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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28669/2026

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, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 16 gennaio 2026 con la qualeera stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato in ordine al reato di cui agli artt. 110, 452-quaterdecies, cod. pen., commesso in Sarno, dall'ottobre 2023 al luglio 2024.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, articolato in tre motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione.

Deduce che: egli è estraneo alla filiera sistematica e organizzata gestita dal coindagato [OSCURATO:PERSONA]; egli si è prestato alla fornitura dei formulari, a fronte della corresponsione di euro dieci per ciascuno, per soli cinque mesi; la sporadicità dei contatti telefonici e de visu rilevati, nei quali manca qualsivoglia riferimento all'interramento dei rifiuti, non consente di affermare che egli avesse chiaro il contesto nel quale si inseriva la sua condotta; non è illogico ritenere che egli, sapendo di compilare formulari per coprire una vendita senza fatturazione, elusiva del sistema fiscale, non abbia sospettato dell'esistenza di una struttura sottostante; si reputano non condivisibili le argomentazioni difensive per una serie di ragioni esplicitate attraverso una motivazione illogica e contraddittoria; il Tribunale non esplicita come il contesto possa avere inciso sulla conoscenza dell'esistenza di una struttura organizzata, avendo egli compiuto un'attività meramente documentale; non si comprende come dalla conoscenza delle attività di smaltimento/recupero svolte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. deriverebbe automaticamente la conoscenza da parte sua dell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per l'interramento dei rifiuti; l'inattendibilità della tesi della copertura cartolare di materiali recuperabili venduti a nero viene erroneamente fondata su una discrepanza relativa alla frequenza dei contatti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sono contraddittorie le argomentazioni del Tribunale relative ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il numero consistente dei formulari rifiuti è imputabile alle limitazioni imposte dall'autorizzazione ambientale di cui disponeva la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; pur essendo emersa la prova di una struttura organizzata non vi è prova della consapevolezza nell'agente della sua esistenza. 2.2 Con il secondo motivo lamenta inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione.

Deduce che: l'appartenenza al circuito criminale, ferma la negazione di conoscenza della struttura sottostante da parte sua, è requisito che deve sussistere al momento della valutazione delle esigenze cautelari; non può affermarsi che alla data di applicazione della misura cautelare permanesse il vincolo di appartenenza; non sono stati indicati gli elementi indicativi recenti che rendono concreto ed effettivo il pericolo di condotte recidivanti; non si condivide 2l'affermazione per cui la continuità del periculum libertatis è resa concreta dalla vicinanza a soggetti addetti alla gestione dei rifiuti e dalla conoscenza del sistema aziendale avendo egli, al precipuo scopo di dimostrare il carattere isolato della condotta contestata e la lontananza dal circuito criminale, dato le proprie dimissioni dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; l'affermazione della sussistenza del pericolo di recidiva è avvenuta sulla base della sola gravità delle condotte, che non legittima automatismo alcuno nella valutazione della pericolosità del soggetto per la collettività. 2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione.

Deduce che: il Giudice per le indagini preliminari differenziava, sul piano cautelare, la posizione di soggetti che si sono resi autori della stessa condotta materiale (copertura cartolare); nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] veniva applicato, in luogo degli arresti domiciliari, il divieto di dimora nel comune di residenza; non è dato comprendere il motivo dell'applicazione nei suoi confronti degli arresti domiciliari né è stato esplicitato il motivo per cui sia stato ritenuto necessario l'isolamento a fronte delle dimissioni dalla [OSCURATO:PERSONA]; la sua condotta, non consistente nel tombamento dei rifiuti, doveva essere differenziata da quella di altri soggetti come il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Occorre, in primo luogo, rammentare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01).

Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedei una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari.

Ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti 3posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta dell'illogicità della motivazione adottata in sede di merito.

Nel caso concreto, il Tribunale, nell'esaminare le risultanze investigative che hanno consentito di disvelare l'esistenza di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti facente capo all'indagato [OSCURATO:PERSONA], ha valutato anche la condotta del ricorrente, risultato amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., consistita nel far risultare, fittiziamente, come transitati/conferiti presso l'impianto della predetta società i rifiuti della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui è amministratore il [OSCURATO:PERSONA], al fine di coprire cartolarmente l'avvenuto smaltimento illecito da parte di quest'ultima società.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che venivano sequestrati n. 258 formulari di identificazione di rifiuti (FIR) in uscita dall'impianto della [OSCURATO:SOCIETA] per il pendo dal 16 gennaio 2024 al 21 maggio 2024, attestanti l'uscita da tale impianto di kg. 319.359 di rifiuti verso la [OSCURATO:PERSONA].

La comparazione dei dati acquisiti tramite sistema di videosorveglianza della [OSCURATO:SOCIETA] con i dati indicati nei formulari consentiva di accertare, oggettivamente, la falsità di tutti i formulari.

Nell'interrogatorio di garanzia preventivo il [OSCURATO:PERSONA] riferiva di essersi dimesso dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la notifica dell'invito a rendere l'interrogatorio, ammetteva di aver redatto, accogliendo la proposta di [OSCURATO:PERSONA], dei formulari falsi relativi ai rifiuti.

Riferiva, inoltre, di non essere consapevole dell'interramento dei rifiuti e di avere agito nella convinzione che i FIR falsi fossero finalizzati a "coprire" delle vendite a nero effettuate dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritiene la Corte che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia immune dai vizi lamentati.

L'ipotesi alternativa della destinazione dei formulari alla copertura di una vendita in nero dei rifiuti è solo postulata a fronte della mancanza di elementi in tal senso, anzi smentiti dall'ordinanza impugnata e contestati in questa sede con allegazioni solo fattuali.

Inoltre, al di là dei contatti intercorsi tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], emergono dal complesso dell'ordinanza impugnata delle circostanze, quali l'elevatissimo numero di formulari (258) e il parimenti elevatissimo quantitativo di rifiuti relativo ai formulari (319.359 kg), deponenti, quantomeno, per il dolo eventuale del concorrente nel reato a dolo specifico. 3.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Non si rinviene nell'ordinanza impugnata alcuno dei vizi lamentati dal ricorrente, essendo stata sviluppata una motivazione del tutto solida poiché pienamente aderente ai principi di diritte: espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

Secondo il consolidato principio di questa Corte «[i]n terna di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, 4comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15(102/2022, Gizzi, Rv. 282891 — 01).

Inoltre, questa Corte ha affermato che "[i]n tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen. sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito dal decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità".

Nel caso in esame, il Tribunale ha, in primo luogo, evidenziato che il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. è ricompreso nell'elenco dei delitti a pericolosità presunta di cui all'art. 275, comma 3-bis, cod. pen.

Il Tribunale, poi, nel compiere la valutazione imposta da tale disposizione, ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di delitti, nonostante l'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato, in ragione delle modalità di esecuzione della condotta, posta in essere, in concorso con altri coindagati, secondo un modus operandi sintomatico di un proposito criminoso consolidato reiterato nel tempo.

Il Tribunale, a sostegno del concreto e attuale pericolo di recidiva, ha anche evidenziato l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in un circuito criminale, di matrice imprenditoriale, dedito alla commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede e «[l]a sua vicinanza a soggetti addetti, a vario titolo, alla gestione dei rifiuti e la dimostrata conoscenza del predetto sistema aziendale, in uno alla significativa gravità delle condotte, al numero dei fir falsificati (ben 258) in un periodo temporale di circa 4 mesi) depongono nel senso dell'attuale sussistenza delle esigenze cautelari riconosciute nell'ordinanza genetica».

Il Tribunale ha anche ritenuto irrilevanti le dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia, poiché non comprovanti l'intervenuta e definitiva scissione dall'ambiente criminogeno, e il lasso temporale trascorso dai fatti e, dunque, ha considerato che in ragione del ruolo svolto dall'indagato, ripetutamente disponibile ad assecondare le richieste illecite del [OSCURATO:PERSONA], ricorresse il concreto e attuale pericolo di reiterazione riconosciuto nell'ordinanza genetica.

In definitiva, il Tribunale ha logicamente spiegato come 5nel caso concreto il tempo trascorso dal fatto fosse irrilevante e come le dimissioni dovessero essere considerate di comodo, ritenendo così il ricorrente ancora intraneo al circuito criminale oggetto di indagine.

4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale ha motivato le ragioni per le quali è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari evidenziando che tale misura è necessaria per evitare la reiterazione di reati omologhi perché soltanto isolando il ricorrente in casa gli si impedisce di prendere contatti con soggetti operanti nel settore dei rifiuti e ha, inoltre, evidenziato l'intraneità dello stesso nel settore dei rifiuti, avendo operato per anni come dipendente e amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha anche richiamato le precedenti considerazioni espresse con riferimento alla particola significatività delle condotte di copertura cartolare realizzate dal ricorrente.

La motivazione del Tribunale è ineccepibile poiché sono state dettagliatamente indicate le ragioni per le quali si è resa necessaria la custodia domestica.

L'irrilevanza delle intervenute dimissioni è desumibile dalle argomentazioni relative alle esigenze cautelari.

Pertanto, in definitiva, alcuna incidenza sulla posizione del ricorrente può sortire dalla valutazione operata per le posizioni di altri indagati.

