CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2021
Cassazione n. 25340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20487/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] r appresentat o e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], ; -ricorrente- nonché da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 255/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIAdepositata il07/06/2021, R.G.N. 148/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con sentenza in data 7 GIUGNO 2021, la corte di Appello di Bologna, confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], dottori commercialisti pensionati di vecchiaia anticipata da epoca successiva a gennaio 2007, per la riliquidazione della quota reddituale della pensione alla stregua del principio del pro rata, prendendo in considerazione la media dei quindici redditi dichiarati anteriormente alla maturazione del diritto a pensione e non, come ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei Dottori commercialisti, alla stregua degli ultimi venticinque redditi dichiarati prima del 1°gennaio 2004; la Corte territoriale , in particolare, riteneva valida la modifica regolamentare introdotta nel 2004, che aveva ampliato (da quindici a venticinque anni) il periodo temporale di riferimento per la determinazione del reddito utile ai fini previdenziale, per la salvaguardia degli equilibri finanziari, in conformità con il disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006; contro tali statuizioni ricorrono con ricorsi separati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], affidati ad un articolato motivo, cui resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza; chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Rilevato che: preliminarmente deve darsi atto della riunione in unico procedimento dei ricorsi, del tutto analoghi nel contenuto, proposti avverso la medesima sentenza, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 335 c.p.c.; con il motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, ultimo periodo, come interpretato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, e dalle sentenze della Corte di cassazione n. 24221 del 2014 e SS.UU. nn. 17742 e 18136 del 2015, assumendosi che, nella specie, erroneamente la Corte di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il criterio del pro rata; il ricorso non è meritevole di accoglimento; la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (tra le tante Cass. n. 24202 del 2009; n. 13602 del 2012; n. 24534 del 2013; SS.UU. n. 18136 del 2015 e n. 17442 del 2015; Cass. 3462 del 2019; Cass. n.6133 del 2022), è solida nell'affermare i principi di seguito richiamati; la L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite" (Corte cost. n. 376 del 2002) e tale disposizione, pur priva di rango costituzionale, disegna un modello di carattere generale, cosicchè la deviazione da esso, ad opera della legge ordinaria, è di stretta interpretazione; pertanto, laddove il legislatore "delegante" ha inteso assegnare alla fonte sub primaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario lo ha previsto espressamente; il d.lgs.30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, ha posto alle Casse "privatizzate" l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2 predetto d.lgs., ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte sub primaria (il Regolamento della Cassa approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr. Cass.16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti", ma in realtà le suddette disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno affatto attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla citata L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, sicchè ad essi - e, quindi , anche all'emanando Regolamento della Cassa di previdenza in esame -non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art.3, comma 12, che costituisce il riferimento normativo centrale per l'esito di questa controversia e che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate; ciò del resto è dimostrato anche dal fatto che, quando è emersa l'opportunità di modificare tale disposizione, vi ha provveduto la legge (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763) e non il Regolamento della Cassa; la giurisprudenza di questa Corte, nel ricostruire il succedersi degli interventi legislativi inerentialla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ha, in sintesi, consolidato i principi di seguito elencati; la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 12, per le casse privatizzate ex d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse" (ex pluribus: Cass. sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. sez. 6-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez. 6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass. SS.UU. 17742 del 2015); l'art. 1, comma 763 ha sostituitoil concetto del pro rata di cui all'originario art. 3, comma 12, con un concetto meno rigido, introducendo una disposizione innovativa, secondo cui le Casse privatizzate nell'esercizio del loro potere regolamentare sono tenute non più al "rispetto del principio del pro rata" (vecchia formulazione), ma a tenere "presente il principio dei pro rata" nonchè "i criteri di gradualità e di equità fra generazioni" (nuova formulazione), a partire dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della L. n. 296", con ciò il criterio del pro rata è stato reso flessibile e posto in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni consentendo alla Cassa, solo dalla data di entrata in vigore della norma, di adottare Delibere in cui il principio del pro rata venga temperato rispetto ai criteri originali di cui alla L. n. 335 del 1995 (tra le tante, v. Cass. 18 aprile 2011 n. 8847, 7 marzo 2012 n. 3613 e 30 luglio 2012 n. 13607, 14 febbraio 2014 nn. 3514 e 3520 richiamate da Cass. SS.UU. n. 17742 del 2015 e n. 18136 del 2015); l'ultimo periodo del comma 763, per il quale "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ovvero degli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge", non costituisce una validazione successiva delle disposizioni regolamentari delle Casse interessate nella parte in cui non ottemperavano alla prescrizione del "rispetto delprincipio del pro rata", ma riguarda le delibere future, successive al 1 gennaio 2007 e non può operare retroattivamente al fine di rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui erano state emanate ed ai fini della liquidazione della pensione. La legittimità delle delibera va valutata a seconda del periodo in cui il diritto sia maturato (prima o dopo quella data) e del concetto di pro rata accolto dalla legislazione al momento vigente; la norma della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, non si pone in contrasto con i principi enunciati dalla Corte EDU, assumendo una ben determinata fisionomia interpretativa nella vicenda della riforma della previdenza gestita dagli enti privatizzati, in quanto lo stesso comma 488 interviene solo sul secondo parametro applicativo relativo all’applicazione attenuata dello stesso principio, ai sensi della formulazione del comma 12 introdotta dalla L. n. 296, art. 1, comma 768 e non sul primo parametro di validità della regolamentazione della Cassa (rispetto assoluto dei pro rata, in forza della originaria formulazione della L. n. 335, art. 3, comma 12) così confermando l'interpretazione sposata da Cass. n. 24221 del 2014 ed in difformità da Cass. n. 17892 del 2014 che, negandone la reale natura interpretativa e la conformità ai precetti costituzionali e della CEDU, aveva riferito l'ambito della norma interpretativa anche alle pensioni maturate prima del 1.1.2007; la natura realmente interpretativa della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, è stata convincentemente correlata alla oggettiva ambiguità del testo della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 768, in punto di limiti dell'effetto sanante delle precedenti delibere, testimoniata dalla giurisprudenza non uniforme della Corte di cassazione; dunque, alla luce della interpretazione complessiva sopra ricordata, non può essere messo in dubbio che nel caso di specie -ove la liquidazione dei trattament i pensionistic i è avvenuta con decorrenza successiva al 2007 -vada applicata la formulazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, modificata nel 2006; specificato nei termini di cui sopra il rapporto esistente tra potere regolamentare della Cassa e legge, il discorso non può mutare sospettando di illegittimità costituzionale le disposizioni introdotte a modifica dell'originaria formulazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, posto che nessuno di tali vizi ricorre nelle disposizioni che hanno delimitato nel tempo il potere regolamentare delle Casse professionali, alla luce degli obblighi di stabilità di bilancio incombenti sulla gestione della Cassa e del penetrante controllo pubblico amministrativo cui la stessa è soggetta; quanto, poi, ai profili di pregiudizio al principio di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico che deriverebbero da misure di contenimento della spesa pensionistica, va ricordato che la stessa Corte Costituzionale, da ultimo, con la sentenza n. 104 del 2018, ha avuto modo di precisare, proprio in materia di legittimità di meccanismi disincentivanti i trattamenti pensionistici anticipati, che "(...) nei rapporti di durata il trattamento differenziato, riservato a una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, non contrasta con il principio di eguaglianza. Spetta difatti alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme e, da questa angolazione, il fluire del tempo può rappresentare un apprezzabile criterio distintivo nella disciplina delle situazioni giuridiche (sentenze n. 273 del 2011, punto 4.2. del Considerato in diritto, e n. 94 del 2009, punto 7.2. del Considerato in diritto (...); alla luce della portata generale delle modifiche al sistema pensionistico sottostanti alle nuove regole, neanche possono ritenersi superati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità che "presiedono alla "attuazione graduale" dei principi sanciti dagli artr. 36 e 38 Cost., anche alla luce delle esigenze connesse "alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa" (sentenza n. 119 del 1991, punto 3. del Considerato in diritto, da ultimo ripresa dalla sentenza n. 259 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto" (Corte Cost. n. 104 del 2018); va, inoltre, disatteso il profilo secondo cui il nuovo regime del pro rata andrebbe applicato solo alle pensioni erogate su contribuzione successiva al 1°gennaio 2007 o, comunque, non andrebbe applicato a chi av eva già maturato l'anzianità contributiva minima per ottenere la prestazione alla stessa data,in quanto va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui la maturazione del diritto a pensione avviene "al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge", e cioè al momento in cui non solo siano maturati (ovvero abbiano trovato attuazione) i presupposti giuridici e contributivi, ma sia stata anche presentata la domanda di pensionamento dell'avente diritto, costituente il presupposto base perché le favorevoli condizioni giuridiche e contributive assumano la veste di diritto alla prestazione che matura, pertanto, contestualmente alla proposizione della domanda; il ricorso va, quindi, rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, su