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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 36413/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5653/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici sono legalmente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 12 ; -controricorrenti- Nonché da [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici sono legalmente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 12 ; -ricorrenti incidentali- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6365/2021,depositata il 30/0 9/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Con ricorso affidato a quattro motivi, Pasquale del Gaudio ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, resa pubblica in data 30 settembre 2021, che ne rigettava l’impugnazione -unitamente a quella proposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – avverso la sentenza n. 26287/2004 del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva accolto la domanda risarcitoria per i danni subiti a causa della “mancata autorizzazione all'installazione di un impianto per l'allevamento di loricati [coccodrilli] a scopo riproduttivo, industriale commerciale”, condannando le anzidette Amministrazioni, in solido tra loro, al pagamento dell’importo, a titolo di danno emergente, di euro 4.977.989,31, oltre accessori e spese di lite e di c.t.u.

2. -Il giudice di secondo grado, nel dare conto di come si fosse sviluppato il contenzioso insorto nell’ottobre del 1996 tra Pasquale del Gaudio e gli anzidetti Ministeri - articola t osi in varie pronunce anche di segno opposto e registrando anche due decisioni cassatorie con rinvio - , osservava in particolare che: a ) con sentenza n. 2456/2020 della Corte di appello di Roma, in sede di rinvio disposto dalla sentenza di questa Corte n. 6700 del 2018, veniva rigettato il gravame delle Amministrazioni statali e confermata la sentenza non definitiva del Tribunale di Roma n. 35686/2002 che aveva riconosciuto il diritto di Pasquale del Gaudio “al risarcimento del danno sofferto a seguito del comportamento illegittimo delle Amministrazioni”; b ) tale sentenza non definitiva non veniva impugnata e passava, quindi, in giudicato, il quale si formava, segnatamente, «sul danno emergente di del Gaudio ammontante “almeno” nelle spese da lui effettuate per attrezzare l’allevamento di coccodrilli»; c ) con la sentenza definitiva n. 26287/2004 del Tribunale di Roma, veniva liquidato in favore dell’attore il danno emergente e rigettata la pretesa risarcitoria concernente il lucro cessante; d) le Amministrazioni statali impugnavano la sentenza n. 26287/2004, chiedendone “la riforma … nella parte in cui ha riconosciuto e liquidato il danno emergente e la conferma della stessa nella parte in cui ha rigettato la pretesa riguardante il danno per lucro cessante”; e) il del Gaudio impugnava la medesima sentenza, lamentando “l'erroneità del giudizio di inidoneità dell'impianto e il travisamento delle risultanze delle consulenze dei CC.TT.UU., con richiesta di riconoscimento anche del lucro cessante per la somma di euro 809.471.187,00, … relativo al periodo 1995/2003; di euro 3.857.200,00 per il periodo 1991/1994 integrato con il computo relativo al periodo 2004/2005”, importi tutti da maggiorarsi degli accessori; f) l’appello delle Amministrazioni statali sul “quantumdel danno emergente” – essendo l’ an debeatur coperto da giudicato – era “inammissibile ex art. 342 c.p.c., per genericità della critica in riferimento alla motivazione del Giudice di 1° grado”, che aveva riconosciuto come risarcibile il costo di costruzione delle sole opere accertate dai cc.tt.uu. e “riscontrate nel progetto e nella perizia di variante approvati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]”, nonché le spese sostenute “per la progettazione e la direzione dei lavori, nonché per la locazione del fondo sul quale l’impianto venne realizzato”; g) l’appello di Pasquale del Gaudio era da rigettarsi “per un duplice ordine di motivi”: g.1) per inammissibilità ex art. 342 c.p.c., non essendo stata censurata l’autonoma ratio decidendidella sentenza del Tribunale, idonea di per sé a sorreggere la pronuncia impugnata, “sul carattere del tutto ipotetico e sulla mancata prova” della voce di danno da lucro cessante, là dove il primo giudice affermava (p. 6 della sentenza appellata): “non può non rilevarsi che anche lo sviluppo dell'allevamento e il numero dei capi che ne sarebbe potuto derivare è del tutto ipotetico e neppure considerabile ai fini dell'eventuale risarcimento del c.d. danno da perdita di chances”; g.2) per infondatezza nel merito, in quanto “l'allegazione dei danni subiti da lucro cessante (era) del tutto generica” e “non poteva procedersi a liquidazione equitativa non avendo l'appellante fornito gli elementi parametrici per la liquidazione ex art. 1226 c.c.”, né, stante “l'insufficienza della documentazione prodotta … ai fini della dimostrazione del mancato guadagno”, poteva disporsi consulenza tecnica, giacché sussisteva il divieto per il consulente tecnico di compiere indagini di tipo esplorativo.

3. - Resistono con controricorso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MPAAF) e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), che hanno anche proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo, al quale, a sua volta, resiste con controricorso il del Gaudio, che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale di Pasquale del Gaudio.

1. – Con il primo mezzo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 11, primo comma, e 15 delle disposizioni sulla legge in generale, per aver la Corte territoriale, nel ritenere inammissibile l’impugnazione, applicato il testo vigente dell’art. 342 c.p.c., entrato in vigore nel 2012 (in forza del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.134 del 2021), anziché l’art. 342 c.p.c. nel testo previgente, ossia al momento in cui era stato proposto l’appello, nel gennaio 2005.

Appello – soggiunge il ricorrente – con il quale, a fronte dell’affermazione del Tribunale “che lo stabilimento attrezzato dal sig. del Gaudio era inidoneo all’allevamento dei loricati con la conseguente impossibilità di produrre reddito”, replicava che l’impianto, realizzato negli anni 1990-1991 era perfettamente idoneo all’allevamento di coccodrilli, dimostrandone “la redditività ipotizzabile … partendo da una dotazione iniziale di 1240 loricati debitamente distinti fra riproduttori e femmine” e su un loro sviluppo in base ad una prognosi secondo l’id quod plerumque accidit.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e mancata applicazione degli artt. 384, 394, 115, 132, primo comma, n. 4, c.p.c. e degliartt. 1227 e 2056 c.c.

La Corte territoriale, per un verso, avrebbe violato gli artt. 384 e 394 c.p.c., per non aver considerato, in riferimento alla prima ragione di diniego del lucro cessante, che si era “formato il giudicato sul fatto che lo stabilimento agricolo-industriale attrezzato dal sig. del Gaudio nel 1990-1991 era perfettamente idoneo all’allevamento di coccodrilli per lo sfruttamento commerciale degli stessi”.

Per altro verso, il giudice di appello, in riferimento all’ulteriore ragione di diniego del lucro cessante concernente la non redditività dell’allevamento, avrebbe violato gli artt. 115 e 132 c.p.c., in quanto si tratterebbe di motivazione fondata su “fatti inesistenti” e “meramente ipotetici” e, comunque, resa in contrasto con quanto emergente dallo stesso atto di appello del gennaio 2005, in forza delle argomentazioni (da p. 16 a p. 26) e delle conclusioni, rispettivamente ivi spese e rassegnate.

2.1. – Il primo ed il secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati per quanto di ragione.2.1.1. – Non coglie nel segno la doglianza là dove lamenta l’applicazione dell’art. 342 c.p.c. nel testo vigente al momento della pronuncia impugnata in questa sede, anziché in quello – effettivamente applicabile ratione temporis– vigente alla data della proposizione dell’appello da parte del ricorrente, ossia nel gennaio 2005, giacché la Corte territoriale (che, invero, non si è soffermato in alcun modo su profili attinenti a quale fosse la disposizione temporalmente applicabile) ha fatto applicazione del principio di specificità del gravame nei termini che la giurisprudenza di questa Corte –come messo in rilievo dalle stesse Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 27199/2017) –aveva già enunciato prima della riforma recata dal d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012), ossia che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali, dovendo il principio di specificità dei motivi di appello commisurarsi anche all'ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata.

2.1.2. – E’, invece , fondata la censura (che nella sostanza anche il secondo motivo reitera, in quanto, pur richiamando disposizioni diverse dall’art. 342 c.p.c., insiste sull’erronea valutazione del giudice di appello in ordine alla ritenuta genericità dell’impugnazione rispetto alla ratio decidendi adottata dalla sentenza di primo grado) là dove muove la critica proprio sulla decisione di inammissibilità del gravame, riportando, nel rispetto dei principi di specificità e localizzazione processuale di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c., il contenuto dell’atto di appello (pp. 23-36 del ricorso; così da consentire idoneamente a questa Corte, quale giudice del fatto processuale, lo scrutinio diretto degli atti: tra le altre, Cass. n. 29495/2020), in cui si dà conto delle doglianze (relative non soltanto al profilo dell’idoneità dell’impianto, ma anche) concernenti il mancato riconoscimento del danno da lucro cessante in riferimento allo “sviluppo dell’allevamento” e al “numero dei capi”, quali elementi valutabili ai fini “dell’eventuale risarcimento del c.d. danno da perdita di chances” (p. 6 della sentenza di primo grado).

Le critiche che al riguardo vengono espresse dall’atto di appello attengono: alla riproducibilità degli esemplari di loricati da allevare; alla commerciabilità delle pelli di prima qualità dei loricati medesimi; alla capacità dell’impianto ad ospitare un numero determinato di loricati (dapprima 1180 e poi altri 60, tra agosto e dicembre 1991); all’ulteriore potenziamento dell’impianto in relazione al crescere del numero degli animali; alla professionalità nello specifico settore che poteva vantare l’attore e all’essere lo stesso affiancato, nell’iniziativa imprenditoriale, dall’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA]

II. Si tratta di un piano argomentativo – al quale si a ggiunge quello volitivo, in ragione della richiesta, presente nelle conclusioni dell’atto di appello, di riforma della sentenza di primo grado “in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, afferenti e conseguenti il lucro cessante”, con relativa condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento, per detto specifico titolo risarcimento, degli importi di euro 809.471.187,00, nonché di euro 3.857.200,00 - idoneo ad esprimere una specifica critica della sentenza impugnata.

3. – Con il terzo mezzo è pro spettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 2043 c.c., 41 Cost., 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 115 c.p.c., essendo la decisione della Corte territoriale fondata non su fatti, “ma su una serie di ipotesi tutte indimostrate” in ordine alla assenza di redditività dello stabilimento.

4. –Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 2043, 1226 e 2056 c.c., per aver la Corte erroneamente escluso di poter addivenire ad una liquidazione equitativa del danno da lucro cessante, pur in presenza degli elementi al riguardo utilizzabili, ossia l’idoneità dell’impianto, il capitale investito e la capacità imprenditoriale di esso del Gaudio.

4.1. – L’esame del terzo e del quarto motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

Va, infatti, ribadito il principio, consolidato (Cass., S.U., n. 3840/2007; Cass., S.U., n. 24469/2013; Cass. n. 101/2017; Cass.n. 30393/2017; Cass. n. 16410/2018; Cass., S.U., n. 2155/2021; Cass. n. 27388/2022; Cass. n. 29529/2022) e che il Collegio intende ribadire, secondo cui, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito (come nella specie), le relative argomentazioni (nella specie, svolte comunque in modo affatto sommario e tali da esser state, infatti, censurate, nella sostanza, come motivazione solo apparente) devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione.

Ricorso incidentale del MPAAF e del MAECI.

5. – Con l’unico mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.342 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile il gravame, nel quale era “chiaramente indicato il capo di decisione impugnato: quello relativo all’accertamento e quantificazione del danno”, nonché indicate le ragioni di dissenso rispetto alla decisione del Tribunale, fondata su una prova apodittica del danno emergente, omettendo di considerare la relazione tecnica depositata dalle stesse Amministrazioni statali, “che aveva dimostrato come l'impianto … mancasse delle caratteristiche necessarie l'allevamento dei coccodrilli”, e carente nella spiegazione di come potesse il danno quantificarsi in importo assai rilevante alla data del 7 ottobre 1996, “considerate le ingenti spese iniziali”.5.1. –Il motivo è infondato.

Emerge dagli atti del processo (sentenza di primo grado e atto di appello dei Ministeri attuali ricorrenti incidentali, peraltro trascritti, nelle parti rilevanti, nella stessa sentenza impugnata in questa sede: cfr. pp. 7/9) –ai quali atti questa Corte, come detto, ha accesso in quanto giudice del “fatto processuale” in ragione della natura di error in procedendo del vizio effettivamente dedotto – che, essendosi formato il «giudicato sul danno emergente di [OSCURATO:PERSONA] ammontante “almeno” nelle spese da lui effettuate per attrezzare l’allevamento di coccodrilli» (p. 6 della sentenza di appello), il primo giudice, in ordine alla stima dell’ammontare di detto danno emergente e, quindi, di liquidazione del relativo quantum debeatur, aveva messo in rilievo varielementi, ossia i costi di costruzione di determinate opere, i costi della locazione del fondo, nonché i costi della progettazione e della direzione dei lavori.

L’atto di appello delle Amministrazioni statali, pur adducendo, genericamente, che il danno emergente era stato “provato in modo apodittico”, non si è affatto soffermato, poi, sugli anzidetti elementi che avevano fondato il giudizio di liquidazione effettuato al riguardo dal Tribunale, avendo incentrato tutta l’attenzione su un profilo ben diverso,ossia venendo a criticare l’idoneità dell’impianto realizzato dal del Gaudio per allevare coccodrilli ai fini della “produzione di pelli e carne”, quale investimento ritenuto dai Ministeri appellanti non “economicamente vantaggioso” per varie ragioni (e in primisper le condizioni climatiche), e, dunque, mettendo in discussione “la fattibilità dell’operazione economica che la controparte intendeva intraprendere”: un impianto censorio, quindi, che poteva essere pertinente rispetto ad un giudizio di liquidazione del danno da lucro cessante, ma non già, e secondo il criterio della specificità (indicato dalla già citata Cass., S.U., n. 27199/2017), al giudizio reso dal Tribunale in punto di liquidazione del danno emergente.

Conclusioni.6. –Vanno, dunque, accolti, per quanto di ragione, i primi due motivi del ricorso principale di Pasquale del Gaudio, con assorbimento dell’esame dei restanti motivi, nonché rigettato il ricorso incidentale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] accoglie, nei termini di cui in motivazione, i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi dello stesso ricorso e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5653/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici sono legalmente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 12 ; -controricorrenti- Nonché da [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici sono legalmente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 12 ; -ricorrenti incidentali- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6365/2021,depositata il 30/0 9/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con ricorso affidato a quattro motivi, Pasquale del Gaudio ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, resa pubblica in data 30 settembre 2021, che ne rigettava l’impugnazione -unitamente a quella proposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – avverso la sentenza n. 26287/2004 del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva accolto la domanda risarcitoria per i danni subiti a causa della “mancata autorizzazione all'installazione di un impianto per l'allevamento di loricati [coccodrilli] a scopo riproduttivo, industriale commerciale”, condannando le anzidette Amministrazioni, in solido tra loro, al pagamento dell’importo, a titolo di danno emergente, di euro 4.977.989,31, oltre accessori e spese di lite e di c.t.u. 2. -Il giudice di secondo grado, nel dare conto di come si fosse sviluppato il contenzioso insorto nell’ottobre del 1996 tra Pasquale del Gaudio e gli anzidetti Ministeri - articola t osi in varie pronunce anche di segno opposto e registrando anche due decisioni cassatorie con rinvio - , osservava in particolare che: a ) con sentenza n. 2456/2020 della Corte di appello di Roma, in sede di rinvio disposto dalla sentenza di questa Corte n. 6700 del 2018, veniva rigettato il gravame delle Amministrazioni statali e confermata la sentenza non definitiva del Tribunale di Roma n. 35686/2002 che aveva riconosciuto il diritto di Pasquale del Gaudio “al risarcimento del danno sofferto a seguito del comportamento illegittimo delle Amministrazioni”; b ) tale sentenza non definitiva non veniva impugnata e passava, quindi, in giudicato, il quale si formava, segnatamente, «sul danno emergente di del Gaudio ammontante “almeno” nelle spese da lui effettuate per attrezzare l’allevamento di coccodrilli»; c ) con la sentenza definitiva n. 26287/2004 del Tribunale di Roma, veniva liquidato in favore dell’attore il danno emergente e rigettata la pretesa risarcitoria concernente il lucro cessante; d) le Amministrazioni statali impugnavano la sentenza n. 26287/2004, chiedendone “la riforma … nella parte in cui ha riconosciuto e liquidato il danno emergente e la conferma della stessa nella parte in cui ha rigettato la pretesa riguardante il danno per lucro cessante”; e) il del Gaudio impugnava la medesima sentenza, lamentando “l'erroneità del giudizio di inidoneità dell'impianto e il travisamento delle risultanze delle consulenze dei CC.TT.UU., con richiesta di riconoscimento anche del lucro cessante per la somma di euro 809.471.187,00, … relativo al periodo 1995/2003; di euro 3.857.200,00 per il periodo 1991/1994 integrato con il computo relativo al periodo 2004/2005”, importi tutti da maggiorarsi degli accessori; f) l’appello delle Amministrazioni statali sul “quantumdel danno emergente” – essendo l’ an debeatur coperto da giudicato – era “inammissibile ex art. 342 c.p.c., per genericità della critica in riferimento alla motivazione del Giudice di 1° grado”, che aveva riconosciuto come risarcibile il costo di costruzione delle sole opere accertate dai cc.tt.uu. e “riscontrate nel progetto e nella perizia di variante approvati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]”, nonché le spese sostenute “per la progettazione e la direzione dei lavori, nonché per la locazione del fondo sul quale l’impianto venne realizzato”; g) l’appello di Pasquale del Gaudio era da rigettarsi “per un duplice ordine di motivi”: g.1) per inammissibilità ex art. 342 c.p.c., non essendo stata censurata l’autonoma ratio decidendidella sentenza del Tribunale, idonea di per sé a sorreggere la pronuncia impugnata, “sul carattere del tutto ipotetico e sulla mancata prova” della voce di danno da lucro cessante, là dove il primo giudice affermava (p. 6 della sentenza appellata): “non può non rilevarsi che anche lo sviluppo dell'allevamento e il numero dei capi che ne sarebbe potuto derivare è del tutto ipotetico e neppure considerabile ai fini dell'eventuale risarcimento del c.d. danno da perdita di chances”; g.2) per infondatezza nel merito, in quanto “l'allegazione dei danni subiti da lucro cessante (era) del tutto generica” e “non poteva procedersi a liquidazione equitativa non avendo l'appellante fornito gli elementi parametrici per la liquidazione ex art. 1226 c.c.”, né, stante “l'insufficienza della documentazione prodotta … ai fini della dimostrazione del mancato guadagno”, poteva disporsi consulenza tecnica, giacché sussisteva il divieto per il consulente tecnico di compiere indagini di tipo esplorativo. 3. - Resistono con controricorso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MPAAF) e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), che hanno anche proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo, al quale, a sua volta, resiste con controricorso il del Gaudio, che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale di Pasquale del Gaudio. 1. – Con il primo mezzo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 11, primo comma, e 15 delle disposizioni sulla legge in generale, per aver la Corte territoriale, nel ritenere inammissibile l’impugnazione, applicato il testo vigente dell’art. 342 c.p.c., entrato in vigore nel 2012 (in forza del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.134 del 2021), anziché l’art. 342 c.p.c. nel testo previgente, ossia al momento in cui era stato proposto l’appello, nel gennaio 2005. Appello – soggiunge il ricorrente – con il quale, a fronte dell’affermazione del Tribunale “che lo stabilimento attrezzato dal sig. del Gaudio era inidoneo all’allevamento dei loricati con la conseguente impossibilità di produrre reddito”, replicava che l’impianto, realizzato negli anni 1990-1991 era perfettamente idoneo all’allevamento di coccodrilli, dimostrandone “la redditività ipotizzabile … partendo da una dotazione iniziale di 1240 loricati debitamente distinti fra riproduttori e femmine” e su un loro sviluppo in base ad una prognosi secondo l’id quod plerumque accidit. 2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e mancata applicazione degli artt. 384, 394, 115, 132, primo comma, n. 4, c.p.c. e degliartt. 1227 e 2056 c.c. La Corte territoriale, per un verso, avrebbe violato gli artt. 384 e 394 c.p.c., per non aver considerato, in riferimento alla prima ragione di diniego del lucro cessante, che si era “formato il giudicato sul fatto che lo stabilimento agricolo-industriale attrezzato dal sig. del Gaudio nel 1990-1991 era perfettamente idoneo all’allevamento di coccodrilli per lo sfruttamento commerciale degli stessi”. Per altro verso, il giudice di appello, in riferimento all’ulteriore ragione di diniego del lucro cessante concernente la non redditività dell’allevamento, avrebbe violato gli artt. 115 e 132 c.p.c., in quanto si tratterebbe di motivazione fondata su “fatti inesistenti” e “meramente ipotetici” e, comunque, resa in contrasto con quanto emergente dallo stesso atto di appello del gennaio 2005, in forza delle argomentazioni (da p. 16 a p. 26) e delle conclusioni, rispettivamente ivi spese e rassegnate. 2.1. – Il primo ed il secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati per quanto di ragione.2.1.1. – Non coglie nel segno la doglianza là dove lamenta l’applicazione dell’art. 342 c.p.c. nel testo vigente al momento della pronuncia impugnata in questa sede, anziché in quello – effettivamente applicabile ratione temporis– vigente alla data della proposizione dell’appello da parte del ricorrente, ossia nel gennaio 2005, giacché la Corte territoriale (che, invero, non si è soffermato in alcun modo su profili attinenti a quale fosse la disposizione temporalmente applicabile) ha fatto applicazione del principio di specificità del gravame nei termini che la giurisprudenza di questa Corte –come messo in rilievo dalle stesse Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 27199/2017) –aveva già enunciato prima della riforma recata dal d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012), ossia che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali, dovendo il principio di specificità dei motivi di appello commisurarsi anche all'ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata. 2.1.2. – E’, invece , fondata la censura (che nella sostanza anche il secondo motivo reitera, in quanto, pur richiamando disposizioni diverse dall’art. 342 c.p.c., insiste sull’erronea valutazione del giudice di appello in ordine alla ritenuta genericità dell’impugnazione rispetto alla ratio decidendi adottata dalla sentenza di primo grado) là dove muove la critica proprio sulla decisione di inammissibilità del gravame, riportando, nel rispetto dei principi di specificità e localizzazione processuale di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c., il contenuto dell’atto di appello (pp. 23-36 del ricorso; così da consentire idoneamente a questa Corte, quale giudice del fatto processuale, lo scrutinio diretto degli atti: tra le altre, Cass. n. 29495/2020), in cui si dà conto delle doglianze (relative non soltanto al profilo dell’idoneità dell’impianto, ma anche) concernenti il mancato riconoscimento del danno da lucro cessante in riferimento allo “sviluppo dell’allevamento” e al “numero dei capi”, quali elementi valutabili ai fini “dell’eventuale risarcimento del c.d. danno da perdita di chances” (p. 6 della sentenza di primo grado). Le critiche che al riguardo vengono espresse dall’atto di appello attengono: alla riproducibilità degli esemplari di loricati da allevare; alla commerciabilità delle pelli di prima qualità dei loricati medesimi; alla capacità dell’impianto ad ospitare un numero determinato di loricati (dapprima 1180 e poi altri 60, tra agosto e dicembre 1991); all’ulteriore potenziamento dell’impianto in relazione al crescere del numero degli animali; alla professionalità nello specifico settore che poteva vantare l’attore e all’essere lo stesso affiancato, nell’iniziativa imprenditoriale, dall’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II. Si tratta di un piano argomentativo – al quale si a ggiunge quello volitivo, in ragione della richiesta, presente nelle conclusioni dell’atto di appello, di riforma della sentenza di primo grado “in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, afferenti e conseguenti il lucro cessante”, con relativa condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento, per detto specifico titolo risarcimento, degli importi di euro 809.471.187,00, nonché di euro 3.857.200,00 - idoneo ad esprimere una specifica critica della sentenza impugnata. 