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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 12964/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna in (: rdine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 617quinquies, 635, comma 2, n.1) cod. pe -1.

Letta la memoria, pervenuta in data 3 febbraio 2025, nell'interess3 del ricorrente, a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso.

Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazicine di legge in riferimento alla mancata traduzione del decreto di citazione in ap 1C2H0 e della sentenza di primo grado in lingua serba - è manifestamente infondal o dal momento che, come emerge dagli atti contenuti nel fascicolo, risulta che l'imputato ben comprendesse la lingua italiana e che le traduzioni e la presenza dell'int:g prete siano state necessarie unicamente per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il secondo motivo- con il quale il ricorrente dEminzia violazione di legge e inosservanza della legge penale in relazione all'art alt. 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - è manifestamente infondato perché, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la norma in matei ia di semidetenzione non è stato abrogato seguito dell'entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente lamenta vi.; io di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motiva zione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrirsca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancanti!), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplic to le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5) fa ,: endo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazionE della responsabilità; Considerato che il quarto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente cleri Jnzia violazione di legge in riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 635, comma 2 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto il reato contestato è procedibile d'ufficio in quanto commesso in danno di beni destinati a C. uso pubblico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, i: on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sornina di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 marzo 2025 Il c, psigliere est so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna in (: rdine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 617quinquies, 635, comma 2, n.1) cod. pe -1. Letta la memoria, pervenuta in data 3 febbraio 2025, nell'interess3 del ricorrente, a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazicine di legge in riferimento alla mancata traduzione del decreto di citazione in ap 1C2H0 e della sentenza di primo grado in lingua serba - è manifestamente infondal o dal momento che, come emerge dagli atti contenuti nel fascicolo, risulta che l'imputato ben comprendesse la lingua italiana e che le traduzioni e la presenza dell'int:g prete siano state necessarie unicamente per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il secondo motivo- con il quale il ricorrente dEminzia violazione di legge e inosservanza della legge penale in relazione all'art alt. 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - è manifestamente infondato perché, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la norma in matei ia di semidetenzione non è stato abrogato seguito dell'entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente lamenta vi.; io di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motiva zione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrirsca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancanti!), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplic to le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5) fa ,: endo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazionE della responsabilità; Considerato che il quarto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente cleri Jnzia violazione di legge in riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 635, comma 2 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto il reato contestato è procedibile d'ufficio in quanto commesso in danno di beni destinati a C. uso pubblico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, i: on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sornina di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il c, psigliere est so
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