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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 34051/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la r e quisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleFRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 7 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo proposto nell ’ interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso i l decreto diproroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. emesso dal Ministro della giustizia in data 9 novembre 2023.

Secondo il Collegio, infatti, doveva ritenersi la perdurante capacità di [OSCURATO:PERSONA] di relazionarsi con soggetti esterni al circuito detentivo, atteso che, pur in assenza di un riconoscimento processuale della sua qualità di capo o dirigente dell ’ associazione mafiosa, egli era stato rappresentato, i n alcune pronunce , come in posizione di riconosciuta «sovraordinazione» rispetto ad altri sodali; che mancavano segnali di un suo effettivo ravvedimento in presenza di una condotta carceraria non sempre regolare; che l’associazione di appartenenza era ancora attiva nel territorio di Corleone, sicché egli avrebbe potuto agevolmente ristabilire i legami con essa in ragione del suo statusdi riconosciuto esponente di spicco della consorteria .

1.1. Con sentenza n. 46038 in data 11 ottobre 2024 , la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento, rilevando che non vi erastato, da parte del Tribunale , alcun apprezzamento in concreto della incidenza del decorso del tempo su una pregressa condizione associativa rispetto alla quale non era mai stato processualmente accertato un ruolo «di vertice» d a parte di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata identificata la fonte che lo indicava come inposizione di «sovraordinazione» rispetto ad altri affiliati e non essendo stat o argomentat o il significato concreto di tale affermazione in rapporto all’attuale condizione di pericolosità; e non essendo state anali zzate , concreta mente , le emergenze fattuali che dimostrassero l’operatività del gruppo criminale di riferimento, né tantomeno quelle relative alpercorso trattamentale del detenuto.

1.2. Con ordinanza in data 9aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma, in qualità di giudice del rinvio, ha nuovamente respinto i l reclamo propost o nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il decreto di proroga del regime differenziato fosse adeguatamente motivato in rapporto al concreto pericolo di ristabilire i collegamenti con la famiglia mafiosa di provenienza.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l ’ ordinanza emessa in sede rescissoria per il tramite del D ifensore di fiducia , deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen .

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ’ art. 41 - bis, comma 2-bis, Ord. pen. e degli artt. 3 e 27 Cost., 3 CEDU e 10, §§ 1 e 3, Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché la mancanza, sub specie di una sua mera apparenza, della motivazione in relazione alla proroga del regime differenziato.In via subordinata è stata prospettata una questione dl legittimità costituzionale dell’art. 41-bis Ord . p en . per contrasto con gli artt. 3 e 27 C ost. , 117, comma primo , C ost. in relazione all ’ art. 3 CEDU e all ’ art. 10 , P atto internazionale sui diritti civili e politici.

L’ordinanza impugnatasi sarebbe limitata a riprodurre il contenuto del decreto di proroga oggetto del primo reclamo, senza delineare un percorso argomentativo idoneo a dar conto della perdurante necessità d el regime differenziato e senza confrontarsi con le molteplici censure difensive.

Infatti, da un lato, l’ordinanza non sarebbesorretta da una autonoma motivazione in ordine alla permanenza de l pericololegittimante la proroga e si bas erebbe su illegittime presunzioni assolute di pericolosità; e dall ’ altro lato, le motivazioni censura t e dimostr erebbero l’assenza, nell’ordinamento italiano, di regole certe sul la proroga del regime detentivo previsto dall’art. 41-bisOrd. pen.

Nel dettaglio, quanto al ruolo associativo rivestito da [OSCURATO:PERSONA], le motivazioni offerte in ordine alla posizione di presunta «sovraordinazione» d a lui ricoperta all’interno delsodalizio mafioso sarebbero « intrinsecamente apparenti » .

Infatti, la «nota riservata del DAP n. 0059466-2011», secondo cui egli « costituiva il tramite mediante il quale il padre riusciva a veicolare messaggi all’esterno»m anc herebbe di qualsiasi riferimento temporale, né si specific herebbero le fonti da cui ess a avrebbe ricavato le relative informazioni. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non sa rebbe mai stato imputato o indagato in relazione a tali fatti, atteso che, secondo quanto osservato dallo stessoTribunale, gli atti del procedimento n. 13100/00 NR D D DA di Palermo che avrebbero riguardato tale vicenda, avrebbero«portato alla co ndanna di [OSCURATO:PERSONA]», fratello di [OSCURATO:PERSONA] e non d i quest ’ ultimo .

E in ogni caso in quel contesto non sarebbemai stato giudizialmente accertato che costui ricoprisse alcun ruolo di comandoall’interno della consorteria criminale .

Né sarebbero stati indicati dati fattuali concreti cui ancorare l ’ evocata « sovraordinazione » del ricorrente rispetto agli altri sodali, come segnalato nei ricorsi e nelle memorie presentati nel corso sia del primo procedimento , sia di quello presente.

In particolare, quanto al riferimento all ’ operazione “ Perseo ” (proc. n. 18038/08 RGNR, nel quale [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato coinvolto), che avrebbe « p e r messo di accertare che per gli aff i liati a [OSCURATO:PERSONA] rimane l ’ e re de di [OSCURATO:PERSONA]» e come « [OSCURATO:PERSONA] venga ritenuto (oggi, nonostante le indagini risalgano al 2008) un punto di riferimento per [OSCURATO:PERSONA]», non sarebbero indicate le fonti che avrebbero consentito di pervenire a tale conclusione.

E generiche e stereotipate s arebber o le considerazioni svolte dal Tribunale in merito all’operazione “ Roccaforte ” , posto che l ’ affermazione d e l Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nell’ordinanza in data 20 gennaio 2023 secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] si caratterizza ancora oggi per ilfermo attaccamento degli aff iliati alle regole del sodalizio, regole di cui sono portatori personaggi come [OSCURATO:PERSONA] (non interessato dall ’ ordinanza in esame), la cui caratura mafiosa risulta ancor più avvalorata dalla carcerazione sofferta»,non essendovi alcun riscontro di natura fattuale alla ritenuta “ caratura mafiosa”del ricorrente, illogicamente connessa alla carcerazione quasi trentennale soffertae non essendo stato spiegato per quale ragione il fatto che alcuni imputati in procedimenti di mafia , nemmeno indicati per nom e, facciano riferimento alle regole tradizionali di [OSCURATO:PERSONA] ritenersi indicativo della permanenza della pericolosità sociale qualificata richiesta ai fini della proroga, trattandosi di vicende che n o n ved rebbero in alcun modo implicato [OSCURATO:PERSONA] , il quale non sarebbe stato coinvolto in procedimenti ulteriori rispetto a quelli per i quali, quasi 30 anni fa, è stato condannato.

Quanto, poi, ai due colloqui in carcere con il fratello, da cui trasparirebbeil senso «di deferenza e di rispetto di molti cittadini di Corleone verso la famiglia [OSCURATO:PERSONA]», essi non s arebber o menzionati nel decreto di proroga , sicché non potrebbero essere valorizzat i a i fin i del la decisione sul reclamo, fermo restando che dal loro tenore emergerebbe soltanto che alcuni conoscenti del fratello si sarebbero offerti di prestargli aiuto mentre prepara va il “ pacco alimentare” da inviare al ricorrente.

Tanto è vero che anche i l fratello , condannato per reati associativi risalenti agli anni 2000/2002, sarebbe stato rimesso in libertà nel 2011 e, da allora, non sarebbe più stato coinvolto in p ro cedimenti penali per reati della stessa natura e a v rebbe finanche beneficiato , con provvedimento d el 15 maggio 2019, dell a revoca della misura di sicurezza sul presupposto della mancanzadi pericolosità sociale .

Ancora, la sentenza di condanna resa dalla Corte di assise di Palermo in data 23 novembre del 2001 non corroborerebbela tesi della posizione di «sovraordinazione» di [OSCURATO:PERSONA] all ’ interno del clan di riferimento, ma anzi la sconfess erebbe, avendo la Corte p alerm itana escluso che [OSCURATO:PERSONA] fo sse il “mandante” degli omicidi per i quali era stato condannato, non risulta ndo « che avesse il potere di farlo, o che gli fosse riconosciuta anche solo in via di fatto una sorta di preminenza gerarchica rispetto agli esecutori materiali dei delitti in questione» ed inserendosi tal i delitti in un p e rcorso di iniziazione alla sua “ carriera criminale”, subito interrotta dall ’ arresto d el 1996 , ossia 30 anni fa, quando era poco più che maggiorenne.

E se egli all ’ epoca non rivestiva alcuna posizione di comando né aveva il potere di impartire ordini o direttive ai sodali, non potrebbe certo farlo oggi, a distanza di 30 anni dai fatti, di cui quasi 23 trascorsi al 41 - bis , sicché la valutazione di pericolosità sociale qualificata sarebbe meramente congetturale, non supportata da alcun riscontro oggettivo.

Anzi, la tesi posta a fondamento di tale ricostruzione sarebbe smentita da l fatto che il fratello, che avrebbe avuto pari titolo a rappresentare la famiglia [OSCURATO:PERSONA] nel contesto mafioso di riferimento, non sarebbe stato coinvolto nella ricostituzione della Commissione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] seg uit a a lla morte d el padre .

