CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18600/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/4/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volte alla ricostruzione alternativa della vicenda, univocamente ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) integrato dalla condotta di guida pericolosa tenuta dall'imputato in occasione dell'alt intimatogli per eseguire un controllo di polizia; anche sul punto del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, motivato dal negativo giudizio sulla personalità conclamato dai suoi precedenti penali, non è suscettibile di censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere/ nsore [OSCURATO:PERSONA] ente i [OSCURATO:PERSONA]' o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C