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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 05069/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t'A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo avanzato personalmente dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reiettivo dell'istanza di rimedio risarcitorio ex art. 35 ter O.P.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA]- riale "[OSCURATO:PERSONA]" diSanta [OSCURATO:PERSONA].

3. Osserva il Collegio chef sia il provvedimento impugnato fsia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te i [OSCURATO:PERSONA] (9e,u_ »r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t'A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo avanzato personalmente dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reiettivo dell'istanza di rimedio risarcitorio ex art. 35 ter O.P. 2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA]- riale "[OSCURATO:PERSONA]" diSanta [OSCURATO:PERSONA]. 3. Osserva il Collegio chef sia il provvedimento impugnato fsia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te i [OSCURATO:PERSONA] (9e,u_ »r
Sentenza Cassazione n. 05069/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris