CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 settembre 2023
Cassazione n. 43376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEdalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati aggravati e continuati di diffamazione perché i fatti non costituiscono reato in quanto scriminati dall'esercizio del diritto di critica. Nello specifico, l'imputazione fa riferimento agli scritti pubblicati dall'imputato sul portale di Facebook e in un articolo di rivista online e ritenuti lesivi dell'onore, del decoro e della reputazione di [OSCURATO:PERSONA], nonché atti a metterne in discussione l'attendibilità quale testimone nel giudizio inerente a una vicenda di cronaca di impatto mediatico. 2. Avverso la sentenza ricorrono, con atti autonomi, ma del tutto sovrapponibili, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze e la parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con i primi tre motivi si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in merito al riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., nello specifico sotto il profilo della verità dei fatti riportati quale requisito necessario per l'efficacia scriminante del diritto di critica. In proposito la Corte territoriale avrebbe evocato il principio per cui, con riferimento all'esercizio del suddetto diritto, l'obbligo di verità sarebbe affievolito, applicando così all'ipotesi dell'offesa mossa ad un privato cittadino una regola dettata dalla giurisprudenza con esclusivo riferimento all'ambito della critica politica. Non di meno il giudice dell'appello non avrebbe comunque precisato in che termini, anche se affievolito, l'obbligo di verità sarebbe stato rispettato. Ancora, i ricorrenti avversano la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto irrilevante la non veridicità delle circostanze attribuite dall'imputato alla Bachetti, essendone emersa l'infondatezza solo in un momento successivo alla pubblicazione dell'articolo - all'epoca anzi suffragato da altre testate giornalistiche - in quanto tale affermazione si scontrerebbe con i criteri di lealtà e buona fede che sorreggono l'attività giornalistica, nonché con il principio, affermato dalla giurisprudenza sovranazionale, del cd. "giornalismo responsabile", i quali richiederebbero un controllo, da parte dell'articolista, sulle fonti poste a fondamento della propria narrativa che non potrebbe basarsi, come nel caso di specie, nel mero riferimento alle conclusioni raggiunte dai colleghi o nell'adesione integrale alla versione di una delle parti del giudizio. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il quarto motivo, nel quale viene eccepita l'erronea applicazione della scriminante sotto il profilo della continenza delle espressioni utilizzate negli scritti oggetto di contestazione. Presupposto illogicamente ritenuto sussistente dalla Corte territoriale nonostante la gravità dell'accusa di mendacio ove rivolta a persona chiamata a svolgere il ruolo di testimone in sede giudiziale, nonché al carattere denigratorio del riferimento alla professione svolta dalla Bacchetti, del tutto immotivato rispetto al contesto dell'articolo il quale, comunque, sarebbe permeato da riferimenti insinuanti e gratuiti. 2.3 I medesimi vizi vengono altresì dedotti con il quinto motivo per essere stato erroneamente ritenuto sussistente il diritto di critica pur a fronte del fuorviante accostamento, ad opera dell'imputato, tra una notizia di contenuto neutro - riportata con toni iperbolici e grotteschi - e i fatti di causa, circostanza che sarebbe stata determinata dal mero intento di avvalorare la tesi della scarsa attendibilità della persona offesa in sede di testimonianza e del movente razzista che caratterizzerebbe le sue dichiarazioni. 3. Il 5 settembre 2023 il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso memoria con la quale chiede che entrambi i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o in subordine infondati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. La sentenza impugnata anzitutto risulta illogicamente motivata ed errata in diritto laddove ritiene di dover ricondurre i contenuti oggetto di contestazione all'alveo dell'esimente del diritto di critica, pur dando atto dell'esistenza di una differenza strutturale tra la scriminante in oggetto e quella del diritto di cronaca. Come rilevato dai ricorrenti, infatti, dal tenore dei suddetti scritti risulta evidente l'intento dell'imputato - come sostanzialmente riconosciuto anche dalla stessa Corte territoriale - di trasmettere un contenuto informativo, ricostruendo, nella sua asserita verità storica, la vicenda giudiziaria narrata. In questo senso, va infatti dato atto della circostanza per cui l'articolo pubblicato e, con esso, il post diffuso attraverso il portale di Facebook, avessero il precipuo e dichiarato scopo di illustrare un fatto di cronaca recente in modo da informare circa le dinamiche - processuali e non - ad esso sottese, specie in relazione al ruolo svolto dalla Bacchetti in qualità di testimone. Di conseguenza, è innegabile come il successivo e più ampio commento - di generale critica al razzismo - venisse a dipendere dalle premesse fattuali descritte dall'imputato e veicolate dall'inquadramento datone dallo stesso, il quale infatti non si è limitato ad esprimere un giudizio di tipo esclusivamente valutativo sulla vicenda, ma anzi si è impegnato a farsi da tramite nel trametterne l'informazione al pubblico. Intesa la fattispecie in questi termini, non può che evidenziarsi il malgoverno da parte della Corte territoriale del principio secondo cui, nell'esercizio del diritto di critica, seppur l'onere del rispetto della verità possa nel complesso dirsi più attenuato rispetto al caso in cui venga in rilievo il diritto di cronaca, sia pur sempre necessario che esso rispetti un nucleo di veridicità (ex multis Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Ruta, Rv. 245098), il quale diviene imprescindibile ove l'autore dello scritto dialoghi con un fatto storico che pone a fondamento della propria elaborazione critica (Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola, Rv. 264064) o addirittura si proponga di assolvere, con i propri scritti, ad una funzione, per l'appunto, di tipo informativo. In tali ipotesi, invero, non può non cogliersi l'esigenza di parametrare, nell'ambito della più ampia discussione sull'antigiuridicità del fatto, l'eventuale diritto che si ritenga esercitato dall'imputato nel trasmettere il dato informativo alla stregua dei rigidi canoni di veridicità previsti per il diritto di cronaca, in relazione ai quali l'esimente non è configurabile ove, nel riportare un evento storicamente vero, vengano pubblicate inesattezze non marginali e non riguardanti semplici modalità del fatto, ma idonee a modificarne la struttura essenziale (ex multis Sez. 5, n. 7008 del 18/11/2019, dep. 2020, Frignani, Rv. 278793). Ancora, la motivazione sviluppata dai giudici territoriali risulta altresì illogica ove, nel confrontarsi con il pacifico difetto di veridicità della notizia riportata negli scritti in oggetto, sostiene che il dato perda di rilevanza nel momento in cui si constati come, all'epoca dei fatti, il Tonnmasi avesse fondato la propria valutazione su altre fonti giornalistiche dal medesimo contenuto. Così argomentando, tuttavia, la Corte territoriale non tiene conto della circostanza per cui tale operazione si traduce in un esonero dell'agente da un controllo che vada oltre il mero affidamento in buona fede sulla propria fonte informativa, di fatto giustificando, specie se l'unico parametro di confronto è dato da altra pubblicazione giornalistica, l'ingenerarsi di un procedimento di tipo circolare nel quale, l'agente, pressoché svincolato dal dovere di esaminare e controllare la notizia in modo da superare ogni dubbio, si limita a confidare sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale (ex multis Sez. 5, n. 45813 del 14/06/2018, S., Rv. 274123). Non solo, se già la premessa da cui muove il ragionamento articolato in sentenza appare di per sé non condivisibile, non legittimando l'immediatezza della notizia il sacrificio dell'accuratezza del controllo in ordine alla verità della notizia e all'affidabilità della fonte (Sez. 5, Sentenza n. 43264 del 06/07/2011, Potasso, Rv. 251704), essa si rende di fatto insostenibile nel momento in cui l'informazione trasmessa dialoghi con un procedimento giudiziario in corso. In quest'ultima ipotesi, invero, non solo si chiede al giornalista, come da costante giurisprudenza di legittimità sul punto, un continuo ed attuale accertamento sull'andamento del giudizio - imponendo allo stesso, dunque, di verificare se, nel momento della sua pubblicazione, siano nelle more intervenute circostanze capaci di avere influito sulla verità del fatto - ma diviene altresì necessaria, di fronte alla inaccessibilità delle nuove fonti informative, coincidenti con gli atti dell'indagine penale, la non pubblicazione della notizia incontrollabile, ovvero la precisazione che la verità del fatto non è stata ancora accertata nella sua sede naturale, giacché tale eventuale inaccessibilità non può ergersi a motivo di abdicazione del dovere di controllo, non consentendosi insomma la configurazione, in caso contrario, di alcun tipo di esimente, nemmeno in forma putativa (ex multis Sez. 5, n. 15986 del 04/03/2005, Ambrosetti, Rv. 232131, Sez. 5, n. 13708 del 17/12/2010, dep. 2011. PG in proc. Giurovich, Rv. 250203; Sez. 5, n. 3132 del 08/11/2018, dep. 23/01/2019, Lipperara, Rv. 275259). 3. Ulteriori vizi di motivazione sono poi riscontrabili in relazione alle argomentazioni adottate dalla Corte d'appello nel ritenere altresì rispettato, nel caso di specie, il requisito della continenza quale elemento costitutivo della scriminante del diritto di critica. Invero, se può ritenersi incensurabile quanto affermato in relazione alla mancanza di elementi dai quali desumere l'intento dell'imputato di screditare la testimone sulla base del mero riferimento alla professione dalla stessa svolta, il medesimo giudizio non può estendersi ai rilievi svolti a proposito dell'utilizzo del termine "bufalara", rispetto al quale, invece, il fatto che si tratti di un termine diffuso non comporta certo necessariamente la neutralità del suo uso. In questo senso, allora, la motivazione adottata dalla Corte territoriale risulta apodittica ove non tiene conto della circostanza per cui il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza in relazione al diritto di critica, per quanto sia chiamato a tollerare giudizi anche aspri sull'operato del destinatario delle espressioni purché strettamente funzionali alla finalità di disapprovazione, non possa certo ritenere scriminate locuzioni che si concretizzino nell'utilizzo di termini inutilmente umilianti che trascendano in attacchi a qualità o modi di essere della persona finendo per prescindere dalla vicenda concreta e, così, per assumere le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata (ex multis Sez. 5, n. 29730 del 04/05/2010, Andreotti, Rv. 247966). D'altra parte, del tutto inconferente risulta l'affermazione secondo cui, a detta della Corte d'appello, l'espressione utilizzata dall'imputato non potrebbe dirsi offensiva della reputazione della parte civile in quanto basata su un giudizio non categorico, bensì in via di formazione, dovendosi anzi rilevare che, tutto al contrario, la circostanza non fa che confermare quanto sopra evidenziato circa l'intollerabile assenza di un adeguato controllo, da parte del giornalista, in ordine alla verità della notizia e all'affidabilità della fonte, alla quale non sarebbe anzi nemmeno corrisposta l'astensione dall'esposizione della teste, oltre che al ludibrio della sua immagine, anche al pubblico disprezzo, con conseguente violazione dei valori fondamentali della persona, i quali si configurano quale limite invalicabile nell'esercizio del diritto di critica (Sez. 5, n. 37706 del 23/05/2013, PG in proc. Rumiz, Rv. 257255). Ancora, la motivazione di cui all'impugnata sentenza risulta altresì carente nel momento in cui, nel valutare la continenza delle espressioni usate dal ricorrente, non parametra il proprio giudizio al più generale contesto entro il quale queste si collocano, dimenticando quindi che, nel caso di specie, l'accusa di mendacio rivolta alla testimone è strumentale all'ampia critica che il giornalista rivolge al fenomeno del razzismo, rispetto alla quale quindi appare evidente il contenuto allusivo delle critiche, circostanza che impone quindi un confronto, in sede di applicazione della scriminante, con il principio per cui, in tema di diffamazione, il contenuto allusivo di uno scritto o di una frase pronunciata non assume rilevanza penale solo nel caso in cui esso non sia immediatamente e inequivocabilmente percepibile secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell'uomo medio (ex multis Sez. 5, n. 1365 del 09/11/2022, dep. 2023, Simone, Rv. 284044). 4. Ulteriore vizio della sentenza impugnata risiede nell'adozione, da parte dei giudici dell'appello, di un approccio nettamente parziale con riguardo all'analisi degli scritti in questione, essendosi invero questi concentrati pressoché esclusivamente sulla ritenuta irrilevanza penalistica delle modalità di narrazione e commento della vicenda di cronaca in sé, senza tenere conto di come la stessa venisse in realtà filtrata, nel raggiungere il lettore, non solo attraverso la terminologia utilizzata, ma anche sulla base dell'accostamento del fatto narrato al diverso episodio, antecedente l'epoca dei fatti, in cui la donna si era resa protagonista del salvataggio di animali abbandonati dalla cattura ad opera di cittadini di origine straniera. In tal senso, infatti, nel ritenere che il racconto di quest'ultima vicenda non contrasti con il riconoscimento della scriminante di cui all'art.51 c.p. in quanto fatto realmente accaduto e documentato, la Corte territoriale dimentica che, in tema di diffamazione, ai fini dell'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è necessario che l'articolista, nel selezionare fatti accaduti nel tempo reputati rilevanti per illustrare la personalità dei soggetti criticati, non manipoli le notizie o non le rappresenti in forma incompleta, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, l'operazione stravolga il fatto nella sua rappresentazione (ex multis Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625). Ciò considerato, allora, è chiaro che, nel caso di specie, i giudici di secondo grado non avrebbero potuto limitare il proprio giudizio alla constatazione della veridicità del racconto, ma avrebbero altresì dovuto confrontarsi con il significato dell'accostamento tra le notizie in modo da stabilire se il dato, in sé neutro, del comportamento tenuto in passato dalla donna, venisse ad assumere un ruolo diverso ed ulteriore ove calato nel contesto descritto dall'articolo di giornale e contribuisse, in questo senso, all'opera di lesione della dignità della testimone. La motivazione della sentenza impugnata risulta altresì illogica nel momento in cui, una volta affermata l'irrilevanza dell'accostamento ai fini dell'integrazione del reato, sostiene comunque che l'operazione avesse la funzione di stigmatizzare alcuni atteggiamenti della Bachetti e di indurre quindi il lettore a svolgere una riflessione sul tema del razzismo, affermazione che mal si concilia con la pretesa del giornalista di non stravolgere un fatto altrimenti neutro, dimostrando anzi come la descrizione dei due comportamenti tenuti dalla donna fosse in sé strumentale proprio a rendere più incisivo il racconto, perdendo così i fatti la loro individualità e le loro precipue caratteristiche. 5. Alla luce dei vizi evidenziati la sentenza impugnata deve conseguentemente annullata con rinvio ad altra sezione della Cort