CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 17793/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31689-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 1717/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] di Roma respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l'atto con il quale l'Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di un immobile ubicato nella microzona 24 della città di Roma (lEsquilino) ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, rideterminando la rendita catastale da cat. A/2, classe 2, a cat. A/2, classe 4 (cui corrisponde una maggiore rendita), ritenendo tale provvedimento adeguatamente motivato; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente osservando che, per una sufficiente e pertinente motivazione dell'avviso, sarebbero state necessarie osservazioni più specifiche, che esplicitassero e motivassero l'eventuale inadeguatezza del classamento catastale. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 7 della legge n. 311 del 2004 nonché dei principi generali in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale. Il motivo di ricorso è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. Ric. 2019 n. 31689 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. Dunque, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; la condanna alle spese segue la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 1 5 % dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 27 aprile 2022. I Treside cio Luc dtti $cA [OSCURATO:PERSONA]