4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE 3a Sezione Penale Depositata in Cancelleria 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 16 gennaio 2026 con la qualeera stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato in ordine al reato di cui agli artt. 110, 452-quaterdecies, cod. pen., commesso in Sarno, dall'ottobre 2023 al luglio 2024. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, articolato in tre motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione. Deduce che: egli è estraneo alla filiera sistematica e organizzata gestita dal coindagato [OSCURATO:PERSONA]; egli si è prestato alla fornitura dei formulari, a fronte della corresponsione di euro dieci per ciascuno, per soli cinque mesi; la sporadicità dei contatti telefonici e de visu rilevati, nei quali manca qualsivoglia riferimento all'interramento dei rifiuti, non consente di affermare che egli avesse chiaro il contesto nel quale si inseriva la sua condotta; non è illogico ritenere che egli, sapendo di compilare formulari per coprire una vendita senza fatturazione, elusiva del sistema fiscale, non abbia sospettato dell'esistenza di una struttura sottostante; si reputano non condivisibili le argomentazioni difensive per una serie di ragioni esplicitate attraverso una motivazione illogica e contraddittoria; il Tribunale non esplicita come il contesto possa avere inciso sulla conoscenza dell'esistenza di una struttura organizzata, avendo egli compiuto un'attività meramente documentale; non si comprende come dalla conoscenza delle attività di smaltimento/recupero svolte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. deriverebbe automaticamente la conoscenza da parte sua dell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per l'interramento dei rifiuti; l'inattendibilità della tesi della copertura cartolare di materiali recuperabili venduti a nero viene erroneamente fondata su una discrepanza relativa alla frequenza dei contatti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sono contraddittorie le argomentazioni del Tribunale relative ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il numero consistente dei formulari rifiuti è imputabile alle limitazioni imposte dall'autorizzazione ambientale di cui disponeva la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; pur essendo emersa la prova di una struttura organizzata non vi è prova della consapevolezza nell'agente della sua esistenza. 2.2 Con il secondo motivo lamenta inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione. Deduce che: l'appartenenza al circuito criminale, ferma la negazione di conoscenza della struttura sottostante da parte sua, è requisito che deve sussistere al momento della valutazione delle esigenze cautelari; non può affermarsi che alla data di applicazione della misura cautelare permanesse il vincolo di appartenenza; non sono stati indicati gli elementi indicativi recenti che rendono concreto ed effettivo il pericolo di condotte recidivanti; non si condivide 2l'affermazione per cui la continuità del periculum libertatis è resa concreta dalla vicinanza a soggetti addetti alla gestione dei rifiuti e dalla conoscenza del sistema aziendale avendo egli, al precipuo scopo di dimostrare il carattere isolato della condotta contestata e la lontananza dal circuito criminale, dato le proprie dimissioni dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; l'affermazione della sussistenza del pericolo di recidiva è avvenuta sulla base della sola gravità delle condotte, che non legittima automatismo alcuno nella valutazione della pericolosità del soggetto per la collettività. 2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione. Deduce che: il Giudice per le indagini preliminari differenziava, sul piano cautelare, la posizione di soggetti che si sono resi autori della stessa condotta materiale (copertura cartolare); nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] veniva applicato, in luogo degli arresti domiciliari, il divieto di dimora nel comune di residenza; non è dato comprendere il motivo dell'applicazione nei suoi confronti degli arresti domiciliari né è stato esplicitato il motivo per cui sia stato ritenuto necessario l'isolamento a fronte delle dimissioni dalla [OSCURATO:PERSONA]; la sua condotta, non consistente nel tombamento dei rifiuti, doveva essere differenziata da quella di altri soggetti come il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Occorre, in primo luogo, rammentare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01). Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedei una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari. Ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti 3posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta dell'illogicità della motivazione adottata in sede di merito. Nel caso concreto, il Tribunale, nell'esaminare le risultanze investigative che hanno consentito di disvelare l'esistenza di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti facente capo all'indagato [OSCURATO:PERSONA], ha valutato anche la condotta del ricorrente, risultato amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., consistita nel far risultare, fittiziamente, come transitati/conferiti presso l'impianto della predetta società i rifiuti della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui è amministratore il [OSCURATO:PERSONA], al fine di coprire cartolarmente l'avvenuto smaltimento illecito da parte di quest'ultima società. In particolare, il Tribunale ha rilevato che venivano sequestrati n. 258 formulari di identificazione di rifiuti (FIR) in uscita dall'impianto della [OSCURATO:SOCIETA] per il pendo dal 16 gennaio 2024 al 21 maggio 2024, attestanti l'uscita da tale impianto di kg. 319.359 di rifiuti verso la [OSCURATO:PERSONA]. La comparazione dei dati acquisiti tramite sistema di videosorveglianza della [OSCURATO:SOCIETA] con i dati indicati nei formulari consentiva di accertare, oggettivamente, la falsità di tutti i formulari. Nell'interrogatorio di garanzia preventivo il [OSCURATO:PERSONA] riferiva di essersi dimesso dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la notifica dell'invito a rendere l'interrogatorio, ammetteva di aver redatto, accogliendo la proposta di [OSCURATO:PERSONA], dei formulari falsi relativi ai rifiuti. Riferiva, inoltre, di non essere consapevole dell'interramento dei rifiuti e di avere agito nella convinzione che i FIR falsi fossero finalizzati a "coprire" delle vendite a nero effettuate dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritiene la Corte che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia immune dai vizi lamentati. L'ipotesi alternativa della destinazione dei formulari alla copertura di una vendita in nero dei rifiuti è solo postulata a fronte della mancanza di elementi in tal senso, anzi smentiti dall'ordinanza impugnata e contestati in questa sede con allegazioni solo fattuali. Inoltre, al di là dei contatti intercorsi tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], emergono dal complesso dell'ordinanza impugnata delle circostanze, quali l'elevatissimo numero di formulari (258) e il parimenti elevatissimo quantitativo di rifiuti relativo ai formulari (319.359 kg), deponenti, quantomeno, per il dolo eventuale del concorrente nel reato a dolo specifico. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Non si rinviene nell'ordinanza impugnata alcuno dei vizi lamentati dal ricorrente, essendo stata sviluppata una motivazione del tutto solida poiché pienamente aderente ai principi di diritte: espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo il consolidato principio di questa Corte «[i]n terna di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, 4comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15(102/2022, Gizzi, Rv. 282891 — 01). Inoltre, questa Corte ha affermato che "[i]n tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen. sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito dal decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità". Nel caso in esame, il Tribunale ha, in primo luogo, evidenziato che il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. è ricompreso nell'elenco dei delitti a pericolosità presunta di cui all'art. 275, comma 3-bis, cod. pen. Il Tribunale, poi, nel compiere la valutazione imposta da tale disposizione, ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di delitti, nonostante l'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato, in ragione delle modalità di esecuzione della condotta, posta in essere, in concorso con altri coindagati, secondo un modus operandi sintomatico di un proposito criminoso consolidato reiterato nel tempo. Il Tribunale, a sostegno del concreto e attuale pericolo di recidiva, ha anche evidenziato l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in un circuito criminale, di matrice imprenditoriale, dedito alla commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede e «[l]a sua vicinanza a soggetti addetti, a vario titolo, alla gestione dei rifiuti e la dimostrata conoscenza del predetto sistema aziendale, in uno alla significativa gravità delle condotte, al numero dei fir falsificati (ben 258) in un periodo temporale di circa 4 mesi) depongono nel senso dell'attuale sussistenza delle esigenze cautelari riconosciute nell'ordinanza genetica». Il Tribunale ha anche ritenuto irrilevanti le dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia, poiché non comprovanti l'intervenuta e definitiva scissione dall'ambiente criminogeno, e il lasso temporale trascorso dai fatti e, dunque, ha considerato che in ragione del ruolo svolto dall'indagato, ripetutamente disponibile ad assecondare le richieste illecite del [OSCURATO:PERSONA], ricorresse il concreto e attuale pericolo di reiterazione riconosciuto nell'ordinanza genetica. In definitiva, il Tribunale ha logicamente spiegato come 5nel caso concreto il tempo trascorso dal fatto fosse irrilevante e come le dimissioni dovessero essere considerate di comodo, ritenendo così il ricorrente ancora intraneo al circuito criminale oggetto di indagine. 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha motivato le ragioni per le quali è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari evidenziando che tale misura è necessaria per evitare la reiterazione di reati omologhi perché soltanto isolando il ricorrente in casa gli si impedisce di prendere contatti con soggetti operanti nel settore dei rifiuti e ha, inoltre, evidenziato l'intraneità dello stesso nel settore dei rifiuti, avendo operato per anni come dipendente e amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha anche richiamato le precedenti considerazioni espresse con riferimento alla particola significatività delle condotte di copertura cartolare realizzate dal ricorrente. La motivazione del Tribunale è ineccepibile poiché sono state dettagliatamente indicate le ragioni per le quali si è resa necessaria la custodia domestica. L'irrilevanza delle intervenute dimissioni è desumibile dalle argomentazioni relative alle esigenze cautelari. Pertanto, in definitiva, alcuna incidenza sulla posizione del ricorrente può sortire dalla valutazione operata per le posizioni di altri indagati. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE 3a Sezione Penale Depositata in Cancelleria 6
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