CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 13923/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Consigliera Relatrice Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5031/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avverso la SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA].DIST. LECCE n. 1406/2020 depositata il 21/07/2020. Numero registro generale 5031/2021 Numero sezionale 3186/2025 Numero di raccolta generale 13923/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia (hinc: CTR), con la sentenza n. 1406/20 depositata in data 21 luglio 2020, ha rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentale proposto dal contribuente contro la sentenza n. 624/2015 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Brindisi aveva parzialmente accolto il ricorso presentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (esercente l’attività di recupero per riciclaggio di cascami e rottami metallici) contro l’avviso di accertamento, con cui erano state eseguite, con riferimento all’anno d’imposta 2008, le riprese a titolo di IVA, IRPEF e IRAP. Era stata altresì irrogata la sanzione di Euro 13.951 per irregolare registrazione di fatture in regime di cd. reverse charge ex art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471 del 1997. 3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con sei motivi. 4. La parte intimata non si è costituita. 5. La Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta. Considerato che: 1. In via preliminare, alla luce dei motivi di ricorso proposti dalla parte ricorrente, occorre disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento sub R.G. 388/2016, definito con la sentenza della CTR n. 1460/2020 impugnata nel presente giudizio. 1.1. La causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M Numero registro generale 5031/2021 Numero sezionale 3186/2025 Numero di raccolta generale 13923/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 rinvia la causa a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo relativo al procedimento R.G. 388/2016, definito con sentenza n. 1406/2020 depositata in data 21/07/2020 dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. Lecce. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 5031/2021 Numero sezionale 3186/2025 Numero di raccolta generale 13923/2025 Data pubblicazione 26/05/2025