In definitiva, la decisione del Tribunale si fonderebbe su fatti risalenti senza tenere conto, come invece imposto dalla sentenza rescindente , del decorso del tempo ai fini della valutazione della persistenza della pericolosità sociale, affermata sulla base di una posizione di «sovraordinazione»rispetto agli altri sodali non fondata su alcuna acquisizione investigativa e senza affrontare il tema dei potenziali destinatari delle ipotetiche comunicazioni verso l’esterno delricorrente.

In realtà, sebbene l’art. 41-bis, comma 2-bis, Ord.pen. chiarisca che il mero decorso del tempo non costituisce di per sé solo elemento sufficiente aescludere la capacità di mantenere contatti, nei casi in cui il regime differenziato risulti continuativamente applicato per molti anni, la verifica della permanenza dei presupposti dovrebbeessere svolta con particolare rigore , come chiarito anche dalla giurisprudenza sovranazionale ( v.

Corte Edu, sentenza del 10 aprile 2025, Morabito c.

Italia, che ha ribadito come, con il trascorrere del tempo, le motivazioni della proroga del regime differenziato devono diventare più “ dettagliate ” e “stringenti”, in particolare nei casi esso venga applicato per lunghi periodi) , dovendo le autorità nazionali p rocedere , ai fini d ella prorog a , a un autentico riesame che tenga conto dei cambiamenti avvenuti onde verificare se sussista la perdurante necessità di applicare la misur a (cfr.

C orte EDU , sentenza del 25 ottobre 2018, Provenzano c.

Italia; sentenza del 11 giugno 2006, Campisi c.

Italia).Nel caso di specie, invece, il provvedimento impugnato si sarebbe riportato al contenuto delle sentenze di condanna p iù r isalenti e il giudizio prognostico ivi formulato sarebbe il frutto di un mero automatismo , non avendo il Tribunale di sorveglianza posto rimedio alle carenze riscontrate dalla sentenza rescindente circa l’incidenza in concreto del decorso del tempo in rapporto ad una condizione associativa pregressa per la quale non sarebbe mai stato p rocessualmente accertato il ru olo «di vertice» svolto d al ricorrente e circa l ’ effettiva «sovraordinazione» rispetto ad altri aff i liati, nonché con riguardo all ’ attuale operatività della famiglia mafiosa.

A quest’ultimo riguardo, il Tribunale di sorveglianza ometterebbe di indicare le fonti che consentirebbero di verificare la fondatezza di tali affermazioni e di giungere, su base oggettiva, ad un giudizio di pericolosità sociale attuale.

In particolare, quanto all’affermazione secondo cui il « p erdurante coinvolgimento della famiglia [OSCURATO:PERSONA] nel contesto criminale c orr ispondente al mandamento di Corleone» emergerebbe dall ’ indagine “ [OSCURATO:PERSONA] 3 ” della DDA di Palermo, il Tribunale non specificherebbe quali individui siano stati coinvolti in tale procedimento e quale legame costoro avessero con l ’ odierno ricorrente , fermo restando che quel procedimento avev a avuto a oggetto fatti avvenuti più di 10 anni prima.

Quanto a lla presunta « centralità e influenza del mandamento di Corleone nel quadro di [OSCURATO:PERSONA] a » l ’ ordinanza richiam erebbe l ’ attività investigativa svolta nell’ambito del procedimento denominato “Cupola 2.0” (proc. n. 10170/2019), da cui sarebbe emerso, grazie alle dichiarazioni di un collaboratore, che « le regole di C osa N ostra erano ancora c ustodite dal mandamento di Corleone», laddove tali dichiarazioni non ne dimostrerebbero l’operatività attuale, né tantomeno il diretto coinvolgimento dei familiari del ricorrente.Al contrario , il procedimento “ Cupola 2.0 ” dimostr erebbe il tentativo di ricostituire la Commissione provinciale da parte deimandamenti mafiosi operanti nella provincia di Palermo, senza che tra di essi figurassequello di Corleone, sicché ilquadro mafioso territoriale sarebbe profondamente mutat o e, attualmente , non vedrebbe in alcun modo implicato [OSCURATO:PERSONA].

Dunque, l ’ ordinanza non avrebbe sanato i vizi riscontrati dalla pronuncia rescindente, secondo cui non si rintracciava « in motivazione una analisi concreta delle emergenze fattuali che dimostrino l’attivismo esterno del gruppo di riferimento » , anche alla luce della giurisprudenza secondo cui, accanto alla p erdurante operatività della cosca di appartenenza del condannato, sarebbe necessaria , a i fini della proroga, « la presenza di elementi e argomentazioni atti a svolgere una funzione in qualche modo individualizzante, rispetto al singolo detenuto» ( così Sez. 1 , n. 14334 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in motivazione ) ; laddove nel caso di specie, la decisione impugnata non chiarirebbe in che termini [OSCURATO:PERSONA] possa riallacciare contatti con soggetti affiliati alla famiglia mafiosa di riferimento.

Quanto, ancora, alla mancanza di una dissociazione reale dall’organizzazione criminale, secondo il Tribunale non vi sarebbe «nessuna resipiscenza p er i gravi delitti commessi, nessun tentativo di contattare iparenti delle vittime, nessuna convinta adesione alleproposte trattamentali», laddove la più recente relazione di sintesi della Casa di reclusione di Spoleto riporterebbe l a buona adesione al percorso trattamentale da parte di [OSCURATO:PERSONA],la buona predisposizione all’introspezione e al confronto,anche considerato che il detenuto « si dimostra pentito dei gravi reati commessi».

I l Tribunale a vrebbe, però, disatteso le relative emergenze, concludendo apoditticamente che i segni di distacco dall’associazione di appartenenza mostrati dal ricorrente sarebbero strumentali e indicativi di una dissociazione solo formale.

Nel complesso l’ordinanza avrebbe disatteso le indicazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura che ha invitato le autorità nazionali ad assicurare che il rinnovo del 41-bis sia basato su una valutazione individuale del rischio e non semplicemente su un’assenza di elementi atti a dimostrare che i l detenuto non abbia collegamento con una particolare o rg anizzazione criminale , sicché la mancata attuazione di tale raccomandazione violerebbe l’art. 3, CEDU in relazione alla mancanza di regole certe che non si risolvano nella mera presa d’atto dell’assenza di elementi idonei a confutare la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata in difetto di collaborazione con la giustizia.

In proposito, si osserva che, secondo la Corte di Strasburgo, la procedura di revisione della perdurante necessità della detenzione, che deve essere prevista affinché la pena della detenzione perpetua possa dirsi compatibile con l’art. 3,CEDU, deve essere prevista da norme di dirittointerno provviste di un « sufficiente livello di chiarezza e prevedibilità» e condotta sulla base gli « criteri oggettivi e prestabiliti » , avendo ilcondannato all’ergastolo il diritto di sapere cosa deve fare perché sia esaminata una sua possibile liberazione e quali siano le condizioni applicabili (cfr.

Corte EDU, sentenza Vinter c. [OSCURATO:PERSONA]).

Lo stesso principio d o v rebb e applicarsi al caso di specie, posto che al condannato all’ergastolo sottoposto al regime differenziato sarebbe precluso l ’ accesso a ogni tipo di beneficio penitenziario, rendendo irriducibile la durata della pena perpetua ; sicché egli d o v rebb e poter sapere quali condizioni deve soddisfare per evitare la proroga del regime di detenzione speciale a prescindere da una sua eventuale decisione di collaborare con la giustizia.

Viceversa, le motivazioni addotte nella specie per giustificare la proroga del regime non fornirebbero risposta a questa domanda, non potendosi ritenere che [OSCURATO:PERSONA] debba continuare ad essere sottoposto al 41-bis per non aver tentato « di contattare i parenti delle vittime», posto che eventuali percorsi di avvic inamento alle vittime potrebbero essere valorizzati esclusivamente in senso positivo per l’imputato o il condannato, ossia al fine di agevolarne l’accesso a benefici e misure premiali, n on essendo ammissibile, sul piano giuridico e costituzionale, una valutazione in chiave punitiva della mancata adesione a tali percorsi,non potendo l’assenza di iniziative riparative costituire l’elemento cui ancorare il giudizio sull’assenza di una “reale” dissociazione del ricorrente.

Ancora, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non abb ia svolto le mansioni di “ p ortavitto ” o di “scopino” non p otrebbe sminuire l a sua partecipazione , costante e positiva , al percorso trattamentale, avendo egli chiarito come tale sceltasia legata al desiderio di intraprendere attività lavorative, come quelle in cucina,coerenti con un progetto di reinserimento sociale, finalizzato all’acquisizione di competenze utili in vista del futuro rientro nella collettività.

E con riferimento alle contestazioni disciplinari a carico del ricorrente, che la giurisprudenza di legittimità ritiene possano rilevare, in materia di liberazione anticipata, solo quando siano indica tiv e di una mancata partecipazione al p rocesso di rieducazione, sì da dover essere valutate nell ’ ambito di un giudizio ampio e complessivo con ogni altro elemento positivo riguardante la condotta tenuta dall’interessato, il Tribunale non avrebbe valutato la consistenza e l ’ effettiva gravità dei comportamenti ascrittigli, che nel caso del rapporto del 15 dicembre 2023 sarebbe consistito in conversazioni con un detenuto appartenente ad un gruppo di socialità diverso dal suo che, tuttavia, aveva fatto parte del medesimo gruppo di socialità fino a poche settimane prima; e che nel caso d el rapporto del 17 dicembre 2023 ha dato luogo all’archiviazione per la lieve entità dell ’ addebito.

A riprova della regolare condotta intramuraria e dell’effettiva partecipazione al percorso trattamentale la Difesa rileva, inoltre, che alla data dell’8 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] aveva maturato 1710 giorni di liberazione anticipata.

L’affermazione delTribunale di sorveglianza, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] potrà ritenersi decaduto dal «ruolo carismatico indiscusso e di rilievo [che gli è] tuttora riconosciuto [...] anche per effetto dell’investitura paterna»solo « con la morte o con la collaborazione» si scontrerebbe, per un verso, con il fatto che essendo stato eglicondannato per fatti commessi nel 1995 ed essendo recluso da quasi 30 anni, di cui 23al 41- bis , egli non sarebbe in grado di collaborare; e, per altro verso, con le indicazioni offerte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 23 ottobre 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416- bis c od . p en . e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter O rd . pen .

E ciò sul presupposto che il carattere assoluto della presunzione dell ’ attualità di collegamenti con la criminalità organizzata nel caso in cui il condannato non collabori co n la giustizia impedisc a di valutare il p ercorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero delreo alla vita sociale, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost. (§8 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto), dovendo riconoscersi rilevanza al «trascorrere del tempo: chepuò comportare trasformazioni rilevanti, sia della personalità del detenuto, sia del contesto esterno al carcere» ( ibidem ).

A nalog amente, la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 13 giugno 2019, resa sul caso Viola C. Italia (n. 2), avrebbe riscontrato l ’ incompatibilità con l ’ art. 3 , CEDU della legislazione nazionale in materia di ergastolo ostativo, nella parte in cui essa impone una «presunzione assoluta di pericolosità (...) derivante dall’assenza di collaborazione con la giustizia», che impedisce all’autorità competente di vagliare in concreto gli elementi che potrebbero condurre a un giudizio di cessata pericolosità sociale (cfr. sentenza Viola c.

Italia n. 2, cit., SS 142-143), non potendosi stabilire un’equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità sociale de l condannatoin quanto la mancanza di collaborazione può non essere dovuta a una scelta libera e volontaria o dalla persistenza dell’adesione ai «valori criminali» e al mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza , ma essere motivata dal timoredi mettere in pericolo la loro vita o quella dei loro famiglia ri .

Pertanto, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] vengaposto di fronte all’alternativa fra la collaborazione con la giustizia e la sottoposizione sine dieal regime differenziato, verrebbe consumata la violazionedell’art. 3, CEDU nonché de g l i art t . 27, comma terzo , Cost. e 10 , §§ 1 e 3,Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 , che secondo l’interpretazione fornita dal Comitato per i diritti umanistabilisce che « il sistema penitenziario non deve essere solo retributivo » , ma d e bba « p erseguire essenzialmente la rieducazione e la riabilitazione sociale del detenute».

Tanto è vero che nella recentissima decisione in data 24 ottobre 2024, nel caso Albanese e altri c.

Italia, il Comitato avrebbe riscontrato l ’ incompatibilità della legislazione nazionale in materia di ergastolo ostativo con l’art. 10, §§1 e 3,del Patto, rilevando come l’equivalenza tra ilmancato avvio della collaborazione e la presunzione assoluta di pericolosità sociale finisca per escludere qualsiasi p ro gresso riabilitativo che non passi attraverso la cooperazione con le autorità e per compromette re la finalità essenziale del sistema penitenziario, che d ev e mirare alla rieducazione e al reinserimento sociale.

In tal modo, quella applicata a [OSCURATO:PERSONA] fini rebb e per tradursi in una pena perpetua, alla quale sarebbe di fatto preclusa la necessaria rivalutazione del la permanenza delle ragioni che legittimano la carcerazione, con conseguente violazione dei principi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo e della Corte costituzionale, venendo applicata una presunzione insuperabile contraria ai principi sanciti dagli artt. 3 e 27, Cost. e dall ’ art. 3 , CEDU , potendo l’interessato essere sottoposto sine die al regime detentivo differenziato senza possibilità di una valutazione individualizzata del suo percorso carcerario né l’accesso alle misure trattamentali finalizzate al suo reinserimento.E ciò in quanto la biografia criminale del ricorrente e la sua discendenza sono immodificabili; ela permanenza dell’associazione criminale non è circostanza che rientra nella sua sfera di controllo.

Su tali basi, si deduce l a rilevan za e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis O rd . pen . per contrasto con gli artt. 3 e 27,117, comma primo, Cost., in relazione all’art. 3, CEDU e all’art. 10,Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui consente la proroga sine die del regime speciale sulla base di una presunzione assoluta di persistente collegamento del detenuto con l’ambiente criminale di provenienza in assenza di collaborazione con la giustizia e/o di un ravvedimento tangibile da parte del condannato, sulla scorta dei principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 e nella sentenza della Corte EDU nel caso Viola c.

Italia.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorsocensura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 c.p.p. e 41 - bis, comma 2-sexies, Ord. pen., 24 Cost., 6, §1, CEDU e 14, §1, Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Come dimostrato con il primo motivo, l’ordinanza avrebbe eluso tutte le tematiche poste con il reclamo e avrebbe pedissequamente riprodotto le stereotipate motivazioni contenute nel decreto ministeriale, sicché la motivazione sarebbe del tutto mancante , non confrontandosi con il profilo personologico del dete nuto, con la sua storia carceraria e con il suo passato criminalee non misura ndo si con le censure sollevate dalla Difesa, con violazione delle garanzie del giusto processo e conseguente violazione dell’art. 14, § 1 , Patto internazionale sui diritti civili e politici , interpretato dal Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria nel senso che il rinnovo del regime differenziatodebba essere assistito da sufficienti garanzie, tra cui quella della tempestività delle decisi oni su i reclami , essendo la lunghezza dei relativi procedimenti capace di togliere rilievo ai rimedi previst i dal diritto inter no , come rilevato anche dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, che ha sottolineato la necessità di effettività del reclamo giurisdizionale, inficiata, nel caso in esame, dalcarattere intempestivo de l procedimento di rinvio , che avrebbe avuto una durata del tutto irragionevole, con conseguente vulnus al diritto aun equo processo garantito dall’art. 6, § 1 , CEDU.

3. In data 11 luglio 2025 è pervenu ta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto .

2. Va premesso che la proroga del regime differenziato è disposta, ai sensi del comma 2-bis dell ’ art. 41 - bis Ord. pen., «quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto.

Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa».

Secondo la giurisprudenza di legittimità, a tali fini si richiede non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell’accertamento probatorio necessario per l’affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1 n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221 - 01 ; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508) , fra cui assumono primaria rilevanza, in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (Sez. 1 n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 282361 - 01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248 - 01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114 - 01; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Ennmanuello, Rv. 232684 - 01).

L ’ accertamento, quindi, si caratterizza per avere ad oggetto non già il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose, ma quello di un eventuale collegamento del soggetto con il contesto criminale nel quale si sono manifestati i fatti delittuosi.

Più precisamente, ai fini della proroga ciò che deve essere valutato è non già l’effettivorealizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, ovviamente interrotti dalla sottoposizione al regime differenziato (Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, Rv. 232684 - 01 ; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114 - 01 ) , ma la necessità di mantenere il regime differenziato in quanto idoneo a impedire tali contatti, in ragione della permanenza delle condizioni di pericolo che ne avevano giustificato l’adozionee non necessariamente per il sopravvenire di nuovi elementi ( Sez. 1, n. 37887 del 27/06/2024, Belforte, Rv. 287080 -01; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912– 01, che ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l’altro, sulla posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un clan camorristico ancora attivo e operativo nell ’ ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiari con l’esponente di vertice).

In ogni caso, anche per i decreti di proroga si richiede una congrua motivazione in ordine alla persistenza del pericolo per l’ordine e la sicurezza che le misure mirano a prevenire, non potendosi consentire, con una sorta di inammissibile automatismo, immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni del tutto apparenti o stereotipate,inidonee a giustificare, in termini di concretezza e attualità, il mantenimento del la misura ( ex multis Sez. 1, n. 14016 del 7/03/2008, Belforte, Rv. 240141 -01; Sez. 1, n. 4480 del 10/12/2004, dep. 2005, Galatolo, Rv. 230828 - 01; Sez. 1, n. 4599 del 26/01/2004, Zara, in motivazione ; v. anche Corte EDU, sentenza del 25 ottobre 2018, Provenzano c.

Italia, ricorso n. 55080/13, secondo cui la proroga può ritenersi compatibile con il divieto di sottoposizione a trattamenti e pene inumane e degradanti di cui all’art. 3 della CEDU, purché sia sorretta da adeguata giustificazione dell’attualità delle esigenze di sicurezza pubblica).

Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, «ogni provvedimento di proroga deve contenere una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l’ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire e non possono ammettersi motivazioni apparenti o stereotipe inidonee a giustificare, in termini di attualità le misure disposte» (Corte cost. 23 dicembre 2004, n. 417).Fermo restando che , in ogni caso,l’ambito del sindacato di legittimità sui provvedimenti del t ribunale di sorveglianza in materia di proroga del regime detentivo differenziato è limitato, ai sensi del comma 2-sexies de ll ’ art. 41 - bis O rd. pen. , alla violazione di legge , comprensiva, tra le patologie della motivazione, dei soli casi in cui essa sia del tutto o comunque«essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303 – 01; Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628- 01 ).

