CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025
Cassazione n. 38848/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ., Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa il 19 giugno 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo omesso, al fine di evadere l'imposta sui redditi, di presentare la dichiarazione relativa a detta imposta; fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura l'omesso differimento del procedimento penale richiesto ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal nuovo difensore dell'imputato, che aveva ricevuto copia degli atti dal precedente difensore soli tre giorni prima dell'udienza, è manifestamente infondato, trattandosi di violazione di norma processuale tardivamente dedotta e palesemente smentita dagli atti processuali: dagli atti processuali consultati in ragione della natura processuale del vizio dedotto risulta, infatti, che l'eccezione non è stata sollevata immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine, come richiesto dal costante insegnamento di questa Corte, trattandosi di una nullità generale a regime intermedio, non potendo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (v. Sez. 1, n. 16487 del 23/01/2025, Occhiuzzi, Rv. 288020); emerge, inoltre, dal verbale di udienza del 31/03/2025 che il difensore ricorrente era stato nominato il 17/02/2025, dunque più di un mese prima, non certamente nella immediatezza dell'udienza di appello; Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, congiuntamente trattati perché connessi, con i quali si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente ricostruito la vicenda, disattendendo, senza vizi logici, l'assunto difensivo della assenza di documentazione relativa ad un formale rapporto di lavoro dipendente o di altro tipo, sottolineando come, sebbene l'imputato figurasse socio della cooperativa [OSCURATO:PERSONA], costui agiva nella sostanza come un dipendente di fatto, in quanto, all'esito della prestazione del servizio di trasporto a favore di un cliente che emetteva fattura nei confronti della cooperativa, il ricavato entrato nelle casse sociali confluiva il giorno dopo, sotto forma di bonifico effettuato dalla cooperativa, sui conti del prevenuto, senza che, a fronte di un elevato numero di bonifici, risultassero indicate causali o fosse prodotta documentazione di supporto, in tal modo concludendo non irragionevolmente la Corte territoriale per l'esistenza di un rapporto lavorativo di fatto non documentato e comprovante il dolo di evasione. Osservato che anche il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 5), avendo al riguardo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancanza di elementi positivamente apprezzabili e, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, i diversi precedenti penali, commessi anche successivamente ai fatti oggetto di giudizio, tra cui anche un precedente specifico relativo alla violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, accertato il 28/05/2018, in relazione al quale era intervenuta condanna penale definitiva da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sintomatico di una condotta sistematicamente violativa degli obblighi fiscali e indice di una personalità refrattaria al rispetto delle regole. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos