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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2024

Cassazione n. 29526/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della Corte di appello Sez.

Dist. di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte del ricorrente; sentite le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore dela parte civile ASL Taranto, che ha depositato nota spese e si è associato alla richiesta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 13 dicembre 2020, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 314 cod. pen., commesso sino alla data del 24 dicembre 2009, perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per le condotte poste in essere fino al mese di settembre 2013 in anni due e mesi sei di reclusione con conferma delle statuizioni civili.

Ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. ha sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, deducendo i motivi di cui all'atto depositato.

Il 9 marzo 2024, la difesa ha depositato il certificato di morte di Lemma . avvenuta il 14 febbraio 2024 in Brindisi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputato, e la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio.

Invero, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte itgloRti •CR rilasciato in data 15 febbraio ( A, 20247clal Comune di Brindisi. 2.Per l'effetto, il reato contestato al medesimo è estinto, ai sensi dell'art.150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio.

3. La richiesta di liquidazione delle spese del procedimento formulata dalla parte civile non può trovare accoglimento, poiché la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate ex lege, senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale e le spese processuali sostenute non possono essere liquidate (Sez. 3, n. 18021 del 18/01/2024, Santoro, Rv. 286271 - 01). r P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della Corte di appello Sez. Dist. di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte del ricorrente; sentite le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore dela parte civile ASL Taranto, che ha depositato nota spese e si è associato alla richiesta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 13 dicembre 2020, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 314 cod. pen., commesso sino alla data del 24 dicembre 2009, perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per le condotte poste in essere fino al mese di settembre 2013 in anni due e mesi sei di reclusione con conferma delle statuizioni civili. Ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. ha sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, deducendo i motivi di cui all'atto depositato. Il 9 marzo 2024, la difesa ha depositato il certificato di morte di Lemma . avvenuta il 14 febbraio 2024 in Brindisi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputato, e la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio. Invero, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte itgloRti •CR rilasciato in data 15 febbraio ( A, 20247clal Comune di Brindisi. 2.Per l'effetto, il reato contestato al medesimo è estinto, ai sensi dell'art.150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio. 3. La richiesta di liquidazione delle spese del procedimento formulata dalla parte civile non può trovare accoglimento, poiché la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate ex lege, senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale e le spese processuali sostenute non possono essere liquidate (Sez. 3, n. 18021 del 18/01/2024, Santoro, Rv. 286271 - 01). r P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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