CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18524/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Napoli in data 01/07/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodi dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo ai motivi di seguito illustrati.2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. per motivazione apparente in relazione alla mancata applicazionedella disciplina di cui all’art. 49, comma 2, cod. pen.; la difesa censura la motivazione inordine al tema della grossolanità del falso e alla ritenuta attitudine ingannatoria della merceoggetto del reto di ricettazione; in particolare, la Corte di merito avrebbe omesso di spiegarele ragioni in base alle quali gli indici utilizzati dagli operanti (manifattura, materiali, standardqualitativi, modalità di presentazione) non fossero percepibili da chiunque, richiamandoanche la deposizione del teste di polizia giudiziaria intervenuto, laddove riferiva di materialicon vistose imperfezioni e di qualità scadente.2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa motivazione in relazione al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte di merito siè limitata a indicare l’assenza di elementi positivi meritevoli di apprezzamento, senzaspiegare la ragione per la quale ha ritenuto inidonei o neutri gli argomenti difensivi relativiall’incensuratezza, alla giovane età, al comportamento processuale collaborativodell’imputato, tradottosi nella rinuncia ai testi della difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi meramente reiterativi,generici e comunque manifestamente infondati, già affrontati e risolti dalla Corte territorialecon motivazione esaustiva, logica e non apparente, con la quale il ricorrente non siconfronta.2. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di meritoadeguatamente chiarito la mancata ricorrenza, nel caso in scrutinio, dell'ipotesi del c.d. falsogrossolano, spiegando che, in ogni caso, l'asserita grossolanità della contraffazione non èuna circostanza idonea a incidere sulla sussistenza dell'ascritta fattispecie, essendo a talfine sufficiente l'attitudine ingannatoria del marchio (o segno distintivo). In particolare, sievidenzia come la falsità dei marchi, riscontrata da personale della Guardia di finanzaprofessionalmente formato, “non fu desunta da una presunta grossolanità dellacontraffazione ma piuttosto da diverse circostanze fattuali inerenti manifatture, materiali,standard qualitativi, quantità, modalità di presentazione ed assenza di documentazionegiustificativa, non percepibili da chiunque” (v. p. 5 sentenza impugnata). Deve al riguardorichiamarsi il principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondocui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. (costituente nella specie il delitto presuppostodella contestata ricettazione) la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchiocontraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana,considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la liberadeterminazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini neimarchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e negarantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di unreato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, nonricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione ele condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti ini n g a n n o ( S e z . 2 , n . 1 6 8 0 7 d e l 1 1 / 0 1 / 2 0 1 9 , A s s a n e , R v . 2 7 5 8 1 4 –01;Sez . 5 , n . 5260 de l 11 /12 /2013, dep. 2014, Fa je , Rv . 258722 - 01) .2. Anche sulle attenuanti generiche, la corte appello motiva (v. p. 7) conargomentazione immune dai vizi dedotti, rapportandosi, nella propria valutazione, aglielementi concreti, meritevoli di positivo apprezzamento, tuttavia già considerati e vagliati peril riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., senzadunque che nulla sia stato trascurato, avendo fatto, così, buon governo dei principi affermatiin materia da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendotutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01). Nella specie, l'onere argomentativo della Corte di meritorisulta adeguatamente assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla congruità dellavalutazione effettuata dal primo giudice (p. 6 sentenza di primo grado), il quale haevidenziato l’assenza di condotte postume positive rilevanti.5. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue,ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di eurotremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]