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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2021

Cassazione n. 32574/2022

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guente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato Pesaro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 15/02/2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni delle parti civili, rappresentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto condannarsi l'imputato alle spese; [OSCURATO:PERSONA]

1. Ccn ia sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma cella sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi il 15 luglio 2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di millantato credito commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché estinti per prescrizione, mentre rideterminava la pena nella misura di anni 1, mesi 2 di reclusione, per i residui reati commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; confermava la sentenza quanto alle ulteriori statuizioni civili ed alla concessione della sospensione condizionale subordinatamente al pagamento delle somme liquidate a titolo di provvisionale nei confronti delle parti civili stesse, con condanna delle spese relative al grado.

Lucchese è ritenuto responsabile del reato di traffico di influenze di cui all'art. 346-bis cod. pen.- in tali termini essendosi riqualificata, nella sentenza di primo grado, l'originaria imputazione di cui all'art. 346 cpv. cod. pen. - per avere ricevuto euro 8000,00 da [OSCURATO:PERSONA], dal 7 luglio 2013 al 15 ottobre 2013, con il pretesto di "dover piazzare le bandierine per arrivare prima e oliare il sistema" presso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che avrebbero dovuto assumerla presso un ente per il tutoraggio dei fondi comunitari; nonché per avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], a metà luglio 2013, la somma di 17.850,000 per procurargli l'assunzione presso un ente di tutoraggio per i fondi europei 2014 - 2020; euro 8000,00 da [OSCURATO:PERSONA] per le medesime finalità.

2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che formula i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 346-bis cod. pen. e degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché travisamento della prova.

Non vi sarebbe continuità normativa tra il reato di millantato credito originariamente contestato, abrogato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e il reato di traffico di influenze ritenuto in sentenza, il cui presupposto è che il soggetto che si propone come intermediario voglia effettivamente utilizzare il danaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA] non ha, inoltre, chiesto alcunché per la sua opera di intermediazione, poiché il denaro sarebbe stato dallo stesso destinato al pagamento di corsi di perfezionamento o per ingraziarsi il favore di suoi amici; né ha fatto riferimento ad alcun pubblico ufficiale.

Difetterebbero, dunque, gli elementi costitutivi della remunerazione e della mediazione illecita.

2.2. Il secondo motivo deduce violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, in relazione all'art. 522 cod. proc. pen., per difetto di contestazione.

Il potere di riqualificazione del reato, pur previsto dall'art. 521 cod. proc. pen, collide con il diritto dell'imputato ad essere informato della base giuridica e fattuale dell'addebito, in spregio delle garanzie difensive.

Il difetto di correlazione tra accusa e condanna contrasta con i precetti della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo come interpretata dalla Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c/Italia.

L'assenza di preventiva interlocuzione sulla mutata qualificazione giuridica ha determinato la nullità generale e a regime intermedio della sentenza, per violazione dei diritti di difesa, nonostante la nuova fattispecie sia più favorevole in concreto.

2.3. Il terzo motivo deduce carenza assoluta di motivazione in ordine alla eccezione di nullità ex art. 522 cod. proc. pen, sollevata in appello. 2,4 La sentenza va annullata per intervenuta prescrizione.

Considerato in diritto 1.11 ricorso è complessivamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Anzitutto, è inammissibile perché aspecifico e declinato in fatto il primo motivo.

Lì dove la difesa assume che le somme percepite dal ricorrente siano state destinate a finanziare non meglio precisati corsi di perfezionamento - e non invece a comprare il favore di pubblici ufficiali degli enti di tutoraggio, al fine di propiziare l'assunzione delle persone offese o di loro congiunti - aspira ad una non consentita rilettura delle risultanze probatorie.

Di contro, è sedimentato il principio per cui esula dai poteri del Giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, dovendosi piuttosto in questo ambito stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonché in precedenza Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Ne consegue che non sono censurabili in sede di legittimità, se non entro i detti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).

Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Nella vicenda al vaglio, senza distonie logiche la Corte di merito ha dato atto dell'esistenza di un imponente quadro probatorio, costituito dall42, t convergenti dichiarazioni delle persone offese, descrittive di un analogo "modus operandi" e ha ritenuto accertato che Lucchese, sindacalista, ottenesse dai soggetti costituiti parti civili somme di danaro, prospettando di "oliare il sistema", al fine di propiziarne l'assunzione presso le rappresentanze locali di enti di rilievo internazionale.

3. L'ulteriore doglianza, relativa alla erroneità della qualificazione giuridica della condotta, è infondata.

All'esito della riforma di cui alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha abrogato la figura del millantato credito e ridisegnato lo spazio applicativo del traffico di influenze, si è delineata un'area di interferenza tra le relative fattispecie incriminatrici, che ha alimentato un contrasto tra orientamenti nella giurisprudenza di legittimità ad oggi non risolto.

3. Secondo una prima opzione interpretativa, sussiste continuità normativa tra il reato di millanteria formalmente abrogato e quello di traffico di influenze, atteso che in quest'ultima fattispecie risulta attualmente ricompresa anche la condotta di chi, vantando un'influenza - meramente asserita - presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità per remunerare il pubblico agente (Sez. 6, n. 1869 del 07/10/2020, dep. 2021, Gangi, Rv. 280348; ricollegandosi a Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. 2017, Rigano, Rv. 269735 e in continuità con Sez. 6, n. 17980 del 14/03/2019, Nigro, Rv. 275730; nello stesso senso Sez. 1, n. 23877 del 05/05/2021, Abbondandolo, Rv. 281614).

In una tale direzione, si sostiene, orienta la genesi della norma.

Se, invero, in primo tempo il "millantare credito" era stato interpretato esclusivamente come vanteria di un'influenza inesistente, successivamente, avuto riguardo al bene interesse tutelato dall'art. 346 cod. pen. - costituito dal prestigio della pubblica amministrazione e non invece dal patrimonio del solvens - si era ritenuto che ad integrare il reato rilevasse il vanto dell'influenza sul pubblico ufficiale, quali che fossero i rapporti con lo stesso intrattenuti dall'agente, in quanto condotta idonea ad offendere, in ogni caso, l'immagine della pubblica amministrazione (v., tra ie molte, Sez. 6, n. 16255 del 04/03/2003, Pirosu, Rv. 224872; Sez. 6, n. 13479, del 17/03/2010, D'Alessio, Rv. 246734).

È esistita, dunque, una figura di millantato credito di matrice giurisprudenziale che ha costituito l'antesignano storico dell'art. 346-bis cod. pen., che prescindeva dalla esistenza effettiva delle relazioni vantate dal trafficante.

Proprio alla luce dell'interpretazione sistematica della fattispecie incriminatrice, e tenuto conto delle indicazioni evincibili dalla Relazione al d,d.l. del 2019, che ha dichiaratamente perseguito una abrogatio sine abolitione, si è affermata la tesi della continuità normativa tra l'ipotesi prevista dall'art. 346, comma secondo, cod. pen. ed il novellato art. 346-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] condivide questa impostazione.

Ed invero, come osservato nella sentenza "Gangi", in tal senso orienta la comparazione tra gli elementi di struttura delle fattispecie incriminatrici.

Difatti, salvo che: a) per la previsione della punibilità del c.d. compratore di fumo, ossia del soggetto il quale intenda trarre vantaggi da tale influenza, ai sensi del comma secondo del novellato art. 346-bis cod. pen. (non contenuta nella pregressa ipotesi di millantato credito, nell'ambito della quale questi assumeva, al contrario, la veste di danneggiato dal reato); b) per la non perfetta coincidenza fra le figure-bersaglio, verso le quali la millanteria poteva essere espletata (il "pubblico ufficiale" e l' "impiegato che presti un pubblico servizio", nell'abrogato art. 346 cod. pen.; il "pubblico ufficiale" e "incaricato di un pubblico servizio", quanto a quest'ultimo a prescindere dall'esistenza di un rapporto impiegatizio, nell'attuale art. 346-bis cod. pen.); ossia per profili nel complesso secondari ed esterni al nucleo fondante della incriminazione, il cui disvalore rimane invariato, vi è sostanziale sovrapponibilità sia della condotta strumentale dei due reati (stante l'equipollenza semantica fra le espressioni "sfruttando o vantando relazioni (...) asserite" e "millantando credito"), sia della condotta "principale", che consiste pur sempre nella ricezione o promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità.

In questa linea ricostruttiva, una più recente pronuncia (Sez. 6, n. 35581 del 12/05/2021, Grasso, Rv. 281996), ha ribadito come la fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen. sia stata dichiaratamente introdotta per estendere l'area della rilevanza penale, senza alcun intento selettivo rispetto alle situazioni già sanzionate, ma per ampliarne, semmai, lo spettro applicativo.

Risulta funzionale a tale fine la valorizzazione, nel tessuto normativo, del profilo teleologico della condotta -ossia il fine di "remunerare" il pubblico ufficiale - cui la condotta stessa è orientata, piuttosto che la modalità con cui esso viene realizzato - il "pretesto".

Similmente, altro arresto (Sez. 1, n. 23877 del 05/05/2021, Abbondandolo, Rv. 281614), aderendo alla impostazione che individua un rapporto di successione tra norme incriminatrici nel segno della continuità, ha diffusamente argomentato che non vi è ragione logica per accedere a letture restrittive dell'inciso "relazioni_asserite", poiché sarebbe in tal modo svilito il significato della contrapposizione che si rinviene nella disposizione di cui all'art. 346-bis cod. pen., tra dette relazioni e le "relazioni esistenti".

"Asserite" sono dunque le relazioni fatte oggetto di vanteria senza un minimo dato di realtà, cioè quelle inesistenti, e la loro spendita è tratto di condotta che ben può assorbire il richiamo, operato dalla norma abrogata, al "pretesto" di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale, perché in ambedue i casi si prescinde dall'ancoraggio della condotta ad un elemento oggettivo preesistente, ossia ad una relazione in essere col pubblico ufficiale.

Né può dirsi che, così interpretato il sintagma "relazioni.. assente", la norma incriminatrice non sia più funzionale alla protezione del bene giuridico cui è preordinata, atteso che anche gli accordi conclusi non già all'insaputa di un pubblico ufficiale ignaro, bensì in mancanza di una qualche relazione di conoscenza con chi assicura di poter intervenire in modo da incidere sulle sue determinazioni, non solo attaccano il prestigio della pubblica amministrazione e la sua immagine, ma potrebbero costituire anche un pericoloso, ancorché eventuale, antecedente delle più gravi condotte corruttive, così da giustificare l'anticipazione della tutela penale.

Si è anche osservato, nelle diverse pronunce citate, che ove si sostenesse che la condotta già incriminata dall'art. 346, comma secondo, cod. pen. debba invece refluire nel paradigma della truffa - come ritengono coloro che negano la continuità normativa Ira le fattispecie in comparazione - sarebbe ribaltata, sul piano assiologico, la voluntas legis, posto che la millanteria sarebbe punita meno gravemente rispetto a quanto sarebbe avvenuto nella vigenza dell'art. 346 cod, pen.; e sarebbe punita anche più gravemente di quanto l'art. 346-bis cod. pen. prevede per l'ipotesi della remunerazione del mediatore, ipotesi che, invece, dal previgente art. 346 (primo comma) era sanzionata meno gravemente e, dunque, ritenuta espressiva di un minor disvalore.Peraltro, non può non tenersi conto della diversità di oggetto della tutela penale, che nella truffa è il patrimonio e nel millantato credito il prestigio della pubblica amministrazione (Sez. 6, n, 17642 del 19/02/2003, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 227138); motivo, questo, per il quale si era in passato ritenuto possibile il concorso tra i due reati (Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009 (dep. 2010), Sighinolfi, Rv. 246399), alla condizione che alla millanteria si accompagnasse un'ulteriore attività ingannatoria, costituita, ad esempio, dalla predisposizione di atti falsi (lì dove il concorso tra le dette fattispecie incriminatrici è stato più di recente ritenuto non configurabile da Sez. 6, n, 35581 del 12/05/2021, Grasso, Rv. 281996, determinandosi l'assorbimento della truffa nel traffico nell'ipotesi in cui la mendace prospettazione da parte del trader, al privato interessato, di un futuro vantaggio e della necessità, a tal fine, di remunerare sé stesso od un ipotetico pubblico agente, sia vestita da ulteriori comportamenti decettivi),

4. Alla luce di quanto precede, non ritiene il Collegio di condividere l'orientamento che, escludendo che il rapporto tra le fattispecie in rassegna si atteggi in termini di continuità, assume che non possa ritenersi compresa nella norma la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità, col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o di doverlo comunque remunerare.

Tale condotta integrerebbe, al contrario, il reato di truffa di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen. (Sez. 6 n. 5221 del 18/09/2019, (dep. 2020), Impeduglia, Rv. 278451; Sez. 6, n. 28657 del 02/02/2021, Lepore, Rv. 281980).

