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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18539/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, a seguito di pronuncia di annullamento della Prima Sezione Penale di questa Corte, ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la condanna del medesimo per i reati di cui all'art. 73 del d.lgs. 159 del 2011 e 650 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo, l'imputato lamenta che la decisione censurata non ha tenuto conto né dei principi ritraibili dalla sentenza rescindente che si imponevano al giudice del rinvio né della sopravvenuta sentenza n. 116 del 2024 della Corte Costituzionale; Ritenuto che il motivo si palesa generico sotto entrambi gli aspetti, con conseguente inammissibilità delle dedotte censure; Considerato, per un verso, che la decisione impugnata ha argomentato, anche dalla presenza nel veicolo di un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale, perché la condotta non può considerarsi tenue ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il motivo omette di confrontarsi con tale parte della decisione; Rilevato che il presunto errore di qualificazione giuridica, con discostamento dal vincolo derivante dalla sentenza rescindente, è legato solo ad un evidente refuso nel dispositivo della sentenza impugnata, laddove la riqualificazione auspicata dalla Prima Sezione Penale nel reato di cui all'art. 73 d.lgs 159 del 2011 — ben evidenziata in questi termini nella motivazione della sentenza impugnata — è stata indicata, invece, come relativa al capo C) e non al capo B); Considerato che, del resto, il ricorrente, richiamando la sentenza n. 116 del 2024 della Corte Costituzionale, non precisa di trovarsi nella specifica situazione interessata alla declaratoria di illegittimità costituzionale, ossia quella del soggetto la cui patente sia stata revocata per ragioni diverse dall'emanazione di una misura di prevenzione; Ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, considerato che, nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (ex multis, Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Franchi, Rv. 284703); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan a del lcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurcFìin favore della Cassa delle ammende.

A9' P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro Itrej in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, a seguito di pronuncia di annullamento della Prima Sezione Penale di questa Corte, ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la condanna del medesimo per i reati di cui all'art. 73 del d.lgs. 159 del 2011 e 650 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo, l'imputato lamenta che la decisione censurata non ha tenuto conto né dei principi ritraibili dalla sentenza rescindente che si imponevano al giudice del rinvio né della sopravvenuta sentenza n. 116 del 2024 della Corte Costituzionale; Ritenuto che il motivo si palesa generico sotto entrambi gli aspetti, con conseguente inammissibilità delle dedotte censure; Considerato, per un verso, che la decisione impugnata ha argomentato, anche dalla presenza nel veicolo di un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale, perché la condotta non può considerarsi tenue ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il motivo omette di confrontarsi con tale parte della decisione; Rilevato che il presunto errore di qualificazione giuridica, con discostamento dal vincolo derivante dalla sentenza rescindente, è legato solo ad un evidente refuso nel dispositivo della sentenza impugnata, laddove la riqualificazione auspicata dalla Prima Sezione Penale nel reato di cui all'art. 73 d.lgs 159 del 2011 — ben evidenziata in questi termini nella motivazione della sentenza impugnata — è stata indicata, invece, come relativa al capo C) e non al capo B); Considerato che, del resto, il ricorrente, richiamando la sentenza n. 116 del 2024 della Corte Costituzionale, non precisa di trovarsi nella specifica situazione interessata alla declaratoria di illegittimità costituzionale, ossia quella del soggetto la cui patente sia stata revocata per ragioni diverse dall'emanazione di una misura di prevenzione; Ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, considerato che, nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (ex multis, Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Franchi, Rv. 284703); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan a del lcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurcFìin favore della Cassa delle ammende. A9' P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro Itrej in favore della Cassa delle am
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