CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' EMILIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 28/5/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SONDRIO il 6/6/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' per i reati di danneggiamento e appropriazione indebita di cui agli artt. 635 e 646 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. con riferimento alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, unica prova per l'avvenuto danneggiamento. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. con riferimento alla circostanza che il ricorrente avrebbe smarrito il telefono e che pertanto, peraltro in assenza di una formale richiesta di restituzione, non se ne sarebbe potuto appropriare. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 2. In data 27 settembre sono pervenute le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità in relazione ai due reati, all'applicazione della recidiva e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, reiterative delle medesime censure già esposte con i motivi di appello sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla conferma che le dichiarazioni della eprsona offesa hanno avuto nell'analisi dei tabulati, alla pretestuosità della tesi difensiva circa il presunto smarrimento del telefonino, ai plurimi precedenti penali per il giudizio sulla pericolosità e alla quantificazione della pena nel minimo edittale (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass