Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23942/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 18/02/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letti i motivi nuovi depositati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava non positivo l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, a suo tempo concesso a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena inflittagli dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 15 novembre 2022.

2. Avverso tale ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali ed il vizio di motivazione rispetto alla declaratoria di esito negativo dell'affidamento in prova nonostante non vi fossero le condizioni per giungere a tale conclusione.

2.2. Il difensore ha depositato motivi nuovi insistendo per l'accoglimento della impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, per le ragioni di seguito indicate, deve essere qualificato come opposizione diretta al Tribunale di sorveglianza di Catania.

2. Invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 678, comma 1-bis, e 667, comma 4, cod. proc. pen., il Tribunale di sorveglianza provvede in ordine all'esito della prova senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico ministero e notificata all'interessato.

Contro l'ordinanza, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi allo stesso Tribunale di sorveglianza che procede ai sensi dell'art. 678 cod. proc. pen. 2.1.

Orbene, ciò non è avvenuto nel caso di specie, poiché avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l'esito 2negativo della prova, è stato proposto direttamente il ricorso per cassazione.

Sul provvedimento impugnato deve essere, pertanto, ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame della magistratura di sorveglianza, cui si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalla parte.

2.2. Ritiene, infatti, il Collegio di dare continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione (come anche della magistratura di sorveglianza), sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (vedi in fattispecie assimilabili alla presente: Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460).

2.3. Infatti, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del Tribunale di sorveglianza, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.

La stessa giurisprudenza ha poi chiarito che il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile, ma dev'essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (ex multis, Sez.5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605; Sez. 3, n. 334403 del 27/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225717; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, Salamone, Rv. 223464).

3. In conclusione, qualificato il ricorso come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catania affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi del citato art. 667, comma quarto, come previsto dall'art. 678, comma 1-bis, del codice di rito.

P. P.Q.MDepositata in Canceii.;)ria oggiRomQ, 30 Gni, 2026 [OSCURATO:PERSONA] 111DIZIARIO [OSCURATO:PERSONA] 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 18/02/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letti i motivi nuovi depositati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava non positivo l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, a suo tempo concesso a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena inflittagli dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 15 novembre 2022. 2. Avverso tale ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali ed il vizio di motivazione rispetto alla declaratoria di esito negativo dell'affidamento in prova nonostante non vi fossero le condizioni per giungere a tale conclusione. 2.2. Il difensore ha depositato motivi nuovi insistendo per l'accoglimento della impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, per le ragioni di seguito indicate, deve essere qualificato come opposizione diretta al Tribunale di sorveglianza di Catania. 2. Invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 678, comma 1-bis, e 667, comma 4, cod. proc. pen., il Tribunale di sorveglianza provvede in ordine all'esito della prova senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi allo stesso Tribunale di sorveglianza che procede ai sensi dell'art. 678 cod. proc. pen. 2.1. Orbene, ciò non è avvenuto nel caso di specie, poiché avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l'esito 2negativo della prova, è stato proposto direttamente il ricorso per cassazione. Sul provvedimento impugnato deve essere, pertanto, ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame della magistratura di sorveglianza, cui si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalla parte. 2.2. Ritiene, infatti, il Collegio di dare continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione (come anche della magistratura di sorveglianza), sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (vedi in fattispecie assimilabili alla presente: Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460). 2.3. Infatti, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del Tribunale di sorveglianza, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. La stessa giurisprudenza ha poi chiarito che il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile, ma dev'essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (ex multis, Sez.5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605; Sez. 3, n. 334403 del 27/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225717; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, Salamone, Rv. 223464). 3. In conclusione, qualificato il ricorso come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catania affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi del citato art. 667, comma quarto, come previsto dall'art. 678, comma 1-bis, del codice di rito. P. P.Q.MDepositata in Canceii.;)ria oggiRomQ, 30 Gni, 2026 [OSCURATO:PERSONA] 111DIZIARIO [OSCURATO:PERSONA] 4
Sentenza Cassazione n. 23942/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris