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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25754/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di semilibertà di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che allo stato non è possibile effettuare una prognosi positiva e che è invece opportuno procedere con gradualità e prudenza; Rilevato che con il ricorso, in cinque motivi, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni per il graduale reinserimento nella società, circa il giudizio di pericolosità sociale residuale, quanto ai mancati progressi nel corso del trattamento penitenziario, in merito all'assenza di una funzione risocializzante dell'attività lavorativa e all'affermazione sulla pena da espiare; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, con gli specifici riferimenti all'attività istruttoria svolta, alla personalità evidenziata, alla gravità del reato, i cui fatti sono anche piuttosto recenti, all'intero percorso seguito durante il trattamento penitenziario, coerentemente valutato come un positivo inizio dal quale procedere con gradualità, ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi emersi e ha reso in ordine a ogni aspetto una motivazione adeguata, coerente e conforme alle previsioni normative; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta corigrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di semilibertà di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che allo stato non è possibile effettuare una prognosi positiva e che è invece opportuno procedere con gradualità e prudenza; Rilevato che con il ricorso, in cinque motivi, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni per il graduale reinserimento nella società, circa il giudizio di pericolosità sociale residuale, quanto ai mancati progressi nel corso del trattamento penitenziario, in merito all'assenza di una funzione risocializzante dell'attività lavorativa e all'affermazione sulla pena da espiare; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, con gli specifici riferimenti all'attività istruttoria svolta, alla personalità evidenziata, alla gravità del reato, i cui fatti sono anche piuttosto recenti, all'intero percorso seguito durante il trattamento penitenziario, coerentemente valutato come un positivo inizio dal quale procedere con gradualità, ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi emersi e ha reso in ordine a ogni aspetto una motivazione adeguata, coerente e conforme alle previsioni normative; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta corigrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 25754/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris