CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37268/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 52 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2-3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 341-bis cod. pen. quanto all'effettività lesività dell'offesa) e comunque manifestamente infondate (alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ravvisa l'apertura al pubblico in tutti quei luoghi in cui vi sia la possibilità pratica e giuridica di accesso per un numero non predeterminato di soggetti, benché selezionati dal titolare dell'ufficio, il quale non è investito di un incondizionato ius excludendi alios, cfr. ex multis, Sez. 6, n. 11345 del 02/02/2023, Rv. 28447Q, quale è da ritenersi all'evidenza la caserma dei Carabinieri come luogo aperto al pubblico); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il