3. – Con il terzo mezzo è pro spettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 2043 c.c., 41 Cost., 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 115 c.p.c., essendo la decisione della Corte territoriale fondata non su fatti, “ma su una serie di ipotesi tutte indimostrate” in ordine alla assenza di redditività dello stabilimento. 4. –Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 2043, 1226 e 2056 c.c., per aver la Corte erroneamente escluso di poter addivenire ad una liquidazione equitativa del danno da lucro cessante, pur in presenza degli elementi al riguardo utilizzabili, ossia l’idoneità dell’impianto, il capitale investito e la capacità imprenditoriale di esso del Gaudio. 4.1. – L’esame del terzo e del quarto motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso. Va, infatti, ribadito il principio, consolidato (Cass., S.U., n. 3840/2007; Cass., S.U., n. 24469/2013; Cass. n. 101/2017; Cass.n. 30393/2017; Cass. n. 16410/2018; Cass., S.U., n. 2155/2021; Cass. n. 27388/2022; Cass. n. 29529/2022) e che il Collegio intende ribadire, secondo cui, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito (come nella specie), le relative argomentazioni (nella specie, svolte comunque in modo affatto sommario e tali da esser state, infatti, censurate, nella sostanza, come motivazione solo apparente) devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione. Ricorso incidentale del MPAAF e del MAECI. 5. – Con l’unico mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.342 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile il gravame, nel quale era “chiaramente indicato il capo di decisione impugnato: quello relativo all’accertamento e quantificazione del danno”, nonché indicate le ragioni di dissenso rispetto alla decisione del Tribunale, fondata su una prova apodittica del danno emergente, omettendo di considerare la relazione tecnica depositata dalle stesse Amministrazioni statali, “che aveva dimostrato come l'impianto … mancasse delle caratteristiche necessarie l'allevamento dei coccodrilli”, e carente nella spiegazione di come potesse il danno quantificarsi in importo assai rilevante alla data del 7 ottobre 1996, “considerate le ingenti spese iniziali”.5.1. –Il motivo è infondato. Emerge dagli atti del processo (sentenza di primo grado e atto di appello dei Ministeri attuali ricorrenti incidentali, peraltro trascritti, nelle parti rilevanti, nella stessa sentenza impugnata in questa sede: cfr. pp. 7/9) –ai quali atti questa Corte, come detto, ha accesso in quanto giudice del “fatto processuale” in ragione della natura di error in procedendo del vizio effettivamente dedotto – che, essendosi formato il «giudicato sul danno emergente di [OSCURATO:PERSONA] ammontante “almeno” nelle spese da lui effettuate per attrezzare l’allevamento di coccodrilli» (p. 6 della sentenza di appello), il primo giudice, in ordine alla stima dell’ammontare di detto danno emergente e, quindi, di liquidazione del relativo quantum debeatur, aveva messo in rilievo varielementi, ossia i costi di costruzione di determinate opere, i costi della locazione del fondo, nonché i costi della progettazione e della direzione dei lavori. L’atto di appello delle Amministrazioni statali, pur adducendo, genericamente, che il danno emergente era stato “provato in modo apodittico”, non si è affatto soffermato, poi, sugli anzidetti elementi che avevano fondato il giudizio di liquidazione effettuato al riguardo dal Tribunale, avendo incentrato tutta l’attenzione su un profilo ben diverso,ossia venendo a criticare l’idoneità dell’impianto realizzato dal del Gaudio per allevare coccodrilli ai fini della “produzione di pelli e carne”, quale investimento ritenuto dai Ministeri appellanti non “economicamente vantaggioso” per varie ragioni (e in primisper le condizioni climatiche), e, dunque, mettendo in discussione “la fattibilità dell’operazione economica che la controparte intendeva intraprendere”: un impianto censorio, quindi, che poteva essere pertinente rispetto ad un giudizio di liquidazione del danno da lucro cessante, ma non già, e secondo il criterio della specificità (indicato dalla già citata Cass., S.U., n. 27199/2017), al giudizio reso dal Tribunale in punto di liquidazione del danno emergente. Conclusioni.6. –Vanno, dunque, accolti, per quanto di ragione, i primi due motivi del ricorso principale di Pasquale del Gaudio, con assorbimento dell’esame dei restanti motivi, nonché rigettato il ricorso incidentale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] accoglie, nei termini di cui in motivazione, i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi dello stesso ricorso e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza im
Sentenza Cassazione n. 36413/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris