CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23354/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.Procedimento svolto con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di appello di Salerno haconfermato la sentenza con cui, in data 6 luglio 2023, il Giudice dell’udienzapreliminare della stessa città, in esito a rito abbreviato, ha condannato MarioReina alla pena condizionalmente sospesa di un anno e quattro mesi direclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.2. All’imputato è contestato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], consiglierecomunale di Battipaglia, quale istigatore e determinatore, nonché con altrisoggetti, di avere compiuto - con atteggiamenti intimidatori consistiti nelprospettare all’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di“Svalvolato on the road s.r.l.s.”, la possibilità di intervenire sull’Ente che avevaconcesso l’autorizzazione ad occupare il posteggio fuori mercato per l’esercizio disomministrazione al pubblico di cibi e bevande mediante segnalazioni relative apresunte irregolarità nell’esercizio dell’attività - atti inequivocamente diretti acostringere la persona offesa a rinunciare alla detta autorizzazione allaoccupazione di suolo in favore di [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto della dittaSabata Palladino, esercente attività di commercio al dettaglio di altri prodotti eprossimo congiunto dell’omonimo consigliere comunale.3. Ha proposto ricorso Reina, articolato in dodici motivi di seguitosintetizzati.3.1. Omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 14 luglio2025 che, ad integrazione dei motivi di appello, aveva analiticamente ricostruitoil quadro testimoniale, ponendo in risalto contraddizioni, incongruenze temporalied assenza di riscontri delle testimonianze assunte, nonché il ruolo meramenteesecutivo del ricorrente.3.2. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 317 cod. pen. evizi di motivazione.La Corte di appello non ha individuato una condotta costrittiva tipica, né unaminaccia riferibile a Reina, avendo ricostruito una “complessiva pressioneamministrativa”.Non vi sarebbe alcun nesso di causalità tra la condotta del ricorrente ed ilpreteso effetto costrittivo, posto che egli non ha mai formulato alcuna richiestaillecita e che i controlli eseguiti presso l’esercizio commerciale della personaoffesa erano atti amministrativi dovuti, come tali privi dei connotati di idoneitàed inequivocità rispetto all’evento.3.3. Violazione di legge ed apparenza motivazionale quanto alla mancataderubricazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 319-quater cod. pen.La Corte di appello non ha indicato le ragioni per le quali non possatrovare accoglimento la richiesta di riqualificazione della condotta in addebito nelreato di induzione indebita, come conseguenza necessaria della correttaricostruzione fattuale e della assenza di condotte costrittive.3.4. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nellaindividuazione del nucleo storico del fatto.La Corte di appello ha disatteso le deduzioni difensive secondo cui, allastregua delle fonti dichiarative acquisite, Reina avrebbe partecipato a due solicontrolli presso l’area ove stazionava la persona offesa, e ha ritenuto che lostesso si sia recato sul posto tutte le sere per una settimana, da tale frequenzadesumendo un indicatore di pressione costrittiva.3.5. Manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione dellecondizioni di contesto in cui è maturata la vicenda ed in ordine alla riferibilitàdell’iniziativa.I reiterati controlli in cui si sostanzierebbe – in tesi - la condottaintimidatoria si ascrivono al periodo dell’emergenza pandemica e sono statiespletati su iniziativa o in coordinamento con la Polizia di Stato, nell’ambito diun’attività straordinaria di vigilanza, intesa a verificare l’osservanza delle rigideprescrizioni imposte dalla normativa COVID.3.6. Illogicità per congettura e circolarità del ragionamento, quanto aldisegno illecito perseguito.La Corte di merito assume, in termini ipotetici, che i vigili di Battipagliapotrebbero non avere percepito il disegno illecito perseguito dal ricorrente, che inrealtà non è in alcun modo provato, nessuna direttiva illecita essendo stataimpartita dal Reina.3.7. Illogicità e contraddittorietà nella ricostruzione della posizione diLe due condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] – da un lato il tentativo di farerevocare l’autorizzazione al [OSCURATO:PERSONA], dall’altro la prospettazione di sostenerlo nelreperire una differente collocazione per il suo esercizio - rispondono a logichedifferenti e potenzialmente incompatibili, ma la Corte non ha risolto la segnalataincongruenza.3.8. Travisamento e manifesta illogicità nella valutazione delladeposizione della teste Della Corte e dei suoi riflessi sulla ricostruzione del fatto.La Corte di appello ha ritenuto che per mera tattica la teste, compagnadel [OSCURATO:PERSONA], avesse affermato di non ricordare l’episodio dell’aggressione verbaledalla stessa patita per mano del vigile Germano e, in particolare, la reazioneirata del compagno.Il deficit mnemonico è implausibile posto che, nel frangente, [OSCURATO:PERSONA] ebbe aschiaffeggiare Germano.L’episodio delle percosse non è stato, inspiegabilmente, oggetto didenuncia, né risulta corroborato da riscontri.Parimenti, non è riscontrato l’episodio, che sarebbe avvenuto in quelcontesto, dopo l’aggressione fisica a Germano, dell’avvicinamento di Reina alSiani per intimargli di liberare l’area occupata, posto che anche il teste di poliziaSaggese, presente a quell’accertamento presso l’esercizio commerciale, non neha avuto percezione.3.9. Contraddittorietà ed omessa valutazione della memoria difensiva.Conseguente illogicità della motivazione.La Corte ha respinto apoditticamente, all’udienza del 19 settembre 2025,la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento formulata con memoriadepositata il 2 settembre 2025, nella quale erano stati indicate svariate aporienelle testimonianze acquisite, in relazione ad elementi di prova sopravvenuti, giàacquisiti in procedimenti paralleli; dalla rinnovazione sarebbe potuta emergerela inattendibil ità della persona offesa, venendo per conseguenzacompletamente disarticolata la costruzione accusatoria.Di contro, con provvedimento del 6 dicembre 2004, la Corte avevadisposto l’acquisizione in rinnovazione di documentazione, con riserva dideliberare l’eventuale esame diretto dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Della Corte.3.10. Violazione dell’art. 133 cod. pen. e motivazione apparente nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio.La pena è stata determinata con motivazione assertiva e stereotipata,senza alcuna individualizzazione.Non sono stati indicati i parametri adoperati, e non è dato comprenderese la stessa sia effettivamente proporzionata alla dimensione lesiva del fatto.3.11. Manifesta illogicità nella valorizzazione, al fine di determinare lapena, della pervicacia e della reiterazione della condotta del Reina, in quantopredicati incompatibili con una condotta che non ha superato la soglia deltentativo.3.12. Illogico e immotivato diniego del beneficio della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario, sulla base di una asserita proclivitàall’abuso ed alla prevaricazione da parte dell’agente, in realtà disancorata daelementi concreti e verificabili.4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo, che lamenta omessa valutazione della memoriadifensiva depositata il 14 luglio 2025, è inammissibile perché genericamenteformulato.Il difensore fa riferimento ad una memoria che assume abbiaanaliticamente ricostruito il quadro testimoniale, ponendo in risalto“contraddizioni, incongruenze temporali, assenza di riscontri, ruolo meramenteesecutivo del ricorrente” su aspetti strutturali della vicenda.Dunque, un approfondimento di deduzioni già prospettate, e non inveceautonome ed inedite censure del provvedimento impugnato che rivestanocarattere di decisività, o comunque capaci di scardinare la tenuta logico-giuridicadella motivazione.Sul punto va ribadito che l'omessa valutazione di memorie difensive nonpuò essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità delprovvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, mapuò influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione delprovvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano stateespresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cuivengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte osiano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (tra le moltissime conformi,Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739 – 01; Sez. 5, n. 4031 del23/11/201, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561 – 01).Nello stesso senso si è precisato che l'omesso esame, da parte del giudicedi merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimitàcome vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi diricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneitàscardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunziaavversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specificiprofili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa dellasentenza impugnata. (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01).Detto altrimenti, la parte che deduca l'omessa valutazione di una memoriadifensiva ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione,l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memoriestesse e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n.24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 – 01).3. Il secondo motivo, là dove denuncia mancanza di tipicità dellacondotta, per non essere stata individuata un’azione costrittiva riferibile allapersona del ricorrente, è infondato.A pag. 14 e ss. della sentenza di primo grado (della quale quellaimpugnata costituisce una c.d. doppia conforme, sicchè esse si integrano aformare un unitario corpo argomentativo) è diffusamente spiegata la sequenzadegli accadimenti in cui si inserisce la condotta del ricorrente: dalla esortazione,rivolta dal consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa FrancescoSiani a spostare altrove il proprio esercizio commerciale itinerante, perché quellostallo spettava ai suoi parenti, soluzione accedendo alla quale “non vi sarebberostati fastidi da parte di alcuno” (costituente “velata minaccia, vestita diamichevole complicità”); all’arrogante rivendicazione di quello stallo da parte delnipote del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; alle visite dei [OSCURATO:PERSONA] che invitavanoSiani “a chiudere” con le motivazioni più disparate; ai controlli dei [OSCURATO:PERSONA] urbani,diretti dal capitano del settore commercio ed amministrazione effettuati concadenza giornaliera, per una settimana; per arrivare all’avvertimento piùesplicito in cui l’imputato, chiamato in disparte l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], lo ammonivaad andar via da quel posto per disposizione del [OSCURATO:PERSONA] che vi doveva “sistemarei suoi nipoti”.La sentenza di primo grado ha precisato come la coazione vada intesacome costrizione psichica relativa (vis compulsiva): un abuso costrittivo,particolarmente insidioso, in cui il danno ingiusto prospettato ben può correlarsialla perdita di un bene cui si ha diritto, ovvero alla omessa adozione di unprovvedimento vincolato favorevole, ovvero alla ingiusta lesione di un interesselegittimo.Nella specie, le sentenze di merito hanno ricostruito come la personaoffesa sia stata bersaglio di minacce, dapprima implicite, velate, allusive; poitradottesi in condotte sempre più insistite, che hanno evidenziato una caricaintimidatoria analoga alla minaccia esplicita, alla luce sia del mancatoottenimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] della proroga dell’autorizzazione - conseguitainvece dai suoi antagonisti - sia dei numerosi controlli in cui venivano segnalatele violazioni più disparate, alcune delle quali del tutto pretestuose (tant’è che inseguito sarebbe stato disposto l’annullamento dei verbali).Del resto, va considerato che, in tema di concussione, l'abuso costrittivodel pubblico agente non deve necessariamente concretizzarsi in espressioniesplicite, potendo attuarsi anche mediante una minaccia implicita, allusiva,ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, purché sia comunqueidonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla personalità dell'agenteed alle circostanze del caso concreto, il timore di un danno ingiusto, cosìcoartandone la volontà.” (Sez. 6, n. n. 33653 del 14/09/2020, Bonalumi, Rv.279924 – 02).Restano del tutto aspecifiche le censure difensive sulla “criminalizzazione”dell’attività amministrativa, formulate sul presupposto che gli atti compiuti dalricorrente fossero comunque leciti e doverosi.Tali censure non si rapportano alla complessiva vicenda ricostruita insentenza, che ha avuto l’apporto di più concorrenti, in cui i controlliamministrativi, insistiti e spesso accompagnati da rilievi meramente verbali, sisono rivelati talora pretestuosi perché confluiti in verbali di accertamento diinfrazioni, in seguito annullati.D’altra parte, si tratta di attività che vanno lette alla luce delleregistrazioni eseguite dalla persona offesa (menzionate a pag. 7 della sentenzaimpugnata), valorizzate per l’ampio riscontro offerto alle dichiarazioni accusatorieed idonee a smentire la narrazione dei testi a discarico.Emerge dunque, contrariamente agli assunti difensivi, una forma dicoazione esercitata sulla persona offesa che si inquadra a pieno titolo nelparadigma dell’art. 317 cod. pen.Difatti, integra la costrizione del delitto di concussione il comportamentodel pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agiscecon modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà diautodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, sidetermina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il dannominacciato, sicché non è sufficiente ad integrare il delitto un condizionamentoche non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea adeterminare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo (Sez. 6, n.15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376 – 05).Va altresì precisato che la struttura della norma incriminatrice di cuiall’art. 317 cod. pen. contempla la possibilità che la richiesta sia operata infavore di terzi, come pure che l’utilità - data l’ampiezza dell’area semantica deltermine - abbia natura non patrimoniale.I comportamenti in addebito hanno, dunque, certamente raggiunto lasoglia del tentativo punibile.A tali fini rileva, invero, l’oggettiva efficacia intimidatoria della condotta –che alla luce di quanto precede i Giudici di merito hanno ritenuto provata senzaincongruenze ed illogicità - mentre è indifferente il conseguimento del risultatoconcreto di porre la vittima in stato di soggezione (in tal senso v. Sez. F, n.38658 del 08/08/2019, Cappadona, Rv. 277305 – 01).4. Il terzo motivo, che invoca la riqualificazione del reato nella fattispeciedi induzione indebita di cui all’art. 319-quater cod. pen., è infondato.La Corte di appello ha argomentato al riguardo che, se il [OSCURATO:PERSONA] avesseceduto alle minacce, non avrebbe conseguito alcun vantaggio personale,tantomeno illecito; dunque, egli non aveva alcuna prospettiva di un beneficioindebito, derivante dal soddisfacimento della pretesa del pubblico ufficiale.Piuttosto, era posto di fronte all'alternativa di subire il danno o di evitarlo conl’abbandono del posto pubblico.Nulla che possa assimilarsi ad una pressione morale di più tenue valorecondizionante, tipica della induzione indebita.In forza di tali elementi, ritiene questa Corte che la sentenza abbia fattocorretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite, secondo cui ildelitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. è caratterizzato, dal punto divista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua medianteviolenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui derivauna grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senzaalcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire undanno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e sidistingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater cod. pen.,la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre chequest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con piùtenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario ilquale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestareacquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dallaprospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione diuna sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014,Maldera, Rv. 258470 – 01).Nella stessa sentenza Maldera, la Corte ha precisato che, nei casiambigui, l'indicato criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggioindebito va utilizzato, all'esito di un'approfondita ed equilibrata valutazione delfatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguerela vicenda concreta; che è ciò che è avvenuto nella specie.5. Il quarto motivo, relativo al difetto di motivazione nella individuazionedel nucleo storico della fattispecie, è anch’esso versato interamente in fatto ecomunque aspecifico.In definitiva, la sentenza di appello ha posto in luce come Reina abbiaoperato in sinergia con il politico [OSCURATO:PERSONA], determinatore della condotta,assecondandone i desiderata, e ritiene significativo di pressione costrittiva il fattoche - anche a prescindere dal numero e dalla frequenza dei controlli eseguitipresso lo stallo - egli si sia spinto ad ingiungere al [OSCURATO:PERSONA] di andarsene, perlasciare il posto ai nipoti di [OSCURATO:PERSONA], che da parte sua già lo aveva minacciato.La difesa si limita a sollecitare una alternativa ricostruzione rispetto aquella operata nelle sentenze di merito, senza neppure menzionare il contenutodelle registrazioni eseguite dalla persona offesa (richiamato a pag. 7 dellasentenza impugnata), valorizzate per l’ampio riscontro offerto alle dichiarazioniaccusatorie ed idonee a smentire la narrazione dei testi a discarico.Ciò, come è noto, trascende i limiti del sindacato di questa Corte, il cuicompito non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta daiGiudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, deidati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diversogiudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilirese quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se neabbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincenterisposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regoledella logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). ,6. Il quinto motivo ed i successivi, laddove deducono la illogicità dellamotivazione nella ricostruzione della vicenda, sollecitano anch’essi unaalternativa lettura delle risultanze istruttorie, con un eccesso di parcellizzazione.Analizzano segmenti di una condotta, peraltro realizzata anche perinterposta persona, e dipanatasi in un lungo arco temporale, evidenziandone lacontrarietà alle regole di inferenza.Occorre al riguardo puntualizzare – come generale premessa di metodo,da valere in relazione alle diverse questioni di mancanza di motivazioneprospettate in ricorso - che non inficia il provvedimento impugnato una carenzaargomentativa relativa a profili che non hanno decisiva rilevanza, tal che anchel’eventuale accoglimento non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudiziodi rinvio.Inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza disecondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appelloinammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, poiché i motivi genericirestano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudicedell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (in tal senso,ex multis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 5, n.44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808).D’altra parte, il giudice non è tenuto a confutare qualsivoglia argomentodifensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, essendo l'obbligomotivazionale circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni della difesaoggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, mentre gli ulteriorielementi sono assorbiti nella valutazione complessiva.Anche i motivi di ricorso sono inficiati da assoluta genericità o sonomeramente confutativi, laddove espongono che i fatti sono stati dimostratinell’atto di appello.Ciò premesso, si osserva:6.1. Quanto al quinto motivo, non vi è stata sottovalutazione, nellesentenze di merito, del peculiare contesto in cui si inseriscono gli accadimenti.Soprattutto la sentenza di primo grado, assai analitica, ha dato atto chealcuni controlli furono eseguiti in ragione della emergenza pandemica e cherisultarono legittimi quelli che accertarono violazioni diverse dalla mancanza dititolo autorizzativo per l’occupazione di suolo; il che a contrariis dimostral’irragionevolezza delle visite in cui i vigili si limitavano a fare contestazioni orali,anche con durezza di toni, senza formalizzare alcun addebito né esplicitare leragioni di tanta solerzia, pur se sollecitati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] o dai suoi consulenti.Ancora una volta si sollecita una alternativa lettura delle risultanze diprova, a fronte di una non illogica ricostruzione delle causali dei sistematiciaccessi sui luoghi da parte dei [OSCURATO:PERSONA] urbani capitanati dal ricorrente, fondataessenzialmente su: a) la registrazione effettuata da [OSCURATO:PERSONA] del colloquio conl’agente di polizia locale [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che il loro superioregerarchico aveva ordinato i sopralluoghi; b) le confidenze di analogo tenore fatteda un vigile al consulente Melillo, a confutazione dell’assunto secondo cui sisarebbe trattato in prevalenza di attività di iniziativa della polizia locale, svoltacongiuntamente alla polizia di Stato.6.2. Il sesto motivo è meramente confutativo.La difesa contesta quanto argomentato, senza distonie logiche, insentenza, sulla possibilità che alcuni vigili che non avevano offerto elementi diriscontro alle dichiarazioni dell’imprenditore, non avessero consapevolezza deldisegno illecito perseguito dal Reina e dai correi.6.3. Quanto al settimo motivo, non vi è alcuna illogicità nellaindividuazione, in sentenza, di una duplicità di strategie da parte del consiglierecomunale [OSCURATO:PERSONA], se collocate nella corretta progressione: dapprima egli ebbe aprospettare a [OSCURATO:PERSONA] una differente collocazione per la sua attività commerciale;quindi, non essendo riuscito nell’intento, si adoperò ai fini dell’ottenimento dellarevoca (o del mancato rinnovo) della autorizzazione all’occupazione di suolo.6.4. Quanto all’ottavo motivo, la sentenza non ritiene affatto plausibile ilmancato ricordo, da parte di Ornella Della Corte, dell’alterco di [OSCURATO:PERSONA] con il vigileGermano; solo ne offre una spiegazione congruente, evidenziando la ritrosiadella donna ad accusare il [OSCURATO:PERSONA], suo compagno, di una condotta - l’avereschiaffeggiato il vigile – penalmente rilevante.In ogni caso, un eventuale mendacio da parte di Della Corte su questitemi sarebbe del tutto privo di incidenza ai fini della prova dei fatti.Di contro, la valutazione espressa dai Giudici di merito, secondo cuil’assenza di convinzione del Saggese nel riferire tali fatti depone per una suareticenza è del tutto adeguata.7. Il nono motivo, denunciando contraddittorietà ed omessa valutazionedella memoria difensiva depositata il 2 settembre 2025, contenente la richiestadi rinnovazione della istruttoria, è inammissibile per genericità.Deve invero considerarsi che il procedimento è stato trattato con il ritoabbreviato condizionato (all’escussione dei testi Saggese e Mirabella), ma ladifesa si duole della mancata escussione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Della Corte.In disparte l’ipotesi di appello del pubblico ministero contro unasentenza di proscioglimento, cui si riferiscono i limiti posti dall’art. 603, comma3-bis cod. proc. pen., come disciplinati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 esuccessive modifiche, è stato condivisibilmente affermato da questa Corte chenel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del ritoabbreviato del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre "exofficio", ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenutiassolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto didecisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativaprobatoria allo stesso spettanti (Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Chionna, Rv.284947 - 01). Dunque, può essere censurata con il ricorso per cassazione lamancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato,di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza,nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune odi manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento econcernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmenteevitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove inappello (Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745 - 01).E ciò in quanto, in appello, non può riconoscersi alle parti la titolarità di undiritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli cheincidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., tra le tantissime, Sez. 2,n. 5629 del 20/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585-01, e Sez. 6, n. 51901del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061-01).Nella presente vicenda, in cui il giudizio abbreviato era condizionato adintegrazione probatoria e con la rinnovazione si è chiesto di escutere la personaoffesa e la sua compagna e socia, non si è precisato in relazione a quali temidecisiviavrebbero dovuto essere escussi detti testi, al di là del vago riferimentoad aporie nelle testimonianze acquisite in relazione ad “elementi di provasopravvenuti, già emersi in procedimenti paralleli” e alla finalità “di mettere inrilievo l’inattendibilità della persona offesa e, con essa, la ricostruzione di alcuniepisodi ritenuti rilevanti e dirimenti dal Giudice di prime cure”.Peraltro, proprio sul tema della attendibilità della persona offesa lasentenza impugnata ha risposto, diffondendosi, alle pagg. 7 e 8, sulle ragioni perle quali il giudizio espresso in primo grado debba essere confermato, mentrevanno disattesi i profili di contraddittorietà evidenziati dal difensore.Infine, alcun contrasto della pronuncia reiettiva della rinnovazione apparesussistere con la precedente ordinanza istruttoria del 6 dicembre 2024, in cui laCorte di appello, acquisita documentazione, aveva formulato riserva dirinnovazione dell’escussione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Della Corte in termini di meraeventualità.8. Il decimo ed undicesimo motivo attengono al trattamento sanzionatorioe possono essere trattati congiuntamente.La pena era stata determinata dal primo Giudice in anni 1 e mesi 4 direclusione, dando conto della entità della riduzione per il tentativo e con ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione,per un valore finale che non si discosta significativamente dal minimo.I parametri commisurativi della entità della riduzione per il tentativo sonostati indicati nella pervicacia e reiterazione delle condotte, caratteri che appaionocomunque compatibili con una condotta articolatasi in insistite forme dipressione, ancorché arrestatasi alla soglia del tentativo per la resilienza dellavittima; sicché l’entità della riduzione è stata valutata, in rapporto a taliparametri, del tutto congrua.9. Il giudizio reiettivo della chiesta non menzione della condanna,beneficio che è espressione di discrezionalità agganciata ai medesimi indici di cuiall’art. 133 cod. pen., è adeguatamente motivato in relazione alla proclivitàall’abuso ed alla prevaricazione, evinti anche dalla durata degli abusi costrittivi.10. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.11. Ai sensi dell’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., va disposta, a curadella Cancelleria, la comunicazione del dispositivo alla Amministrazione diappartenenza del ricorrente. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della Cancelleria, lacomunicazione con modalita' telematiche del dispositivo all'amministrazione diappartenenza del ricorrente.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]