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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17756/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 17/11/2022, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Foggia di condanna per furto aggravato di energia elettrica, riconosciute le generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva qualificata (in [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente infondati; che, in particolare, quanto alla dedotta nullità della sentenza per vizio assoluto della motivazione in ordine all'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato e del difensore a partecipare all'udienza d'appello, la difesa ha del tutto omesso di considerare che, a verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte dava atto della sopravvenuta rinuncia dell'imputato a comparire e, con specifico riferimento all'impedimento del difensore, che l'istanza non era corredata da documentazione idonea ad attestarne la tempestività, anche alla luce del fatto che il decreto di citazione per il diverso procedimento risaliva al 3/2/2022 e che l'atto di nomina non era datato, cosicché la doglianza è, sotto tale profilo, del tutto aspecifica (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli; sulla specificità dei motivi, sez. 6, n. 17377 del 24/2/2016, Trippetti, Rv. 266736-01; sez. 5, n. 30102 del 19/4/2018, Porretto, Rv. 273511-01); che, invece, quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 20 bis, cod. pen., la difesa ha omesso di considerare che, ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all'art. 20 bis cod. pen., la pronuncia della sentenza di appello (nella specie il 17/11/2022) determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto digs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione (ex multis, sez. 6, n. 34091 del 21/6/2023, Sabatini, Rv. 285154-01; sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, Bianchi, Rv. 285684-01); che, con riferimento alla dedotta prescrizione, la difesa non ha considerato che le aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 625 n. 2 e 99 comma 4, cod. pen. non sono state escluse dai giudici del merito che, anzi, le hanno poste in comparazione ai sensi dell'art. 69, cod. pen. con le attenuanti generiche, laddove l'art. 157 comma 3, cod. pen., a sua volta, dispone che il giudizio di comparazione non influisce sul tempo necessario a prescrivere che va calcolato a norma del secondo comma e, dunque, considerando le aggravanti ad effetto speciale, delle quali si tiene conto, peraltro, anche ad altri fini (sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01; sez. 4, n. 44610 del 21/9/2023, Bisiccé, Rv. 285267-01, in tema di recidiva; sez. 2, n. 24754 del 9/3/2015, Massarelli, Rv. 264208- 01; n. 24862 del 29/5/2009, Randazzo, Rv. 244340-01, in tema di procedibilità); che, conseguentemente, in base alla cornice edittale (da due a sei anni) di riferimento (art. 625, comma 1, cod. pen.), il reato si prescriverà non prima del 18/7/2025, fatte salve eventuali cause di sospensione; che, infine, nonostante l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel modificare l'art. 624, comma 3, cod. pen., abbia reso il reato in esame oggi procedibile a querela di parte e nonostante l'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, abbia stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato», tale questione è irrilevante, nella specie, stante l'inammissibilità dell'impugnazione, essendosi già chiarito che, in tal caso, trova applicazione il principio affermato da questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino), per il quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi "pendente", cosicché il mutato regime di procedibilità del reato non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 17/11/2022, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Foggia di condanna per furto aggravato di energia elettrica, riconosciute le generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva qualificata (in [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente infondati; che, in particolare, quanto alla dedotta nullità della sentenza per vizio assoluto della motivazione in ordine all'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato e del difensore a partecipare all'udienza d'appello, la difesa ha del tutto omesso di considerare che, a verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte dava atto della sopravvenuta rinuncia dell'imputato a comparire e, con specifico riferimento all'impedimento del difensore, che l'istanza non era corredata da documentazione idonea ad attestarne la tempestività, anche alla luce del fatto che il decreto di citazione per il diverso procedimento risaliva al 3/2/2022 e che l'atto di nomina non era datato, cosicché la doglianza è, sotto tale profilo, del tutto aspecifica (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli; sulla specificità dei motivi, sez. 6, n. 17377 del 24/2/2016, Trippetti, Rv. 266736-01; sez. 5, n. 30102 del 19/4/2018, Porretto, Rv. 273511-01); che, invece, quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 20 bis, cod. pen., la difesa ha omesso di considerare che, ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all'art. 20 bis cod. pen., la pronuncia della sentenza di appello (nella specie il 17/11/2022) determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto digs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione (ex multis, sez. 6, n. 34091 del 21/6/2023, Sabatini, Rv. 285154-01; sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, Bianchi, Rv. 285684-01); che, con riferimento alla dedotta prescrizione, la difesa non ha considerato che le aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 625 n. 2 e 99 comma 4, cod. pen. non sono state escluse dai giudici del merito che, anzi, le hanno poste in comparazione ai sensi dell'art. 69, cod. pen. con le attenuanti generiche, laddove l'art. 157 comma 3, cod. pen., a sua volta, dispone che il giudizio di comparazione non influisce sul tempo necessario a prescrivere che va calcolato a norma del secondo comma e, dunque, considerando le aggravanti ad effetto speciale, delle quali si tiene conto, peraltro, anche ad altri fini (sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01; sez. 4, n. 44610 del 21/9/2023, Bisiccé, Rv. 285267-01, in tema di recidiva; sez. 2, n. 24754 del 9/3/2015, Massarelli, Rv. 264208- 01; n. 24862 del 29/5/2009, Randazzo, Rv. 244340-01, in tema di procedibilità); che, conseguentemente, in base alla cornice edittale (da due a sei anni) di riferimento (art. 625, comma 1, cod. pen.), il reato si prescriverà non prima del 18/7/2025, fatte salve eventuali cause di sospensione; che, infine, nonostante l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel modificare l'art. 624, comma 3, cod. pen., abbia reso il reato in esame oggi procedibile a querela di parte e nonostante l'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, abbia stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato», tale questione è irrilevante, nella specie, stante l'inammissibilità dell'impugnazione, essendosi già chiarito che, in tal caso, trova applicazione il principio affermato da questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino), per il quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi "pendente", cosicché il mutato regime di procedibilità del reato non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
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