La chiave ermeneutica di una tale impostazione sta nella individuazione dell'ipotesi di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. quale fattispecie autonoma, sulla base di un'analisi lessicale che ne consente l'assimilazione al tipo normativo della truffa, sul cui paradigma sarebbe ricalcata; in particolare, posto che il "pretesto" evoca una componente fraudolenta, ossia la prospettazione di una falsa causa giustificativa della corresponsione del danaro o della utilità, avente portata decettiva, la mancata riproposizione del detto termine, ovvero di altro avente significato equipollente, non potrebbe che essere letto quale segno di discontinuità.

Una tale lettura, ancorata al dato letterale, non chiarisce tuttavia il senso della giustapposizione, che si legge nella fattispecie novellata, tra relazioni "esistenti" e relazioni solo "asserite" e sembra svilire il dato che, tra i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, vi è anche il prestigio della pubblica amministrazione, la cui immagine di imparzialità e buon andamento è suscettibile di essere lesa anche dal patto del trader con compratore di fumo"; e neppure risulta chiaro il motivo per il quale debba assumere rilevanza, nella complessiva dinamica dell'operazione, solo la tutela degli interessi patrimoniali del soggetto leso dalla condotta decettiva del pubblico agente.

Anche in relazione all'attribuzione al compratore di fumo di un ruolo ancipite, al tempo stesso di correo e di vittima, in rapporto alla medesima condotta, ulteriore argomento che viene posto a fondamento della tesi della configurabilità della truffa, questa Corte ha già evidenziato che si tratta di aspetto non dirimente, non sussistendo alcuna incompatibilità logica almeno con riferimento al irmento .

Esclusa - come è ovvio, alla luce del principio di irretroattività ex art. 25 Cost. e art. 2, comma 1, cod. pen. - che sia possibile l'estensione della punibilità del compratore di fumo nei confronti di chi, nella vigenza della norma incriminatrice del millantato credito, era solo persona offesa del reato, tuttavia non viene meno il diritto al risarcimento del danno in favore di tale soggetto, non incidendo le vicende relative alla punibilità sulla qualificazione giuridica di un fatto quale illecito civile, in applicazione dell'art. 11 disp. prel. cod. civ.(Sez. 6, n. 51124 del 19/06/2019, Duccoli, Rv. 277569)

5. Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, perché investono temi tra loro strettamente connessi, e sono parimenti infondati.

Non sussiste alcuna nullità della sentenza per difetto di contestazione ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., perché il fatto non è stato mutato; è mutata solo la qualificazione giuridica.

In ogni caso, con riferimento a tale modifica, non è configurabile la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, posto dall'art. 521 cod, proc. pen., qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia, conformemente all'art. 111 cost. e all'art. 6 CEDU, come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo che sia assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione (Sez. 2 n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052).

In particolare, il diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dalle predette norme, costituzionale e convenzionale, dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc.

Drassich c.

Italia, ben può essere assicurato anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione, quando il giudice di primo grado - come accaduto nella vicenda in scrutinio - provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza instaurare una o preventiva interlocuzione sul punto (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv, 277948).

6. Non emergendo dagli atti una più favorevole causa di proscioglimento avente carattere di evidenza ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., (tale che la valutazione che il giudice debba compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" - Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettmanti, Rv. 244274 )va dichiarata la prescrizione del reato. 41 Ed invero, pur essendo la prescrizione maturata in epoca successiva alla sentenza di secondo grado, nulla impedisce di rilevare la causa estintiva, giacche non sussistono cause di totale inammissibilità del ricorso - che sarebbero state preclusive del formarsi di un valido rapporto di impugnazione Ciò premesso, stando al tenore della contestazione, momento consumativo della condotta criminosa è, da ultimo, il 15 ottobre 2013.

Al termine massimo di prescrizione, coincidente con il 15 febbraio 2021 (così determinato ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen., tenuto conto del massimo edittale della pena prevista dall'art. 316-ter cod. pen. nella formulazione vigente ratione temporis, e dei più atti interruttivi intervenuti), deve aggiungersi un periodo di sospensione di 62 giorni, correlato al rinvio disposto all'udienza del 20 marzo 2019 per l'impedimento dell'imputato.

Il termine prescrizionale è dunque spirato il 18 aprile 2021, in epoca posteriore alla sentenza di secondo grado e va dichiarata l'estinzione del reato in addebito, poiché

7. L'intervenuta prescrizione non esime, tuttavia, alla luce della infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso, dal confermare le statuizioni civili, a norma dell'art. 578 cod. proc. pen.

Consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano come in dispositivo, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.Conferma le statuizioni civili e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato Pesaro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 15/02/2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni delle parti civili, rappresentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto condannarsi l'imputato alle spese; [OSCURATO:PERSONA] 1. Ccn ia sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma cella sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi il 15 luglio 2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di millantato credito commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché estinti per prescrizione, mentre rideterminava la pena nella misura di anni 1, mesi 2 di reclusione, per i residui reati commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; confermava la sentenza quanto alle ulteriori statuizioni civili ed alla concessione della sospensione condizionale subordinatamente al pagamento delle somme liquidate a titolo di provvisionale nei confronti delle parti civili stesse, con condanna delle spese relative al grado. Lucchese è ritenuto responsabile del reato di traffico di influenze di cui all'art. 346-bis cod. pen.- in tali termini essendosi riqualificata, nella sentenza di primo grado, l'originaria imputazione di cui all'art. 346 cpv. cod. pen. - per avere ricevuto euro 8000,00 da [OSCURATO:PERSONA], dal 7 luglio 2013 al 15 ottobre 2013, con il pretesto di "dover piazzare le bandierine per arrivare prima e oliare il sistema" presso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che avrebbero dovuto assumerla presso un ente per il tutoraggio dei fondi comunitari; nonché per avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], a metà luglio 2013, la somma di 17.850,000 per procurargli l'assunzione presso un ente di tutoraggio per i fondi europei 2014 - 2020; euro 8000,00 da [OSCURATO:PERSONA] per le medesime finalità. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che formula i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 346-bis cod. pen. e degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché travisamento della prova. Non vi sarebbe continuità normativa tra il reato di millantato credito originariamente contestato, abrogato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e il reato di traffico di influenze ritenuto in sentenza, il cui presupposto è che il soggetto che si propone come intermediario voglia effettivamente utilizzare il danaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA] non ha, inoltre, chiesto alcunché per la sua opera di intermediazione, poiché il denaro sarebbe stato dallo stesso destinato al pagamento di corsi di perfezionamento o per ingraziarsi il favore di suoi amici; né ha fatto riferimento ad alcun pubblico ufficiale. Difetterebbero, dunque, gli elementi costitutivi della remunerazione e della mediazione illecita. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, in relazione all'art. 522 cod. proc. pen., per difetto di contestazione. Il potere di riqualificazione del reato, pur previsto dall'art. 521 cod. proc. pen, collide con il diritto dell'imputato ad essere informato della base giuridica e fattuale dell'addebito, in spregio delle garanzie difensive. Il difetto di correlazione tra accusa e condanna contrasta con i precetti della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo come interpretata dalla Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c/Italia. L'assenza di preventiva interlocuzione sulla mutata qualificazione giuridica ha determinato la nullità generale e a regime intermedio della sentenza, per violazione dei diritti di difesa, nonostante la nuova fattispecie sia più favorevole in concreto. 2.3. Il terzo motivo deduce carenza assoluta di motivazione in ordine alla eccezione di nullità ex art. 522 cod. proc. pen, sollevata in appello. 2,4 La sentenza va annullata per intervenuta prescrizione. Considerato in diritto 1.11 ricorso è complessivamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Anzitutto, è inammissibile perché aspecifico e declinato in fatto il primo motivo. Lì dove la difesa assume che le somme percepite dal ricorrente siano state destinate a finanziare non meglio precisati corsi di perfezionamento - e non invece a comprare il favore di pubblici ufficiali degli enti di tutoraggio, al fine di propiziare l'assunzione delle persone offese o di loro congiunti - aspira ad una non consentita rilettura delle risultanze probatorie. Di contro, è sedimentato il principio per cui esula dai poteri del Giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, dovendosi piuttosto in questo ambito stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonché in precedenza Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non sono censurabili in sede di legittimità, se non entro i detti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nella vicenda al vaglio, senza distonie logiche la Corte di merito ha dato atto dell'esistenza di un imponente quadro probatorio, costituito dall42, t convergenti dichiarazioni delle persone offese, descrittive di un analogo "modus operandi" e ha ritenuto accertato che Lucchese, sindacalista, ottenesse dai soggetti costituiti parti civili somme di danaro, prospettando di "oliare il sistema", al fine di propiziarne l'assunzione presso le rappresentanze locali di enti di rilievo internazionale. 3. L'ulteriore doglianza, relativa alla erroneità della qualificazione giuridica della condotta, è infondata. All'esito della riforma di cui alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha abrogato la figura del millantato credito e ridisegnato lo spazio applicativo del traffico di influenze, si è delineata un'area di interferenza tra le relative fattispecie incriminatrici, che ha alimentato un contrasto tra orientamenti nella giurisprudenza di legittimità ad oggi non risolto. 3. Secondo una prima opzione interpretativa, sussiste continuità normativa tra il reato di millanteria formalmente abrogato e quello di traffico di influenze, atteso che in quest'ultima fattispecie risulta attualmente ricompresa anche la condotta di chi, vantando un'influenza - meramente asserita - presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità per remunerare il pubblico agente (Sez. 6, n. 1869 del 07/10/2020, dep. 2021, Gangi, Rv. 280348; ricollegandosi a Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. 2017, Rigano, Rv. 269735 e in continuità con Sez. 6, n. 17980 del 14/03/2019, Nigro, Rv. 275730; nello stesso senso Sez. 1, n. 23877 del 05/05/2021, Abbondandolo, Rv. 281614). In una tale direzione, si sostiene, orienta la genesi della norma. Se, invero, in primo tempo il "millantare credito" era stato interpretato esclusivamente come vanteria di un'influenza inesistente, successivamente, avuto riguardo al bene interesse tutelato dall'art. 346 cod. pen. - costituito dal prestigio della pubblica amministrazione e non invece dal patrimonio del solvens - si era ritenuto che ad integrare il reato rilevasse il vanto dell'influenza sul pubblico ufficiale, quali che fossero i rapporti con lo stesso intrattenuti dall'agente, in quanto condotta idonea ad offendere, in ogni caso, l'immagine della pubblica amministrazione (v., tra ie molte, Sez. 6, n. 16255 del 04/03/2003, Pirosu, Rv. 224872; Sez. 6, n. 13479, del 17/03/2010, D'Alessio, Rv. 246734). È esistita, dunque, una figura di millantato credito di matrice giurisprudenziale che ha costituito l'antesignano storico dell'art. 346-bis cod. pen., che prescindeva dalla esistenza effettiva delle relazioni vantate dal trafficante. Proprio alla luce dell'interpretazione sistematica della fattispecie incriminatrice, e tenuto conto delle indicazioni evincibili dalla Relazione al d,d.l. del 2019, che ha dichiaratamente perseguito una abrogatio sine abolitione, si è affermata la tesi della continuità normativa tra l'ipotesi prevista dall'art. 346, comma secondo, cod. pen. ed il novellato art. 346-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] condivide questa impostazione. Ed invero, come osservato nella sentenza "Gangi", in tal senso orienta la comparazione tra gli elementi di struttura delle fattispecie incriminatrici. Difatti, salvo che: a) per la previsione della punibilità del c.d. compratore di fumo, ossia del soggetto il quale intenda trarre vantaggi da tale influenza, ai sensi del comma secondo del novellato art. 346-bis cod. pen. (non contenuta nella pregressa ipotesi di millantato credito, nell'ambito della quale questi assumeva, al contrario, la veste di danneggiato dal reato); b) per la non perfetta coincidenza fra le figure-bersaglio, verso le quali la millanteria poteva essere espletata (il "pubblico ufficiale" e l' "impiegato che presti un pubblico servizio", nell'abrogato art. 346 cod. pen.; il "pubblico ufficiale" e "incaricato di un pubblico servizio", quanto a quest'ultimo a prescindere dall'esistenza di un rapporto impiegatizio, nell'attuale art. 346-bis cod. pen.); ossia per profili nel complesso secondari ed esterni al nucleo fondante della incriminazione, il cui disvalore rimane invariato, vi è sostanziale sovrapponibilità sia della condotta strumentale dei due reati (stante l'equipollenza semantica fra le espressioni "sfruttando o vantando relazioni (...) asserite" e "millantando credito"), sia della condotta "principale", che consiste pur sempre nella ricezione o promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità. In questa linea ricostruttiva, una più recente pronuncia (Sez. 6, n. 35581 del 12/05/2021, Grasso, Rv. 281996), ha ribadito come la fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen. sia stata dichiaratamente introdotta per estendere l'area della rilevanza penale, senza alcun intento selettivo rispetto alle situazioni già sanzionate, ma per ampliarne, semmai, lo spettro applicativo. Risulta funzionale a tale fine la valorizzazione, nel tessuto