti rinvenibili dalla normativa regionale, cui, di fatto, sarebbe stata attribuita una illegittima preminenza sulle sovraordinate normative dell’Unione Europea. § 4.1.2. Con il secondo motivo l ’ A mbito di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente censura la sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 9 del regolamento regionale Marche 1/2013, in relazione alla/e d.g.r. Marche 103/2016, in quanto contrastanti con il diritto comunitario. Omessa disapplicazione delle norme di diritto interno in contrasto con la normativa sovra-nazionale self-executing nella parte in cui il giudice di appello ha affermato: ... la disciplina regionale vigente nel momento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l’indennizzo non conteneva alcun richiamo alla normativa comunitaria ed imponeva alle aziende di presentare la domanda utilizzando la modulistica predisposta dall’ATC, nella quale non era prevista la necessità di allegare una relazione relativa ad eventuali aiuti “de minimis”ricevuti, ma vi era soltanto una voce relativa ad eventuali benefici ricevuti a titolo di risarcimento del danno per poi giungere alla seguente conclusione: L’[OSCURATO:PERSONA] ha quindi agito nel rispetto delle formalità imposte dalla disciplina regionale, presentando la domanda attraverso la modulistica messa a disposizione dall’ATC ed allegando la documentazione richiesta da tale modulistica (attraverso un pedissequo richiamo all’art. 7, comma 4 del regolamento regionale) . Sostiene parte ricorrente che l ’ Azienda agricola ha illegittimamente agito nel rispetto delle norme regionali, in quanto queste ultime si ponevano e si pongono in aperto e palese contrasto con la normativa comunitaria; e che in senso contrario non vale invocare il principio del legittimoaffidamento, con la conseguenza che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto non addebitabile all’azienda danneggiata la mancata produzione della dichiarazione in ordine all’eventuale ricezione di un aiuto de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e in quello ancora in corso. In definitiva, secondo l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto disapplicare la normativa regionale in quanto contrastante con la normativa comunitaria. § 4.2. In via subordinata, nel caso in cui questa Corte non ritenga di poter accogliere il suo ricorso, l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha chiesto latrasmissione degli atti del giudizio a codesta Corte , ai sensi dell ’ art. 267, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea per valutare l’interpretazione della normativa comunitaria di cui al citato Reg. UE 1408/2013, in relazione alla necessaria correlazione ed interrelazione tra l’art. 3 (che istituisce il sistema degli Aiuti “de minimis’’ all ’ agricoltura con tetto triennale massimo di euro 15.000,00), l’art. 6, paragrafo 1 (relativo alle formalità di controllo prodromiche e funzionali all’erogazione degli Aiuti)e l’art. 6, paragrafo 2 (relativo al sistema di obbligatorietà dello scambio di informazioni tra Impresa richiedente e ATC nel sistema italiano nel primo triennio finanziario successivo all’istituzione in ambito nazionale delle [OSCURATO:PERSONA]). Osserva l’Ambito di Cacciaricorrente che trattasi di questione nuova, fino ad ora mai decisa (se non altro, negli esatti termini) dalla Corte europea, di specifica rilevanza in relazione al presente giudizio, relativo all’applicazione degli Aiuti di Stato nel triennio 2013-2016. § 5. Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e, comunque , l ’ infondatezza del ricorso, nonché il rigetto dell’istanza di rinvio pregiudiziale. In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, parte resistente ha rilevato che: a) il Regolamento europeo n. 1408/2013, all ’ art. 3, non prevede affatto tra i presupposti all’erogazione degli aiuti di stato, la produzione di una autocertificazione da parte dell’impresa agricola; mentre, all’art. 6, prevede che lo Stato (e comunque l’Amministrazione pubblica), nell’esercizio del proprio potere di controllo, richiede al soggetto interessato all’indennizzo la suddetta produzione; b) nel caso di specie l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai posto alcuna attività di controllo in relazione alla sua richiesta e, in particolare, non le aveva richiesto di produrre alcuna dichiarazione in ordine all’eventuale ricezione di un aiuto de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e in quello ancora in corso. Quanto poi al secondo motivo, parte resistente ha rilevato che: a) il Tribunale di Ancona non ha affatto affermato la preminenza della normativa nazionale (e, in particolare, della Legge n. 7/1995 e del [OSCURATO:PERSONA] n. 1/2013) in contrasto con la normativa comunitaria (e, in particolare con il [OSCURATO:PERSONA] n. 1408/2013, ma ha semplicemente riconosciuto che essa azienda aveva agito nel rispetto delle formalità imposte dalla disciplina regionale; b) nel caso di specie la mancata applicazione del Regolamento europeo sarebbe da imputarsi all’Ambito di [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe svolto alcuna attività di controllo e che non avrebbe ad essa mai richiesto la produzione di alcuna autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente. § 6. Nelle sue conclusioni scritte il Procuratore Generale presso questa Corte, dopo aver ripercorso la normativa comunitaria, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato, ed il rigetto dell’istanza di trasmissione, perché superflua,sulla base delle seguenti argomentazioni: [OSCURATO:PERSONA] regionale n.1/2013, vigente ratione temporis, concernente il risarcimento dei danni (pacificamente inteso quale indennizzo) prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria, nel disciplinare le modalità di presentazione della domanda all’art. 7, 8 e 9, non contempla alcun onere di produrre la dichiarazione in capo all’azienda e pertanto la creditrice opposta aveva presentato la domanda sulla scorta delle prescrizioni regionali. Il Tribunale ha premesso che il regolamento europeo è norma a portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile agli stati membri senza necessità di alcun apposito atto di recepimento interno, ma ha sottolineato che nessun addebito poteva essere mosso al soggetto danneggiato per non avere presentato l’autocertificazione, non richiesta dall’ente preposto al controllo. La norma dell’art. 6 del Regolamento mira certamente ad evitare che gli indennizzi siano concessi a soggetti non meritevoli secondo i criteri prescritti dal medesimo, ma la norma, che disciplina l’attività di controllo successivamente alla presentazione della domanda, prevede che l’autocertificazione sia richiesta prima della concessione dell’aiuto e nel caso in esame la certificazione non fu mai richiesta perché all’epoca la Regione, non aveva provveduto all’adeguamento delle modalità di presentazione della domanda di indennizzo alla disciplina comunitaria, né era stato istituito il previsto registro centrale degli aiuti “de minimis”. L’autocertificazione attiene alla fase del controllo e non è un presupposto per la concessione dell’indennizzo e pertanto non vi è motivo per disapplicare il regolamento regionale che non la prevedeva. Si rileva infatti che il Regolamento CE 1408/2013 non individua la specifica natura dei singoli aiuti ai quali è destinato ad applicarsi e prevede anzi che esso si applichi anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, purché soddisfino le condizioni da esso prescritte e che certamente non sono stati accordati previa esibizione di una autocertificazione. L’indennità azionata dalla ricorrente non supera come tale la soglia de minimisprevista dall’art. 3 comma 2 del Regolamento solo se nell’arco di tre esercizi fiscali la stessa non abbia beneficiato di aiuti supplementari che, unitamente a quello summenzionato, superino la soglia de minimis. Spettava dunque al giudice, adito per ottenere la liquidazione dell’indennità, verificare che l’importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi all’impresa del settore agricolo in Italia non superasse il limite massimo nazionale fissato dall’art. 3 parag. 3 e dall’allegato del regolamento (vedi nella stessa materia Cass. civ. n° 16843/22, n° 33680/23). Il Tribunale, comunque, con accertamento di fatto non contestato, neppure sotto il profilo della corretta ripartizione dell’onere probatorio (vedi nella materia degli sgravi contributivi Cass. civ. Sez. lav. n° 2988/23), ha verificato che, in concreto la normativa comunitaria non era stata violata, poiché l’opponente non aveva mai dedotto che l’opposta avesse beneficiato di altri aiuti nel triennio precedente in modo da superare i limiti imposti, nonostante la stessa disponesse degli strumenti utili a riscontrare tutte le somme erogate per ciascun anno alle aziende danneggiate. (vedi pagg 11 e 12 della sentenza impugnata) . § 7. Per l ’ odierna adunanza p arte resistente depositava nota difensiva, insistendo nell’accoglimento delle richieste formulate nel controricorso. § 8. Non risulta essere stata intimata la REGIONE MARCHE, che pure era stata parte di entrambi i gradi del giudizio di merito: ciò che, peraltro, è irrilevante, atteso il giudicato interno formatosi sulla sua carenza di legittimazione passiva. § 9. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. II. Normativa euro-unitaria. § 10.[OSCURATO:PERSONA] sul funzionamento dell’Unione europea prevede: - all ’ articolo 107 comma primo, che: Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ; - all ’ art. 108 comma terzo, che: [OSCURATO:PERSONA] sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale ; - all ’ art. 108 comma quarto, che: [OSCURATO:PERSONA] può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo § 11. In relazione all ’ applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, il [OSCURATO:PERSONA] n. 1408/2013 (entrato in vigore, secondo quanto previsto dal suo art. 8, dal 1° gennaio 2014) prevede: -al considerando n. 20, che: … Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale ammissibile e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l’aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall’impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l’esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che il nuovo aiuto concesso non superi il massimale ammissibile ; -al considerando n. 21 , che: Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» o del limite nazionale nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento ; -all’articolo 3 comma 2, che: L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell’allegato ; -all’art. 6 comma 1, che: (…) Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso ; - all ’ articolo 6 comma 2, che: Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari . III.Contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie. § 12. Sul piano nazionale, la normativa europea è stata recepita: a) con Legge 115/2015, che ha istituito il [OSCURATO:PERSONA] degli Aiuti ed ha previsto l ’ istituzione delle [OSCURATO:PERSONA] SIAN ([OSCURATO:PERSONA]); e b) con Decreto 31 maggio 2017, n. 115, che ha regolamentato il funzionamento di dettoRegistro. § 13. In precedenza, per quanto riguardo le aziende che operavano nel territorio della Regione Marche, la materia degli indennizzi alle Imprese danneggiate dalla fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato con delega alle Regioni, era regolata, in attuazione dell’art. 4 della legge nazionale n. 157/1992, dell’art. 34 della legge regionale Marche n. 7/1995 e dal regolamento Regione Marche n. 1/2013. § 14. La legge regionale Marche n. 7/1995 (recante Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), all’art. 34 (in tema di Danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria ), prevede (definendo con l’acronimo ATC gli [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]): 1. Ai sensi dell’articolo 19, commi 7 e 7 bis, gli ATC provvedono al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aree di rispetto e nel territorio di caccia programmata. 2. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie e nelle zone per l’addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari. 3. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare immediatamente i danni rispettivamente al comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia o al concessionario. 3 bis. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente il Fondo regionale per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale nel quale sono iscritte le somme che la Regione provvede a corrispondere ai soggetti coinvolti in incidenti stradali con esemplari di fauna selvatica diversi da quelli di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n.17(Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi). 3 ter. Sono esclusi dall’indennizzo di cui al comma 3 bis gli incidenti avvenuti nelle aree affidate a soggetti diversi, quali le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali). 3 quater. [OSCURATO:PERSONA] regionale determina le condizioni, i criteri e le modalità per accedere all’indennizzo di cui al comma 3 bis. Resta ferma la necessità del rilascio da parte dell’interessato di apposita dichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente o successiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimento dei medesimi danni. 3 quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli, valutati in euro 800.000,00 per l’anno 2018, si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione della spesa. 3 sexies. Le disposizioni introdotte dai commi da 3 bis a 3 quater si applicano agli incidenti avvenuti a far data dal 1° gennaio 2016 . § 15. In attuazione del suddetto articolo è stato emanato il regolamento regionale 13 marzo 2013, n. 1 ( a brogato dall ’ art. 13, regolamento regionale 10 giugno 2019, n. 3, ma vigente all’epoca dei fatti di causa), che, all’art. 7 (in tema di Presentazione e contenuto della domanda ),prevedeva: 1.I soggetti interessati presentano la domanda di risarcimento, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Provincia o dall’ATC. 2.Fino all’esecuzione del sopralluogo è fatto obbligo al richiedente di astenersi dallo svolgimento di attività agricole sulle opere o sulle colture danneggiate. Nel caso in cui si verifichi un aggravamento del danno prima dell’esecuzione del sopralluogo, l’interessato è tenuto a integrare la domanda con l’ulteriore documentazione necessaria. 3.Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità, come risultanti dal fascicolo aziendale: a) i dati anagrafici o la ragione sociale del richiedente, accompagnati dal numero di partita IVA; b) la dichiarazione di proprietà o di possesso e i riferimenti catastali dei fondi interessati; c) l’entità della superficie per la quale è richiesto il sopralluogo; d) il tipo di coltura od opera danneggiata; e) la stima del quantitativo di prodotto perduto; f) le indicazioni sulla causa del danno. 4. Il titolare dell ’ azienda o il legale rappresentante allega alla domanda i seguenti documenti:a) planimetria attuale del fondo in cui è avvenuto il danno con indicazione in tinta di mappa della localizzazione del danno stesso; b) fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità debitamente sottoscritta; c) certificato del medico veterinario dell ’ azienda sanitaria unica regionale (ASUR), qualora il danno interessi il patrimonio costituito da allevamenti di animali di bassa corte; d) in caso di danni a tartufaie, attestato di riconoscimento di tartufaia coltivata o controllata rilasciato dall’organo competente; e) in caso di danneggiamento a vigneti soggetti a disciplinare di produzione, copia di denuncia delle uve presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente; f) dati e notizie relativi alla specie selvatica presumibilmente responsabile del danno. 5.Nel caso in cui i dati riportati nella domanda e negli allegati siano incompleti viene richiesta un’integrazione. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta di integrazione documentale, la domanda si intende decaduta. 6.Fermi restando i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 1, i danni alla semina vanno dichiarati nel periodo compreso tra la semina e l’avvenuta emergenza della coltura e i danni alla produzione vanno dichiarati prima della raccolta del prodotto, eventualmente richiedendo l’effettuazione del sopralluogo con urgenza così come previsto al comma 7. 7.Nei casi in cui il richiedente ritenga che il sopralluogo per l’accertamento del danno debba essere espletato con urgenza, deve sempre specificarne nella domanda le ragioni. IV. Illustrazione dei motivi che inducono questa Corte a interrogarsi sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale. § 16. La questione, che forma oggetto dei due motivi di ricorso a questa Corte,è se, nel 2014, l’[OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio della Regione Marche, per poter beneficiare dell’indennizzo previsto per i danni cagionati dalla fauna selvatica alle proprie coltivazioni, doveva, a pena di improcedibilità della richiesta di indennizzo, presentare obbligatoriamente l’autocertificazione relativa ai contributi percepiti negli anni precedenti, nonostante l’ente erogatore non la avesse richiesta e benché fosse rimasto accertato, sia pure soltanto in sede di controllo successivo e nel corso delle fasi di merito del presente giudizio, il non superamento della soglia massima degli aiuti di Stato prevista dal Regolamento. Trattasi di questione di interpretazione nuova, che presenta un interesse generale per l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, e, d’altra parte, non può dirsi né che in materia sussista una giurisprudenza consolidata e neppure che la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio; deve, quindi, escludersi la ricorrenza dell’ipotesi dell’esenzione del giudice nazionale di ultima istanza dall’obbligo di rimettere la questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo l’elaborazione sviluppatasi nella giurisprudenza di questa: su cui, tra le ultime, Corte giust. (grande Camera) 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, [OSCURATO:PERSONA] e altro, in base alla quale il giudice nazionale di ultima istanza deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. § 17. All’epoca dei fatti (2014), sul piano interno, era applicabile il regolamento regionale Marche n. 1/2013 che, nel disciplinare le modalità di presentazione della domanda (art. 7), non prevedeva in capo all’azienda richiedente l’obbligo di produrre una autocertificazione come presupposto per ottenere il ristoro del danno da fauna selvatica. Detta normativa regionale, invero, come ha rilevato il giudice di appello, imponeva alle aziende di presentare la domanda utilizzando la modulistica predisposta dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , incombente questo che nelgiudizio di merito è risultato essere stato assolto dall’Azienda agricola Camarzano. Nel giudizio di merito è risultato altresì accertato che l’Ambito di [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente (quale soggetto delegato al pagamento) non ha posto in essere alcuna attività di controllo circa la sussistenza, in capo all’[OSCURATO:PERSONA], dei presupposti all’erogazione del ristoro richiesto(nell’ammontare di euro 1 . 000) . In difetto di tale attività di controllo, secondo entrambi i giudici di merito, l’Azienda agricola Camarzano non sarebbe stata obbligata a produrre alcuna certificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente. § 18. Sul piano euro - unitario , opera il regolamento n. 1408/2013, sopra richiamato nelle norme rilevanti in materia. Secondo la normativa posta da tale regolamento, i danni (cagionati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole) sono indennizzabili secondo un tetto massimo di euro 15 mila computato su base triennale; e, se uno Stato membro ha istituito un registro generale degli aiuti de minimis, la relativa banca dati potrà essere considerata affidabile dopo la maturazione di almeno un triennio, durante il quale l’attività di controllo dei soggetti preposti alla liquidazione dei danni richiede la collaborazione dell’impresa interessata mediante una dichiarazione. Il tutto al fine di evitare ogni forma di pagamento indebito o eccedente, con conseguente esposizione dei soggetti coinvolti in responsabilità patrimoniali o danno erariale. Il regolamento europeo, all’art. 3, non sembra prevedere direttamente che, tra i presupposti all’erogazione di detti aiuti, vi sia la produzione, in sede di istanza, di una certificazione da parte dell’impresa agricola richiedente. A tale autocertificazione o dichiarazione il regolamento europeo sembra far riferimento soltanto nel successivo art. 6, che non disciplina la procedura per l’erogazione degli aiuti, ma (letto anche alla luce del considerando 20) impone allo Stato membro il dovere di controllo della sussistenza dei requisiti per l’ammissione all’erogazione in regime de minimis. Dunque, la produzione dell’autodichiarazione sembra subordinata ad una specifica richiesta da parte dello Stato, che ne ha il relativo onere nell’esercizio del potere di controllo. Come è noto, il mancato rispetto delle regole del regime de minimis, oltre a comportare comprensibili ripercussioni sul mercato interno e su quello europeo, comporta conseguenze non soltanto per le imprese (che, se ricevono aiuti economici di entità superiore ai limiti stabiliti, possono essere soggette a sanzioni finanziarie, che variano in base alla gravità dell’infrazione e che possono includere il recupero degli aiuti illegali, con relativi interessi), ma anche per le autorità nazionali responsabili della concessione degli aiuti: siaperché, come è noto, la Commissione Europea il potere di avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non rispettano le normative europee in materia di aiuti di Stato, con conseguente pregiudizio della reputazione e dell’autorevolezza delle istituzioni nazionali coinvolte; sia perchéogni Stato membro è esposto alle azioni per violazioni della normativa eurounitaria. § 19. In buona sostanza, è indispensabile richiedere alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di interpretare quest’ultima circa la obiettiva sussistenza, quale condizione o requisito per la stessa erogazione dell’aiuto di Stato de minimis , di una dichiarazione dell’impresa richiedente (almeno fino a quando – come accade nella specie – non sia divenuta operativa e, dopo un ulteriore triennio, affidabile, la banca dati disciplinata dal richiamato Regolamento) sul non superamento delle sogliemassime di aiuti nel triennio precedente, a prescindere dalla circostanza che l’autorità nazionale incaricata dalla erogazione non l’abbia richiestaall’impresa (in violazione degli obblighi in capo ad essa posti dal richiamato Regolamento) ed a prescindere dalla successiva verifica del non percepimento di aiuti di Stato in misura superiore alla soglia massima triennale consentita. È, quindi, evidente la rilevanza della questione, dalla cui risoluzione in un senso o nell’altro dipende l’esito alternativo della definizione della lite; al contempo, la complessiva disposizione di diritto dell’Unione non è stata ancora oggetto di specifica interpretazione sotto lo specifico angolo visuale sopra evidenziato; e la corretta sua interpretazione in ordine ai profili sopra esposti non si impone affatto con un’evidenza tale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. § 20. Per questi motivi, visto l’articolo 267 T.F.U.E., si chiede a codesta Corte di voler interpretare la normativa di cui al citato [OSCURATO:PERSONA] n. 1408/2013 alla luce della correlazione esistente tra: a) l’art. 3, che istituisce il sistema degli Aiuti de minimis all’agricoltura con tetto triennale massimo di euro 15 mila; b) l’art. 6, paragrafo 1, relativo alle formalità di controllo prodromiche e funzionali all’erogazione degli Aiuti; c) l’art. 6, paragrafo 2, relativo al sistema di obbligatorietà dello scambio di informazioni tra impresa richiedente e pubblica amministrazione (Ambiti di [OSCURATO:PERSONA], nel sistema italiano) nel primo triennio finanziario successivo all’istituzione in ambito nazionale delle [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si chiede a codesta Corte di dire:1) se i menzionati articoli del regolamento n. 1408/2013, letti nel loro combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato Membro possa prevedere la concessione di Aiuti di Stato de minimis all ’ agricoltura ed erogarli , nel primo triennio successivo all’istituzione delle Banche dati in ambito nazionale e comunque sino alla completa ed integrale tenuta delle stesse, in difetto di specifica dichiarazione dell’Impresa richiedente circa l’entità e la natura di ulteriori Aiuti di Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento; 2) e, in particolare, se, nel suddetto periodo temporale, la produzione di una autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente costituisca un presupposto indispensabile della presentazione della domanda di indennizzoe della sussistenza del diritto a percepire l’aiuto di Stato, ovvero possa legittimamente intervenire anche solo in fase di controllo e, quindi, successivamente al percepimento del medesimo. Nel caso in cui codesta Corte dia al quesito una risposta positiva, il giudice nazionale avrebbe dovuto applicare il regolamento europeo, e, disapplicando quello regionale, non avrebbe dovuto riconoscere all’[OSCURATO:PERSONA] l’indennizzo richiesto, non avendo la stessa prodotto la suddetta autocertificazione (pur essendo risultato provato nel giudizio di merito che detta Azienda non aveva beneficiato di aiuti di stato per importi superiori a quelli tassativamente imposti). § 21. Devono infine impartirsi le disposizioni per la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia e, contestualmente, per la sospensione del presente processo in attesa che quella si pronunci. P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] cassazione, visto l’art. 267, par. 3, TFUE, - chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle questioni di interpretazione del diritto dell'Unione eu