CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 1994
Cassazione n. 45036/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/07/1994 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di analoga censura adeguatamente' confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto di condividere le ragioni poste a fondamento della decisione sul punto resa dal Tribunale che aveva fatto riferimento, oltre all'assenza di elementi positivi da valorizzare (non allegati neppure in sede di legittimità), alla congruità della determinazione della pena ed ai precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/1