3. Alle coordinate ermeneutiche appena riassunte si è complessivamente uniformato il provvedimento impugnato, che ha ribadito l’allarmante quadro di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], tratto, innanzitutto, dalla gravità dei reati commessi (associazione di stampo mafios o, omicidio plurimo, soppressione di cadavere, ricettazione e violazione della legge sulle armi aggravati ai sensi dell’art. 7, legge n. 203 del 1991), per i quali sta attualmente espiando la pena dell ’ ergastolo ; e confermatosia dalla posizione qualificata d al medesimo assunta all ’ interno della famiglia mafiosa di Corleone, definita in termini di «sovraordinazione»rispetto agli altri sodali, sia dall’assenza di segnali sintomatici di un effettivo ravvedimento del detenuto.

E su tali presupposti, considerato che l’associazione mafiosa è ancora attiva nel territorio di Corleone, il Tribunale ha ritenuto di ravvisare non già l’attualità di collegamenti con il contesto criminale, quanto la perdurante potenzialità del detenuto di relazionarsi con soggetti appartenenti all’organizzazione criminale.

A fronte dei rilievi difensivi che hanno censurato il riconoscimento di un ruolo sovraordinato in capo a un giovane affiliato che compiva i primi passi all’interno dell’organizzazione, l’ordinanza ha ricordato i suoi rapporti con soggetti di vertice dell’associazione mafiosa (da [OSCURATO:PERSONA] allo zio [OSCURATO:PERSONA], sino a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con i quali aveva commesso uno degli omicidi per cui è stato condannato) e finanche la partecipazione a veri e propri summit di mafia ( cui era presenteanche [OSCURATO:PERSONA]) tenutisi per decidere l’eliminazione di altri mafiosi, come [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il Collegio ha richiamato gli atti del procedimento n. 13100/00 NR D.D.A di Palermo che hanno portato alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] e che hanno consentito di accertare c om e [OSCURATO:PERSONA], nonostante lo stato detentivo, godendo di una maggiore libertà di movimento rispetto al padre, all’epoca sottoposto al regime differenziato, si servissedel fratello libero ed avesse assunto, tra il 20 00 e il 2002 , una posizione di primo piano all’interno della famiglia di Corleone. [OSCURATO:PERSONA], sebbene detenuto, era, infatti, divenutoun punto di riferimento strategico per la consorteria mafiosa, nonché l ’ ispiratore di larga parte delle iniziative criminali de ll ’ epoca, assumendo un ruolo di assoluto rilievo anche in costanza di detenzione.

In quel momento, invero, anche attraverso l ’ investitura paterna, egli aveva esercita to poteri decisori sia quanto alla direzione da imprimere alle diverse attività illecite, sia quanto ai destinatari pro quota dei proventi raccolti attraverso tali attività, interloquendo in modo attivo — e sempre in una posizione di riconosciuta leadership — con altri segmenti dell ’associ azione mafiosa, in quell ’ attività di ridefinizione organizzativa che, in quel momento, avev a caratterizzato tale sodalizio mafioso e, in particolare, il gruppo dei corleonesi dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA].

E ciò a riprova del fatto che, sebbene [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato come mero partecipe del sodalizio mafioso, egli aveva comunque rivestito una posizione di spicco, riconosciutagli, ovviamente, all’interno della consorteria criminale, ma anche, secondo la valutazione del Tribunale, all’esterno di essa.

A dimostrazione del ruolo assunto, ancora oggi, nella comunità di Corleone dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha, infatti, posto in luce come nelle conversazioni tenutesi in occasione dei colloqui visivi tra i due fratelli, il 15 dicembre 2022 e il 6 aprile 2023, sia emerso il senso di deferenza e di rispetto di alcuni cittadini di Corleone verso la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e, al contempo,il sentimento di orgoglio con cui i due fratelli commentavano talecircostanza.

A ulteriore riprova delgiudizio di attuale pericolosità, il Collegio di merito ha evidenziato che pur avendoRiina mostrato , nel corso della carcerazione, di avere «intrapreso un graduale percorso introspettivo», che lo ha reso consapevole delle dinamiche che lo hanno condotto ad assumere un ruolo significativo all’interno di [OSCURATO:PERSONA],il suo percorso trattamentale è stato comunque caratterizzat o da aspetti assai negativi, in grado di gettare una luce assai poco rassicurante sul piano prognostico.

Infatti,alle ripetute violazioni disciplinari da lui commesse n e i primi anni, che hanno determinato plurimi rigetti delle istanze di liberazione anticipata, ha fatto seguito un periodo caratterizzato da regolarità comportamentale, che è stata però interrotta, anche dopo il trasferimento ne lla Casa di reclusione di Spoleto, da «diversi rilievi disciplinari» (segnalati il 21 giugno 2019, il 12agosto 2019, il 5 maggio 2020, il 7 maggio 2020, il 13 settembre 2020, il 2giugno 2022), gli ultimi dei quali risalgono a epoca abbastanza recente, ovvero al 15 dicembre 2023 (per la conversazione con un detenuto appartenente a un diverso gruppo di socialità) e al17 dicembre 2023 (per un ’ analoga violazione, non sanzionata dal Consiglio di disciplina).

Episodi che la Difesa ha cercato di ridimensionare nella loro gravità, attraverso considerazioni meramente rivalutative, non consentite in sede di legittimità, ove, nella presente materia, il ricorso è peraltro ammesso soltanto per violazione di legge.

Ma, soprattutto, pur a fronte della verbalizzazione del proprio distacco da [OSCURATO:PERSONA](espresso con la frase«la mafia è una grandissima piaga» e con l ’ esplicitazione del proprio senso di colpa per il dolore arrecato con la commissione degli omicidi per i quali è stato condannato), il Collegio ha evidenziato, da un lato, come [OSCURATO:PERSONA] non abbia ancora tentato un gesto di riconciliazione con i familiari delle vittime e, dall ’ altr o lato, come non abbia mai svolto le attività lavorativ e previste ne ll a S ezione 41 - bis , ovvero quelle di “ portavitto ” e “ scopino ” .

Una scelta che, secondo il Collegio di merito, è stata compiuta per marcare la differenza tra la propria condizione e quella della restante popolazione detenuta, onde mantenere inalterato il suo ruolo carismatico, che verrebbe sminuito dalla prestazione di attività lavorative umil i come quelle propostegli.

Sulla base di tali concreti elementi, dunque, il Collegio ha concluso affermando, a partire da una interpretazione del dato istruttorio che costituisce la più tipica espressione dell’attività propria del giudice di merito, che [OSCURATO:PERSONA] non abbia ancora manifestato una reale intenzione di superare le logiche proprie dell’agire mafioso e di recidere i legami con il sodalizio di provenienza , fondando su tale assunto la conclusione, coerente sul piano logico, della persistenza del pericolo di riattivazione dei canali di collegamento con l’esterno.

E del resto, quanto all’attuale operatività dell ’ ala corleonese di [OSCURATO:PERSONA] , accanto alla già ricordato recente sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale dello zio, [OSCURATO:PERSONA] , ritenuto anch’egli esponente della famiglia mafiosa,l’ordinanza ha ricordato le intercettazioni che hanno riguardato, da ultimo,le vicende degli storici affiliati [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la cui operatività criminale è stata ritenuta confermativa dell’attualità della presenza mafiosa nel territorio di Corleone.

Dunque, la tesi difensiva formulata con il secondo motivo, secondo cui l’ordinanza si sarebbe limitata a riprodurre il contenuto del decreto ministeriale, sicché la motivazione sarebbe del tutto mancante, deve ritenersi infondata, essendosi al cospetto di una adeguata rappresentazione del percorso giustificativo della decisione assunta, la quale si mantiene entro i confini di un opinabile apprezzamento di merito e non può ritenersi apparente, né tantomeno mancante.

Né può condividersi la tesi difensiva secondo cui il rinnovo del regime di detenzione speciale non sia avvenuto in maniera tempestiva, essendo la lunghezza del presente procedimento l’inevitabile conseguenza della attivazione dei meccanismi impugnatori previsti dall’ordinamento proprio per garantire l’effettività dei rimedi previsti dal diritto interno, secondo le raccomandazioni dello stesso Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite.

4. Le considerazioni che precedono, dunque, impongono di ritenere manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità proposta con riferimento alla disciplina dettata dall’art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen. in materia di proroga del regime differenziato.

Infatti, benché l’ordinanza impugnata, in un non condivisibile passaggio, abbia impropriamente richiamato una sorta di massima di esperienza secondo cui l’appartenenza ad una cosca mafiosa cesserebbe soltanto con la morte dell’affiliato o con la sua scelta collaborativa (massima in evidente contrasto con l’elaborazione della giurisprudenza anche costituzionale secondo cui essa cela, a ben vedere, un meccanismo presuntivo di natura assoluta), il Tribunale capitolino ha comunque valorizzato, con motivazione che certamente non può ritenersi mancante, una serie di specifici indicatori sintomatici d ella persistenza delle condizioni di pericolosità poste a fondamento del regime detentivo differenziato , tratti, in particolare, dall’osservazione penitenziaria e che devono considerarsi alla stregua di circostanze sopravvenute al momento dell’applicazione di detto regime.

Ne consegueche proprio il contenuto dell’ordinanza impugnata, al netto del passaggio motivazionale censurato, costituisce la più eloquente smentita de lla prospettiva difensiva, fondata sulla sussistenza di un automatismo nella proroga che le considerazioni anzidette impongono, tuttavia, di escludere.

5. Alla luce del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la r e quisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleFRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo proposto nell ’ interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso i l decreto diproroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. emesso dal Ministro della giustizia in data 9 novembre 2023. Secondo il Collegio, infatti, doveva ritenersi la perdurante capacità di [OSCURATO:PERSONA] di relazionarsi con soggetti esterni al circuito detentivo, atteso che, pur in assenza di un riconoscimento processuale della sua qualità di capo o dirigente dell ’ associazione mafiosa, egli era stato rappresentato, i n alcune pronunce , come in posizione di riconosciuta «sovraordinazione» rispetto ad altri sodali; che mancavano segnali di un suo effettivo ravvedimento in presenza di una condotta carceraria non sempre regolare; che l’associazione di appartenenza era ancora attiva nel territorio di Corleone, sicché egli avrebbe potuto agevolmente ristabilire i legami con essa in ragione del suo statusdi riconosciuto esponente di spicco della consorteria . 1.1. Con sentenza n. 46038 in data 11 ottobre 2024 , la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento, rilevando che non vi erastato, da parte del Tribunale , alcun apprezzamento in concreto della incidenza del decorso del tempo su una pregressa condizione associativa rispetto alla quale non era mai stato processualmente accertato un ruolo «di vertice» d a parte di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata identificata la fonte che lo indicava come inposizione di «sovraordinazione» rispetto ad altri affiliati e non essendo stat o argomentat o il significato concreto di tale affermazione in rapporto all’attuale condizione di pericolosità; e non essendo state anali zzate , concreta mente , le emergenze fattuali che dimostrassero l’operatività del gruppo criminale di riferimento, né tantomeno quelle relative alpercorso trattamentale del detenuto. 1.2. Con ordinanza in data 9aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma, in qualità di giudice del rinvio, ha nuovamente respinto i l reclamo propost o nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il decreto di proroga del regime differenziato fosse adeguatamente motivato in rapporto al concreto pericolo di ristabilire i collegamenti con la famiglia mafiosa di provenienza. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l ’ ordinanza emessa in sede rescissoria per il tramite del D ifensore di fiducia , deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen . 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ’ art. 41 - bis, comma 2-bis, Ord. pen. e degli artt. 3 e 27 Cost., 3 CEDU e 10, §§ 1 e 3, Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché la mancanza, sub specie di una sua mera apparenza, della motivazione in relazione alla proroga del regime differenziato.In via subordinata è stata prospettata una questione dl legittimità costituzionale dell’art. 41-bis Ord . p en . per contrasto con gli artt. 3 e 27 C ost. , 117, comma primo , C ost. in relazione all ’ art. 3 CEDU e all ’ art. 10 , P atto internazionale sui diritti civili e politici. L’ordinanza impugnatasi sarebbe limitata a riprodurre il contenuto del decreto di proroga oggetto del primo reclamo, senza delineare un percorso argomentativo idoneo a dar conto della perdurante necessità d el regime differenziato e senza confrontarsi con le molteplici censure difensive. Infatti, da un lato, l’ordinanza non sarebbesorretta da una autonoma motivazione in ordine alla permanenza de l pericololegittimante la proroga e si bas erebbe su illegittime presunzioni assolute di pericolosità; e dall ’ altro lato, le motivazioni censura t e dimostr erebbero l’assenza, nell’ordinamento italiano, di regole certe sul la proroga del regime detentivo previsto dall’art. 41-bisOrd. pen. Nel dettaglio, quanto al ruolo associativo rivestito da [OSCURATO:PERSONA], le motivazioni offerte in ordine alla posizione di presunta «sovraordinazione» d a lui ricoperta all’interno delsodalizio mafioso sarebbero « intrinsecamente apparenti » . Infatti, la «nota riservata del DAP n. 0059466-2011», secondo cui egli « costituiva il tramite mediante il quale il padre riusciva a veicolare messaggi all’esterno»m anc herebbe di qualsiasi riferimento temporale, né si specific herebbero le fonti da cui ess a avrebbe ricavato le relative informazioni. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non sa rebbe mai stato imputato o indagato in relazione a tali fatti, atteso che, secondo quanto osservato dallo stessoTribunale, gli atti del procedimento n. 13100/00 NR D D DA di Palermo che avrebbero riguardato tale vicenda, avrebbero«portato alla co ndanna di [OSCURATO:PERSONA]», fratello di [OSCURATO:PERSONA] e non d i quest ’ ultimo . E in ogni caso in quel contesto non sarebbemai stato giudizialmente accertato che costui ricoprisse alcun ruolo di comandoall’interno della consorteria criminale . Né sarebbero stati indicati dati fattuali concreti cui ancorare l ’ evocata « sovraordinazione » del ricorrente rispetto agli altri sodali, come segnalato nei ricorsi e nelle memorie presentati nel corso sia del primo procedimento , sia di quello presente. In particolare, quanto al riferimento all ’ operazione “ Perseo ” (proc. n. 18038/08 RGNR, nel quale [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato coinvolto), che avrebbe « p e r messo di accertare che per gli aff i liati a [OSCURATO:PERSONA] rimane l ’ e re de di [OSCURATO:PERSONA]» e come « [OSCURATO:PERSONA] venga ritenuto (oggi, nonostante le indagini risalgano al 2008) un punto di riferimento per [OSCURATO:PERSONA]», non sarebbero indicate le fonti che avrebbero consentito di pervenire a tale conclusione. E generiche e stereotipate s arebber o le considerazioni svolte dal Tribunale in merito all’operazione “ Roccaforte ” , posto che l ’ affermazione d e l Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nell’ordinanza in data 20 gennaio 2023 secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] si caratterizza ancora oggi per ilfermo attaccamento degli aff iliati alle regole del sodalizio, regole di cui sono portatori personaggi come [OSCURATO:PERSONA] (non interessato dall ’ ordinanza in esame), la cui caratura mafiosa risulta ancor più avvalorata dalla carcerazione sofferta»,non essendovi alcun riscontro di natura fattuale alla ritenuta “ caratura mafiosa”del ricorrente, illogicamente connessa alla carcerazione quasi trentennale soffertae non essendo stato spiegato per quale ragione il fatto che alcuni imputati in procedimenti di mafia , nemmeno indicati per nom e, facciano riferimento alle regole tradizionali di [OSCURATO:PERSONA] ritenersi indicativo della permanenza della pericolosità sociale qualificata richiesta ai fini della proroga, trattandosi di vicende che n o n ved rebbero in alcun modo implicato [OSCURATO:PERSONA] , il quale non sarebbe stato coinvolto in procedimenti ulteriori rispetto a quelli per i quali, quasi 30 anni fa, è stato condannato. Quanto, poi, ai due colloqui in carcere con il fratello, da cui trasparirebbeil senso «di deferenza e di rispetto di molti cittadini di Corleone verso la famiglia [OSCURATO:PERSONA]», essi non s arebber o menzionati nel decreto di proroga , sicché non potrebbero essere valorizzat i a i fin i del la decisione sul reclamo, fermo restando che dal loro tenore emergerebbe soltanto che alcuni conoscenti del fratello si sarebbero offerti di prestargli aiuto mentre prepara va il “ pacco alimentare” da inviare al ricorrente. Tanto è vero che anche i l fratello , condannato per reati associativi risalenti agli anni 2000/2002, sarebbe stato rimesso in libertà nel 2011 e, da allora, non sarebbe più stato coinvolto in p ro cedimenti penali per reati della stessa natura e a v rebbe finanche beneficiato , con provvedimento d el 15 maggio 2019, dell a revoca della misura di sicurezza sul presupposto della mancanzadi pericolosità sociale . Ancora, la sentenza di condanna resa dalla Corte di assise di Palermo in data 23 novembre del 2001 non corroborerebbela tesi della posizione di «sovraordinazione» di [OSCURATO:PERSONA] all ’ interno del clan di riferimento, ma anzi la sconfess erebbe, avendo la Corte p alerm itana escluso che [OSCURATO:PERSONA] fo sse il “mandante” degli omicidi per i quali era stato condannato, non risulta ndo « che avesse il potere di farlo, o che gli fosse riconosciuta anche solo in via di fatto una sorta di preminenza gerarchica rispetto agli esecutori materiali dei delitti in questione» ed inserendosi tal i delitti in un p e rcorso di iniziazione alla sua “ carriera criminale”, subito interrotta dall ’ arresto d el 1996 , ossia 30 anni fa, quando era poco più che maggiorenne. E se egli all ’ epoca non rivestiva alcuna posizione di comando né aveva il potere di impartire ordini o direttive ai sodali, non potrebbe certo farlo oggi, a distanza di 30 anni dai fatti, di cui quasi 23 trascorsi al 41 - bis , sicché la valutazione di pericolosità sociale qualificata sarebbe meramente congetturale, non supportata da alcun riscontro oggettivo. Anzi, la tesi posta a fondamento di tale ricostruzione sarebbe smentita da l fatto che il fratello, che avrebbe avuto pari titolo a rappresentare la famiglia [OSCURATO:PERSONA] nel contesto mafioso di riferimento, non sarebbe stato coinvolto nella ricostituzione della Commissione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] seg uit a a lla morte d el padre . In definitiva, la decisione del Tribunale si fonderebbe su fatti risalenti senza tenere conto, come invece imposto dalla sentenza rescindente , del decorso del tempo ai fini della valutazione della persistenza della pericolosità sociale, affermata sulla base di una posizione di «sovraordinazione»rispetto agli altri sodali non fondata su alcuna acquisizione investigativa e senza affrontare il tema dei potenziali destinatari delle ipotetiche comunicazioni verso l’esterno delricorrente. In realtà, sebbene l’art. 41-bis, comma 2-bis, Ord.pen. chiarisca che il mero decorso del tempo non costituisce di per sé solo elemento sufficiente aescludere la capacità di mantenere contatti, nei casi in cui il regime differenziato risulti continuativamente applicato per molti anni, la verifica della permanenza dei presupposti dovrebbeessere svolta con particolare rigore , come chiarito anche dalla giurisprudenza sovranazionale ( v. Corte Edu, sentenza del 10 aprile 2025, Morabito c. Italia, che ha ribadito come, con il trascorrere del tempo, le motivazioni della proroga del regime differenziato devono diventare più “ dettagliate ” e “stringenti”, in particolare nei casi esso venga applicato per lunghi periodi) , dovendo le autorità nazionali p rocedere , ai fini d ella prorog a , a un autentico riesame che tenga conto dei cambiamenti avvenuti onde verificare se sussista la perdurante necessità di applicare la misur a (cfr. C orte EDU , sentenza del 25 ottobre 2018, Provenzano c. Italia; sentenza del 11 giugno 2006, Campisi c. Italia).Nel caso di specie, invece, il provvedimento impugnato si sarebbe riportato al contenuto delle sentenze di condanna p iù r isalenti e il giudizio prognostico ivi formulato sarebbe il frutto di un mero automatismo , non avendo il Tribunale di sorveglianza posto rimedio alle carenze riscontrate dalla sentenza rescindente circa l’incidenza in concreto del decorso del tempo in rapporto ad una condizione associativa pregressa per la quale non sarebbe mai stato p rocessualmente accertato il ru olo «di vertice» svolto d al ricorrente e circa l ’ effettiva «sovraordinazione» rispetto ad altri aff i liati, nonché con riguardo all ’ attuale operatività della famiglia mafiosa. A quest’ultimo riguardo, il Tribunale di sorveglianza ometterebbe di indicare le fonti che consentirebbero di verificare la fondatezza di tali affermazioni e di giungere, su base oggettiva, ad un giudizio di pericolosità sociale attuale. In particolare, quanto all’affermazione secondo cui il « p erdurante coinvolgimento della famiglia [OSCURATO:PERSONA] nel contesto criminale c orr ispondente al mandamento di Corleone» emergerebbe dall ’ indagine “ [OSCURATO:PERSONA] 3 ” della DDA di Palermo, il Tribunale non specificherebbe quali individui siano stati coinvolti in tale procedimento e quale legame costoro avessero con l ’ odierno ricorrente , fermo restando che quel procedimento avev a avuto a oggetto fatti avvenuti più di 10 anni prima. Quanto a lla presunta « centralità e influenza del mandamento di Corleone nel quadro di [OSCURATO:PERSONA] a » l ’ ordinanza richiam erebbe l ’ attività investigativa svolta nell’ambito del procedimento denominato “Cupola 2.0” (proc. n. 10170/2019), da cui sarebbe emerso, grazie alle dichiarazioni di un collaboratore, che « le regole di C osa N ostra erano ancora c ustodite dal mandamento di Corleone», laddove tali dichiarazioni non ne dimostrerebbero l’operatività attuale, né tantomeno il diretto coinvolgimento dei familiari del ricorrente.Al contrario , il procedimento “ Cupola 2.0 ” dimostr erebbe il tentativo di ricostituire la Commissione provinciale da parte deimandamenti mafiosi operanti nella provincia di Palermo, senza che tra di essi figurassequello di Corleone, sicché ilquadro mafioso territoriale sarebbe profondamente mutat o e, attualmente , non vedrebbe in alcun modo implicato [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, l ’ ordinanza non avrebbe sanato i vizi riscontrati dalla pronuncia rescindente, secondo cui non si rintracciava « in motivazione una analisi concreta delle emergenze fattuali che dimostrino l’attivismo esterno del gruppo di riferimento » , anche alla luce della giurisprudenza secondo cui, accanto alla p erdurante operatività della cosca di appartenenza del condannato, sarebbe necessaria , a i fini della proroga, « la presenza di elementi e argomentazioni atti a svolgere una funzione in qualche modo individualizzante, rispetto al singolo detenuto» ( così Sez. 1 , n. 14334 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in motivazione ) ; laddove nel caso di specie, la decisione impugnata non chiarirebbe in che termini [OSCURATO:PERSONA] possa riallacciare contatti con soggetti affiliati alla famiglia mafiosa di riferimento. Quanto, ancora, alla mancanza di una dissociazione reale dall’organizzazione criminale, secondo il Tribunale non vi sarebbe «nessuna resipiscenza p er i gravi delitti commessi, nessun tentativo di contattare iparenti delle vittime, nessuna convinta adesione alleproposte trattamentali», laddove la più recente relazione di sintesi della Casa di reclusione di Spoleto riporterebbe l a buona adesione al percorso trattamentale da parte di [OSCURATO:PERSONA],la buona predisposizione all’introspezione e al confronto,anche considerato che il detenuto « si dimostra pentito dei gravi reati commessi». I l Tribunale a vrebbe, però, disatteso le relative emergenze, concludendo apoditticamente che i segni di distacco dall’associazione di appartenenza mostrati dal ricorrente sarebbero strumentali e indicativi di una dissociazione solo formale. Nel complesso l’ordinanza avrebbe disatteso le indicazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura che ha invitato le autorità nazionali ad assicurare che il rinnovo del 41-bis sia basato su una valutazione individuale del rischio e non semplicemente su un’assenza di elementi atti a dimostrare che i l detenuto non abbia collegamento con una particolare o rg anizzazione criminale , sicché la mancata attuazione di tale raccomandazione violerebbe l’art. 3, CEDU in relazione alla mancanza di regole certe che non si risolvano nella mera presa d’atto dell’assenza di elementi idonei a confutare la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata in difetto di collaborazione con la giustizia. In proposito, si osserva che, secondo la Corte di Strasburgo, la procedura di revisione della perdurante necessità della detenzione, che deve essere prevista affinché la pena della detenzione perpetua possa dirsi compatibile con l’art. 3,CEDU, deve essere prevista da norme di dirittointerno provviste di un « sufficiente livello di chiarezza e prevedibilità» e condotta sulla base gli « criteri oggettivi e prestabiliti » , avendo ilcondannato all’ergastolo il diritto di sapere cosa deve fare perché sia esaminata una sua possibile liberazione e quali siano le condizioni applicabili (cfr. Corte EDU, sentenza Vinter c. [OSCURATO:PERSONA]). Lo stesso principio d o v rebb e applicarsi al caso di specie, posto che al condannato all’ergastolo sottoposto al regime differenziato sarebbe precluso l ’ accesso a ogni tipo di beneficio penitenziario, rendendo irriducibile la durata della pena perpetua ; sicché egli d o v rebb e poter sapere quali condizioni deve soddisfare per evitare la proroga del regime di detenzione speciale a prescindere da una sua eventuale decisione di collaborare con la giustizia. Viceversa, le motivazioni addotte nella specie per giustificare la proroga del regime non fornirebbero risposta a questa domanda, non potendosi ritenere che [OSCURATO:PERSONA] debba continuare ad essere sottoposto al 41-bis per non aver tentato « di contattare i parenti delle vittime», posto che eventuali percorsi di avvic inamento alle vittime potrebbero essere valorizzati esclusivamente in senso positivo per l’imputato o il condannato, ossia al fine di agevolarne l’accesso a benefici e misure premiali, n on essendo ammissibile, sul piano giuridico e costituzionale, una valutazione in chiave punitiva della mancata adesione a tali percorsi,non potendo l’assenza di iniziative riparative costituire l’elemento cui ancorare il giudizio sull’assenza di una “reale” dissociazione del ricorrente. Ancora, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non abb ia svolto le mansioni di “ p ortavitto ” o di “scopino” non p otrebbe sminuire l a sua partecipazione , costante e positiva , al percorso trattamentale, avendo egli chiarito come tale sceltasia legata al desiderio di intraprendere attività lavorative, come quelle in cucina,coerenti con un progetto di reinserimento sociale, finalizzato all’acquisizione di competenze utili in vista del futuro rientro nella collettività. E con riferimento alle contestazioni disciplinari a carico del ricorrente, che la giurisprudenza di legittimità ritiene possano rilevare, in materia di liberazione anticipata, solo quando siano indica tiv e di una mancata partecipazione al p rocesso di rieducazione, sì da dover essere valutate nell ’ ambito di un giudizio ampio e complessivo con ogni altro elemento positivo riguardante la condotta tenuta dall’interessato, il Tribunale non avrebbe valutato la consistenza e l ’ effettiva gravità dei comportamenti ascrittigli, che nel caso del rapporto del 15 dicembre 2023 sarebbe consistito in conversazioni con un detenuto appartenente ad un gruppo di socialità diverso dal suo che, tuttavia, aveva fatto parte del medesimo gruppo di socialità fino a poche settimane prima; e che nel caso d el rapporto del 17 dicembre 2023 ha dato luogo all’archiviazione per la lieve entità dell ’ addebito. A riprova della regolare condotta intramuraria e dell’effettiva partecipazione al percorso trattamentale la Difesa rileva, inoltre, che alla data dell’8 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] aveva maturato 1710 giorni di liberazione anticipata. L’affermazione delTribunale di sorveglianza, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] potrà ritenersi decaduto dal «ruolo carismatico indiscusso e di rilievo [che gli è] tuttora riconosciuto [...] anche per effetto dell’investitura paterna»solo « con la morte o con la collaborazione» si scontrerebbe, per un verso, con il fatto che essendo stato eglicondannato per fatti commessi nel 1995 ed essendo recluso da quasi 30 anni, di cui 23al 41- bis , egli non sarebbe in grado di collaborare; e, per altro verso, con le indicazioni offerte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 23 ottobre 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416- bis c od . p en . e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter O rd . pen . E ciò sul presupposto che il carattere assoluto della presunzione dell ’ attualità di collegamenti con la criminalità organizzata nel caso in cui il condannato non collabori co n la giustizia impedisc a di valutare il p ercorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero delreo alla vita sociale, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost. (§8 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto), dovendo riconoscersi rilevanza al «trascorrere del tempo: chepuò comportare trasformazioni rilevanti, sia della personalità del detenuto, sia del contesto esterno al carcere» ( ibidem ). A nalog amente, la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 13 giugno 2019, resa sul caso Viola C. Italia (n. 2), avrebbe riscontrato l ’ incompatibilità con l ’ art. 3 , CEDU della legislazione nazionale in materia di ergastolo ostativo, nella parte in cui essa impone una «presunzione assoluta di pericolosità (...) derivante dall’assenza di collaborazione con la giustizia», che impedisce all’autorità competente di vagliare in concreto gli elementi che potrebbero condurre a un giudizio di cessata pericolosità sociale (cfr. sentenza Viola c. Italia n. 2, cit., SS 142-143), non potendosi stabilire un’equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità sociale de l condannatoin quanto la mancanza di collaborazione può non essere dovuta a una scelta libera e volontaria o dalla persistenza dell’adesione ai «valori criminali» e al mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza , ma essere motivata dal timoredi mettere in pericolo la loro vita o quella dei loro famiglia ri . Pertanto, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] vengaposto di fronte all’alternativa fra la collaborazione con la giustizia e la sottoposizione sine dieal regime differenziato, verrebbe consumata la violazionedell’art. 3, CEDU nonché de g l i art t . 27, comma terzo , Cost. e 10 , §§ 1 e 3,Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 , che secondo l’interpretazione fornita dal Comitato per i diritti umanistabilisce che « il sistema penitenziario non deve essere solo retributivo » , ma d e bba « p erseguire essenzialmente la rieducazione e la riabilitazione sociale del detenute». Tanto è vero che nella recentissima decisione in data 24 ottobre 2024, nel caso Albanese e altri c. Italia, il Comitato avrebbe riscontrato l ’ incompatibilità della legislazione nazionale in materia di ergastolo ostativo con l’art. 10, §§1 e 3,del Patto, rilevando come l’equivalenza tra ilmancato avvio della collaborazione e la presunzione assoluta di pericolosità sociale finisca per escludere qualsiasi p ro gresso riabilitativo che non passi attraverso la cooperazione con le autorità e per compromette re la finalità essenziale del sistema penitenziario, che d ev e mirare alla rieducazione e al reinserimento sociale. In tal modo, quella applicata a [OSCURATO:PERSONA] fini rebb e per tradursi in una pena perpetua, alla quale sarebbe di fatto preclusa la necessaria rivalutazione del la permanenza delle ragioni che legittimano la carcerazione, con conseguente violazione dei principi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo e della Corte costituzionale, venendo applicata una presunzione insuperabile contraria ai principi sanciti dagli artt. 3 e 27, Cost. e dall ’ art. 3 , CEDU , potendo l’interessato essere sottoposto sine die al regime detentivo differenziato senza possibilità di una valutazione individualizzata del suo percorso carcerario né l’accesso alle misure trattamentali finalizzate al suo reinserimento.E ciò in quanto la biografia criminale del ricorrente e la sua discendenza sono immodificabili; ela permanenza dell’associazione criminale non è circostanza che rientra nella sua sfera di controllo. Su tali basi, si deduce l a rilevan za e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis O rd . pen . per contrasto con gli artt. 3 e 27,117, comma primo, Cost., in relazione all’art. 3, CEDU e all’art. 10,Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui consente la proroga sine die del regime speciale sulla base di una presunzione assoluta di persistente collegamento del detenuto con l’ambiente criminale di provenienza in assenza di collaborazione con la giustizia e/o di un ravvedimento tangibile da parte del condannato, sulla scorta dei principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 e nella sentenza della Corte EDU nel caso Viola c. Italia. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorsocensura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 c.p.p. e 41 - bis, comma 2-sexies, Ord. pen., 24 Cost., 6, §1, CEDU e 14, §1, Patto internazionale sui diritti civili e politici. Come dimostrato con il primo motivo, l’ordinanza avrebbe eluso tutte le tematiche poste con il reclamo e avrebbe pedissequamente riprodotto le stereotipate motivazioni contenute nel decreto ministeriale, sicché la motivazione sarebbe del tutto mancante , non confrontandosi con il profilo personologico del dete nuto, con la sua storia carceraria e con il suo passato criminalee non misura ndo si con le censure sollevate dalla Difesa, con violazione delle garanzie del giusto processo e conseguente violazione dell’art. 14, § 1 , Patto internazionale sui diritti civili e politici , interpretato dal Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria nel senso che il rinnovo del regime differenziatodebba essere assistito da sufficienti garanzie, tra cui quella della tempestività delle decisi oni su i reclami , essendo la lunghezza dei relativi procedimenti capace di togliere rilievo ai rimedi previst i dal diritto inter no , come rilevato anche dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, che ha sottolineato la necessità di effettività del reclamo giurisdizionale, inficiata, nel caso in esame, dalcarattere intempestivo de l procedimento di rinvio , che avrebbe avuto una durata del tutto irragionevole, con conseguente vulnus al diritto aun equo processo garantito dall’art. 6, § 1 , CEDU. 3. In data 11 luglio 2025 è pervenu ta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto . 2. Va premesso che la proroga del regime differenziato è disposta, ai sensi del comma 2-bis dell ’ art. 41 - bis Ord. pen., «quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa». Secondo la giurisprudenza di legittimità, a tali fini si richiede non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell’accertamento probatorio necessario per l’affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1 n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221 - 01 ; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508) , fra cui assumono primaria rilevanza, in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (Sez. 1 n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 282361 - 01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248 - 01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114 - 01; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Ennmanuello, Rv. 232684 - 01). L ’ accertamento, quindi, si caratterizza per avere ad oggetto non già il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose, ma quello di un eventuale collegamento del soggetto con il contesto criminale nel quale si sono manifestati i fatti delittuosi. Più precisamente, ai fini della proroga ciò che deve essere valutato è non già l’effettivorealizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, ovviamente interrotti dalla sottoposizione al regime differenziato (Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, Rv. 232684 - 01 ; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114 - 01 ) , ma la necessità di mantenere il regime differenziato in quanto idoneo a impedire tali contatti, in ragione della permanenza delle condizioni di pericolo che ne avevano giustificato l’adozionee non necessariamente per il sopravvenire di nuovi elementi ( Sez. 1, n. 37887 del 27/06/2024, Belforte, Rv. 287080 -01; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912– 01, che ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l’altro, sulla posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un clan camorristico ancora attivo e operativo nell ’ ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiari con l’esponente di vertice). In ogni caso, anche per i decreti di proroga si richiede una congrua motivazione in ordine alla persistenza del pericolo per l’ordine e la sicurezza che le misure mirano a prevenire, non potendosi consentire, con una sorta di inammissibile automatismo, immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni del tutto apparenti o stereotipate,inidonee a giustificare, in termini di concretezza e attualità, il mantenimento del la misura ( ex multis Sez. 1, n. 14016 del 7/03/2008, Belforte, Rv. 240141 -01; Sez. 1, n. 4480 del 10/12/2004, dep. 2005, Galatolo, Rv. 230828 - 01; Sez. 1, n. 4599 del 26/01/2004, Zara, in motivazione ; v. anche Corte EDU, sentenza del 25 ottobre 2018, Provenzano c. Italia, ricorso n. 55080/13, secondo cui la proroga può ritenersi compatibile con il divieto di sottoposizione a trattamenti e pene inumane e degradanti di cui all’art. 3 della CEDU, purché sia sorretta da adeguata giustificazione dell’attualità delle esigenze di sicurezza pubblica). Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, «ogni provvedimento di proroga deve contenere una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l’ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire e non possono ammettersi motivazioni apparenti o stereotipe inidonee a giustificare, in termini di attualità le misure disposte» (Corte cost. 23 dicembre 2004, n. 417).Fermo restando che , in ogni caso,l’ambito del sindacato di legittimità sui provvedimenti del t ribunale di sorveglianza in materia di proroga del regime detentivo differenziato è limitato, ai sensi del comma 2-sexies de ll ’ art. 41 - bis O rd. pen. , alla violazione di legge , comprensiva, tra le patologie della motivazione, dei soli casi in cui essa sia del tutto o comunque«essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303 – 01; Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628- 01 ). 3. Alle coordinate ermeneutiche appena riassunte si è complessivamente uniformato il provvedimento impugnato, che ha ribadito l’allarmante quadro di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], tratto, innanzitutto, dalla gravità dei reati commessi (associazione di stampo mafios o, omicidio plurimo, soppressione di cadavere, ricettazione e violazione della legge sulle armi aggravati ai sensi dell’art. 7, legge n. 203 del 1991), per i quali sta attualmente espiando la pena dell ’ ergastolo ; e confermatosia dalla posizione qualificata d al medesimo assunta all ’ interno della famiglia mafiosa di Corleone, definita in termini di «sovraordinazione»rispetto agli altri sodali, sia dall’assenza di segnali sintomatici di un effettivo ravvedimento del detenuto. E su tali presupposti, considerato che l’associazione mafiosa è ancora attiva nel territorio di Corleone, il Tribunale ha ritenuto di ravvisare non già l’attualità di collegamenti con il contesto criminale, quanto la perdurante potenzialità del detenuto di relazionarsi con soggetti appartenenti all’organizzazione criminale. A fronte dei rilievi difensivi che hanno censurato il riconoscimento di un ruolo sovraordinato in capo a un giovane affiliato che compiva i primi passi all’interno dell’organizzazione, l’ordinanza ha ricordato i suoi rapporti con soggetti di vertice dell’associazione mafiosa (da [OSCURATO:PERSONA] allo zio [OSCURATO:PERSONA], sino a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con i quali aveva commesso uno degli omicidi per cui è stato condannato) e finanche la partecipazione a veri e propri summit di mafia ( cui era presenteanche [OSCURATO:PERSONA]) tenutisi per decidere l’eliminazione di altri mafiosi, come [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il Collegio ha richiamato gli atti del procedimento n. 13100/00 NR D.D.A di Palermo che hanno portato alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] e che hanno consentito di accertare c om e [OSCURATO:PERSONA], nonostante lo stato detentivo, godendo di una maggiore libertà di movimento rispetto al padre, all’epoca sottoposto al regime differenziato, si servissedel fratello libero ed avesse assunto, tra il 20 00 e il 2002 , una posizione di primo piano all’interno della famiglia di Corleone. [OSCURATO:PERSONA], sebbene detenuto, era, infatti, divenutoun punto di riferimento strategico per la consorteria mafiosa, nonché l ’ ispiratore di larga parte delle iniziative criminali de ll ’ epoca, assumendo un ruolo di assoluto rilievo anche in costanza di detenzione. In quel momento, invero, anche attraverso l ’ investitura paterna, egli aveva esercita to poteri decisori sia quanto alla direzione da imprimere alle diverse attività illecite, sia quanto ai destinatari pro quota dei proventi raccolti attraverso tali attività, interloquendo in modo attivo — e sempre in una posizione di riconosciuta leadership — con altri segmenti dell ’associ azione mafiosa, in quell ’ attività di ridefinizione organizzativa che, in quel momento, avev a caratterizzato tale sodalizio mafioso e, in particolare, il gruppo dei corleonesi dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA]. E ciò a riprova del fatto che, sebbene [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato come mero partecipe del sodalizio mafioso, egli aveva comunque rivestito una posizione di spicco, riconosciutagli, ovviamente, all’interno della consorteria criminale, ma anche, secondo la valutazione del Tribunale, all’esterno di essa. A dimostrazione del ruolo assunto, ancora oggi, nella comunità di Corleone dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha, infatti, posto in luce come nelle conversazioni tenutesi in occasione dei colloqui visivi tra i due fratelli, il 15 dicembre 2022 e il 6 aprile 2023, sia emerso il senso di deferenza e di rispetto di alcuni cittadini di Corleone verso la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e, al contempo,il sentimento di orgoglio con cui i due fratelli commentavano talecircostanza. A ulteriore riprova delgiudizio di attuale pericolosità, il Collegio di merito ha evidenziato che pur avendoRiina mostrato , nel corso della carcerazione, di avere «intrapreso un graduale percorso introspettivo», che lo ha reso consapevole delle dinamiche che lo hanno condotto ad assumere un ruolo significativo all’interno di [OSCURATO:PERSONA],il suo percorso trattamentale è stato comunque caratterizzat o da aspetti assai negativi, in grado di gettare una luce assai poco rassicurante sul piano prognostico. Infatti,alle ripetute violazioni disciplinari da lui commesse n e i primi anni, che hanno determinato plurimi rigetti delle istanze di liberazione anticipata, ha fatto seguito un periodo caratterizzato da regolarità comportamentale, che è stata però interrotta, anche dopo il trasferimento ne lla Casa di reclusione di Spoleto, da «diversi rilievi disciplinari» (segnalati il 21 giugno 2019, il 12agosto 2019, il 5 maggio 2020, il 7 maggio 2020, il 13 settembre 2020, il 2giugno 2022), gli ultimi dei quali risalgono a epoca abbastanza recente, ovvero al 15 dicembre 2023 (per la conversazione con un detenuto appartenente a un diverso gruppo di socialità) e al17 dicembre 2023 (per un ’ analoga violazione, non sanzionata dal Consiglio di disciplina). Episodi che la Difesa ha cercato di ridimensionare nella loro gravità, attraverso considerazioni meramente rivalutative, non consentite in sede di legittimità, ove, nella presente materia, il ricorso è peraltro ammesso soltanto per violazione di legge. Ma, soprattutto, pur a fronte della verbalizzazione del proprio distacco da [OSCURATO:PERSONA](espresso con la frase«la mafia è una grandissima piaga» e con l ’ esplicitazione del proprio senso di colpa per il dolore arrecato con la commissione degli omicidi per i quali è stato condannato), il Collegio ha evidenziato, da un lato, come [OSCURATO:PERSONA] non abbia ancora tentato un gesto di riconciliazione con i familiari delle vittime e, dall ’ altr o lato, come non abbia mai svolto le attività lavorativ e previste ne ll a S ezione 41 - bis , ovvero quelle di “ portavitto ” e “ scopino ” . Una scelta che, secondo il Collegio di merito, è stata compiuta per marcare la differenza tra la propria condizione e quella della restante popolazione detenuta, onde mantenere inalterato il suo ruolo carismatico, che verrebbe sminuito dalla prestazione di attività lavorative umil i come quelle propostegli. Sulla base di tali concreti elementi, dunque, il Collegio ha concluso affermando, a partire da una interpretazione del dato istruttorio che costituisce la più tipica espressione dell’attività propria del giudice di merito, che [OSCURATO:PERSONA] non abbia ancora manifestato una reale intenzione di superare le logiche proprie dell’agire mafioso e di recidere i legami con il sodalizio di provenienza , fondando su tale assunto la conclusione, coerente sul piano logico, della persistenza del pericolo di riattivazione dei canali di collegamento con l’esterno. E del resto, quanto all’attuale operatività dell ’ ala corleonese di [OSCURATO:PERSONA] , accanto alla già ricordato recente sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale dello zio, [OSCURATO:PERSONA] , ritenuto anch’egli esponente della famiglia mafiosa,l’ordinanza ha ricordato le intercettazioni che hanno riguardato, da ultimo,le vicende degli storici affiliati [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la cui operatività criminale è stata ritenuta confermativa dell’attualità della presenza mafiosa nel territorio di Corleone. Dunque, la tesi difensiva formulata con il secondo motivo, secondo cui l’ordinanza si sarebbe limitata a riprodurre il contenuto del decreto ministeriale, sicché la motivazione sarebbe del tutto mancante, deve ritenersi infondata, essendosi al cospetto di una adeguata rappresentazione del percorso giustificativo della decisione assunta, la quale si mantiene entro i confini di un opinabile apprezzamento di merito e non può ritenersi apparente, né tantomeno mancante. Né può condividersi la tesi difensiva secondo cui il rinnovo del regime di detenzione speciale non sia avvenuto in maniera tempestiva, essendo la lunghezza del presente procedimento l’inevitabile conseguenza della attivazione dei meccanismi impugnatori previsti dall’ordinamento proprio per garantire l’effettività dei rimedi previsti dal diritto interno, secondo le raccomandazioni dello stesso Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite. 4. Le considerazioni che precedono, dunque, impongono di ritenere manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità proposta con riferimento alla disciplina dettata dall’art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen. in materia di proroga del regime differenziato. Infatti, benché l’ordinanza impugnata, in un non condivisibile passaggio, abbia impropriamente richiamato una sorta di massima di esperienza secondo cui l’appartenenza ad una cosca mafiosa cesserebbe soltanto con la morte dell’affiliato o con la sua scelta collaborativa (massima in evidente contrasto con l’elaborazione della giurisprudenza anche costituzionale secondo cui essa cela, a ben vedere, un meccanismo presuntivo di natura assoluta), il Tribunale capitolino ha comunque valorizzato, con motivazione che certamente non può ritenersi mancante, una serie di specifici indicatori sintomatici d ella persistenza delle condizioni di pericolosità poste a fondamento del regime detentivo differenziato , tratti, in particolare, dall’osservazione penitenziaria e che devono considerarsi alla stregua di circostanze sopravvenute al momento dell’applicazione di detto regime. Ne consegueche proprio il contenuto dell’ordinanza impugnata, al netto del passaggio motivazionale censurato, costituisce la più eloquente smentita de lla prospettiva difensiva, fondata sulla sussistenza di un automatismo nella proroga che le considerazioni anzidette impongono, tuttavia, di escludere. 5. Alla luce del
Decreto Cassazione n. 34051/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris