CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 04952/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 16 luglio 2021, il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di un anno di reclusione in ordine al reato di bancarotta fraudolenta al medesimo ascritto, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione. Ha, altresì, applicato all'imputato le pene accessorie di cui all'art. 216, comma terzo, I. fall., per la stessa durata. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 445, comma 1, cod. proc, pen, e 217, comma terzo, I. fall., nella parte in cui sono state applicate, fuori dei casi previsti dall'art. 445, comma 1 -ter, le pene accessorie fallimentari, a fronte dell'applicazione della pena concordata in misura inferiore ad anni due di reclusione. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 26 novembre 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente l'applicazione delle sanzioni accessorie. Il ricorso è fondato. 4. Alla disamina della censura del ricorrente va premesso come, in tema di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. l'illegalità della pena accessoria applicata, in quanto riconducibile alla nozione di pena illegale, può essere dedotta con il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 28581 del 24/05/2019, L., Rv. 275791). 4.1. Tanto premesso, l'art. 445 cod. proc. pen. statuisce che: "La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nè l'applicazione di pene accessorie e di misure dì sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1 -ter"; norma, quest'ultima, che declina - con enunciazione tassativa - una serie di reati, tra i quali non sì annovera il delitto di bancarotta fraudolenta in contestazione. In virtù dell'interpolazione introdotta dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, la norma evocata prevede, infatti, alcune eccezioni all'inapplicabilità delle pene accessorie limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 317 -bis del codice penale. Con riferimento al reato di bancarotta, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'applicazione della pena concordata ex art, 444 cod. proc, pen, in misura non superiore a due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo l'art. 216 legge fall. norma speciale, prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 15386 del 19/272016, Volpini, Rv. 266470, in una fattispecie riguardante le pene accessorie dell'inabilitazione dell'esercizio di un'attività commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso imprese per la durata di dieci anni, analoga a quella inflitta nel caso all'odierno vaglio; V. anche Sez. 5, n. 17954 del 13/2/2014, Marzorati, Rv. 262094; in tema di pene accessorie per il reato di bancarotta semplice Sez. 5, n. 24068 del 27/4/2016, Mariottini, Rv. 267005). 4.2. L'esclusione del reato per cui si procede dal catalogo dei reati di cui all'art. 445, comma 1 -ter cod. proc. pen. e l'applicazione della pena in misura inferiore ad anni due di reclusione rendono, pertanto, illegale la pena accessoria inflitta dal Tribunale di Torino. 5. Al rilievo dell'illegalità delle pene accessorie applicate consegue l'annullamento senza rinvio della relativa statuizione. 5.1. Come già affermato da questa Sezione (n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882), all'eliminazione della pena illegale può procedere direttamente questa Corte di legittimità, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen., come precisati dal diritto vivente. Le Sezioni unite (n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831) hanno, invero, chiarito come la Corte di cassazione debba pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti. 5.2. Nel caso di specie, il rinvio è senz'altro superfluo essendo evidente che la pena accessoria, come detto, deve essere radicalmente eliminata. 6. Alla luce di quanto osservato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al punto segnalato. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2021