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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 20029/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2801-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 02801 sez.

ML -ud. 24-02-2022 -2- avverso la sentenza n. 625/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Lecce ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improcedibile il ricorso del predetto, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto nel periodo compreso tra settembre 1977 e gennaio 2000, in ragione del giudicato formatosi per effetto della sentenza n. 2657/2012 del Tribunale di Brindisi, pronunciata sulla medesima domanda.

2. La Corte di merito hadato atto della presentazione di una domanda amministrativa da parte dell’appellante in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del successivo procedimento giudiziale, iscritto al n. 2043/2007 e definito con la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 2657/2012.

Ha rilevato che, rispetto all’unica domanda amministrativa del 2006, il ricorso in giudizio del 12.8.2015 fosse, oltre che tardivo ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 639 del 1970, improcedibile per la formazione del giudicato.

Infatti, la sentenza n. 2657/2012 del Tribunale di Brindisi era stata pronunciata su una domanda avente identico petitum e causa petendi rispetto a quella del 2015 e nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza che nel primo giudizio il Tribunale si fosse limitato a rilevare l’assenza di prova dell’esposizione ad amianto, senza accertare l’insussistenza dei requisiti di esposizione qualificata, in quanto comunque si era trattato di una decisione di merito.

Ric. 2021 n. 02801 sez.

ML -ud. 24-02-2022 -3-

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Si allega che il ricorrente aveva presentato domanda amministrativa all’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e introdotto il giudizio il 3.7.2007, sicché nessuna decadenza si era verificata.

6. Con il secondo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ..

7. Si afferma che il ricorso definito con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Brindisi n. 2657/2012 non conteneva alcun riferimento a domande amministrative presentate all’[OSCURATO:PERSONA] e che il successivo ricorso del 2015 recava un espresso riferimento alla domanda amministrativa ed inoltre la richiesta di condanna dell’Istituto alla costituzione della pensione a far tempo dal 2011, con conseguente diversità di petitum e causa petendi tra i due giudizi e infondatezza dell’eccezione di giudicato.

8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non solo non reca alcuna specifica indicazione di norme di diritto violate ma, comunque, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha dichiarato l’improcedibilità in ragione del giudicato formatosi sulla medesima domanda, e non ha dichiarato alcuna decadenza.

9. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto la censura non concerne l’omesso esame di un fatto storico Ric. 2021 n. 02801 sez.

ML -ud. 24-02-2022 -4- decisivo, denunciabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 cit. (v.

Cass., S.U. n. 8053 del 2014).

Peraltro, ove anche si riqualificasse il vizio dedotto come violazione dell’art. 2909 cod. civ., lo stesso sarebbe inammissibile poiché non risultano trascritti, nemmeno nelle parti essenziali, e depositati gli atti processuali su cui l’assunto di insussistenza di un giudicato esterno si fonda e, tra questi, la sentenza irrevocabile n. 2657/2012.

10. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

11. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza, e liquidate come in dispositivo.

12. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2801-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 02801 sez. ML -ud. 24-02-2022 -2- avverso la sentenza n. 625/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Lecce ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improcedibile il ricorso del predetto, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto nel periodo compreso tra settembre 1977 e gennaio 2000, in ragione del giudicato formatosi per effetto della sentenza n. 2657/2012 del Tribunale di Brindisi, pronunciata sulla medesima domanda. 2. La Corte di merito hadato atto della presentazione di una domanda amministrativa da parte dell’appellante in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del successivo procedimento giudiziale, iscritto al n. 2043/2007 e definito con la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 2657/2012. Ha rilevato che, rispetto all’unica domanda amministrativa del 2006, il ricorso in giudizio del 12.8.2015 fosse, oltre che tardivo ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 639 del 1970, improcedibile per la formazione del giudicato. Infatti, la sentenza n. 2657/2012 del Tribunale di Brindisi era stata pronunciata su una domanda avente identico petitum e causa petendi rispetto a quella del 2015 e nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza che nel primo giudizio il Tribunale si fosse limitato a rilevare l’assenza di prova dell’esposizione ad amianto, senza accertare l’insussistenza dei requisiti di esposizione qualificata, in quanto comunque si era trattato di una decisione di merito. Ric. 2021 n. 02801 sez. ML -ud. 24-02-2022 -3- 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Si allega che il ricorrente aveva presentato domanda amministrativa all’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e introdotto il giudizio il 3.7.2007, sicché nessuna decadenza si era verificata. 6. Con il secondo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.. 7. Si afferma che il ricorso definito con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Brindisi n. 2657/2012 non conteneva alcun riferimento a domande amministrative presentate all’[OSCURATO:PERSONA] e che il successivo ricorso del 2015 recava un espresso riferimento alla domanda amministrativa ed inoltre la richiesta di condanna dell’Istituto alla costituzione della pensione a far tempo dal 2011, con conseguente diversità di petitum e causa petendi tra i due giudizi e infondatezza dell’eccezione di giudicato. 8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non solo non reca alcuna specifica indicazione di norme di diritto violate ma, comunque, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha dichiarato l’improcedibilità in ragione del giudicato formatosi sulla medesima domanda, e non ha dichiarato alcuna decadenza. 9. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto la censura non concerne l’omesso esame di un fatto storico Ric. 2021 n. 02801 sez. ML -ud. 24-02-2022 -4- decisivo, denunciabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 cit. (v. Cass., S.U. n. 8053 del 2014). Peraltro, ove anche si riqualificasse il vizio dedotto come violazione dell’art. 2909 cod. civ., lo stesso sarebbe inammissibile poiché non risultano trascritti, nemmeno nelle parti essenziali, e depositati gli atti processuali su cui l’assunto di insussistenza di un giudicato esterno si fonda e, tra questi, la sentenza irrevocabile n. 2657/2012. 10. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile. 11. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza, e liquidate come in dispositivo. 12. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
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