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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05594/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 16/6/2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 25/6/2019 del Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con un primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena base e con un secondo motivo di ricorso si deduce inosservanza degli artt.132, 133 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena base e di quella finale determinate dal primo giudice, ritenendo la pena irrogata adeguata al fatto; ha richiamato la natura della sostanza stupefacente, le modalità della condotta e l'intensità del dolo nonchè i precedenti penali dell'imputato ed il carico pendente per delitto analogo; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.

Nè coglie nel segno la censura difensiva che lamenta la valutazione anche del carico pendente dell'imputato, avendo questa Corte affermato che, in funzione della determinazione della pena, il giudice può trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'imputato dalla pendenza di altri procedimenti penali a suo carico, anche se successivi al compimento dell'illecito per cui si procede (Sez.6, n.21838 del 23/05/2012,Rv.252881 - 01).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 16/6/2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 25/6/2019 del Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena base e con un secondo motivo di ricorso si deduce inosservanza degli artt.132, 133 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena base e di quella finale determinate dal primo giudice, ritenendo la pena irrogata adeguata al fatto; ha richiamato la natura della sostanza stupefacente, le modalità della condotta e l'intensità del dolo nonchè i precedenti penali dell'imputato ed il carico pendente per delitto analogo; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità. Nè coglie nel segno la censura difensiva che lamenta la valutazione anche del carico pendente dell'imputato, avendo questa Corte affermato che, in funzione della determinazione della pena, il giudice può trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'imputato dalla pendenza di altri procedimenti penali a suo carico, anche se successivi al compimento dell'illecito per cui si procede (Sez.6, n.21838 del 23/05/2012,Rv.252881 - 01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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