normativo, del profilo teleologico della condotta -ossia il fine di "remunerare" il pubblico ufficiale - cui la condotta stessa è orientata, piuttosto che la modalità con cui esso viene realizzato - il "pretesto". Similmente, altro arresto (Sez. 1, n. 23877 del 05/05/2021, Abbondandolo, Rv. 281614), aderendo alla impostazione che individua un rapporto di successione tra norme incriminatrici nel segno della continuità, ha diffusamente argomentato che non vi è ragione logica per accedere a letture restrittive dell'inciso "relazioni_asserite", poiché sarebbe in tal modo svilito il significato della contrapposizione che si rinviene nella disposizione di cui all'art. 346-bis cod. pen., tra dette relazioni e le "relazioni esistenti". "Asserite" sono dunque le relazioni fatte oggetto di vanteria senza un minimo dato di realtà, cioè quelle inesistenti, e la loro spendita è tratto di condotta che ben può assorbire il richiamo, operato dalla norma abrogata, al "pretesto" di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale, perché in ambedue i casi si prescinde dall'ancoraggio della condotta ad un elemento oggettivo preesistente, ossia ad una relazione in essere col pubblico ufficiale. Né può dirsi che, così interpretato il sintagma "relazioni.. assente", la norma incriminatrice non sia più funzionale alla protezione del bene giuridico cui è preordinata, atteso che anche gli accordi conclusi non già all'insaputa di un pubblico ufficiale ignaro, bensì in mancanza di una qualche relazione di conoscenza con chi assicura di poter intervenire in modo da incidere sulle sue determinazioni, non solo attaccano il prestigio della pubblica amministrazione e la sua immagine, ma potrebbero costituire anche un pericoloso, ancorché eventuale, antecedente delle più gravi condotte corruttive, così da giustificare l'anticipazione della tutela penale. Si è anche osservato, nelle diverse pronunce citate, che ove si sostenesse che la condotta già incriminata dall'art. 346, comma secondo, cod. pen. debba invece refluire nel paradigma della truffa - come ritengono coloro che negano la continuità normativa Ira le fattispecie in comparazione - sarebbe ribaltata, sul piano assiologico, la voluntas legis, posto che la millanteria sarebbe punita meno gravemente rispetto a quanto sarebbe avvenuto nella vigenza dell'art. 346 cod, pen.; e sarebbe punita anche più gravemente di quanto l'art. 346-bis cod. pen. prevede per l'ipotesi della remunerazione del mediatore, ipotesi che, invece, dal previgente art. 346 (primo comma) era sanzionata meno gravemente e, dunque, ritenuta espressiva di un minor disvalore.Peraltro, non può non tenersi conto della diversità di oggetto della tutela penale, che nella truffa è il patrimonio e nel millantato credito il prestigio della pubblica amministrazione (Sez. 6, n, 17642 del 19/02/2003, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 227138); motivo, questo, per il quale si era in passato ritenuto possibile il concorso tra i due reati (Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009 (dep. 2010), Sighinolfi, Rv. 246399), alla condizione che alla millanteria si accompagnasse un'ulteriore attività ingannatoria, costituita, ad esempio, dalla predisposizione di atti falsi (lì dove il concorso tra le dette fattispecie incriminatrici è stato più di recente ritenuto non configurabile da Sez. 6, n, 35581 del 12/05/2021, Grasso, Rv. 281996, determinandosi l'assorbimento della truffa nel traffico nell'ipotesi in cui la mendace prospettazione da parte del trader, al privato interessato, di un futuro vantaggio e della necessità, a tal fine, di remunerare sé stesso od un ipotetico pubblico agente, sia vestita da ulteriori comportamenti decettivi), 4. Alla luce di quanto precede, non ritiene il Collegio di condividere l'orientamento che, escludendo che il rapporto tra le fattispecie in rassegna si atteggi in termini di continuità, assume che non possa ritenersi compresa nella norma la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità, col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o di doverlo comunque remunerare. Tale condotta integrerebbe, al contrario, il reato di truffa di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen. (Sez. 6 n. 5221 del 18/09/2019, (dep. 2020), Impeduglia, Rv. 278451; Sez. 6, n. 28657 del 02/02/2021, Lepore, Rv. 281980). La chiave ermeneutica di una tale impostazione sta nella individuazione dell'ipotesi di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. quale fattispecie autonoma, sulla base di un'analisi lessicale che ne consente l'assimilazione al tipo normativo della truffa, sul cui paradigma sarebbe ricalcata; in particolare, posto che il "pretesto" evoca una componente fraudolenta, ossia la prospettazione di una falsa causa giustificativa della corresponsione del danaro o della utilità, avente portata decettiva, la mancata riproposizione del detto termine, ovvero di altro avente significato equipollente, non potrebbe che essere letto quale segno di discontinuità. Una tale lettura, ancorata al dato letterale, non chiarisce tuttavia il senso della giustapposizione, che si legge nella fattispecie novellata, tra relazioni "esistenti" e relazioni solo "asserite" e sembra svilire il dato che, tra i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, vi è anche il prestigio della pubblica amministrazione, la cui immagine di imparzialità e buon andamento è suscettibile di essere lesa anche dal patto del trader con compratore di fumo"; e neppure risulta chiaro il motivo per il quale debba assumere rilevanza, nella complessiva dinamica dell'operazione, solo la tutela degli interessi patrimoniali del soggetto leso dalla condotta decettiva del pubblico agente. Anche in relazione all'attribuzione al compratore di fumo di un ruolo ancipite, al tempo stesso di correo e di vittima, in rapporto alla medesima condotta, ulteriore argomento che viene posto a fondamento della tesi della configurabilità della truffa, questa Corte ha già evidenziato che si tratta di aspetto non dirimente, non sussistendo alcuna incompatibilità logica almeno con riferimento al irmento . Esclusa - come è ovvio, alla luce del principio di irretroattività ex art. 25 Cost. e art. 2, comma 1, cod. pen. - che sia possibile l'estensione della punibilità del compratore di fumo nei confronti di chi, nella vigenza della norma incriminatrice del millantato credito, era solo persona offesa del reato, tuttavia non viene meno il diritto al risarcimento del danno in favore di tale soggetto, non incidendo le vicende relative alla punibilità sulla qualificazione giuridica di un fatto quale illecito civile, in applicazione dell'art. 11 disp. prel. cod. civ.(Sez. 6, n. 51124 del 19/06/2019, Duccoli, Rv. 277569) 5. Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, perché investono temi tra loro strettamente connessi, e sono parimenti infondati. Non sussiste alcuna nullità della sentenza per difetto di contestazione ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., perché il fatto non è stato mutato; è mutata solo la qualificazione giuridica. In ogni caso, con riferimento a tale modifica, non è configurabile la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, posto dall'art. 521 cod, proc. pen., qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia, conformemente all'art. 111 cost. e all'art. 6 CEDU, come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo che sia assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione (Sez. 2 n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052). In particolare, il diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dalle predette norme, costituzionale e convenzionale, dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, ben può essere assicurato anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione, quando il giudice di primo grado - come accaduto nella vicenda in scrutinio - provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza instaurare una o preventiva interlocuzione sul punto (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv, 277948). 6. Non emergendo dagli atti una più favorevole causa di proscioglimento avente carattere di evidenza ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., (tale che la valutazione che il giudice debba compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" - Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettmanti, Rv. 244274 )va dichiarata la prescrizione del reato. 41 Ed invero, pur essendo la prescrizione maturata in epoca successiva alla sentenza di secondo grado, nulla impedisce di rilevare la causa estintiva, giacche non sussistono cause di totale inammissibilità del ricorso - che sarebbero state preclusive del formarsi di un valido rapporto di impugnazione Ciò premesso, stando al tenore della contestazione, momento consumativo della condotta criminosa è, da ultimo, il 15 ottobre 2013. Al termine massimo di prescrizione, coincidente con il 15 febbraio 2021 (così determinato ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen., tenuto conto del massimo edittale della pena prevista dall'art. 316-ter cod. pen. nella formulazione vigente ratione temporis, e dei più atti interruttivi intervenuti), deve aggiungersi un periodo di sospensione di 62 giorni, correlato al rinvio disposto all'udienza del 20 marzo 2019 per l'impedimento dell'imputato. Il termine prescrizionale è dunque spirato il 18 aprile 2021, in epoca posteriore alla sentenza di secondo grado e va dichiarata l'estinzione del reato in addebito, poiché 7. L'intervenuta prescrizione non esime, tuttavia, alla luce della infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso, dal confermare le statuizioni civili, a norma dell'art. 578 cod. proc. pen. Consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano come in dispositivo, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.Conferma le statuizioni civili e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di
Sentenza Cassazione n. 32574/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris