CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 01279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 17/2/2021 della Corte di appello di Cagliari, che in parziale riforma di quella del Tribunale di Cagliari dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rideterminato la pena irrogata al predetto per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo, incentrato sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in questa sede, in quanto il tema non era stato dedotto nei motivi di appello e non era stato invocato neppure in sede di conclusioni a verbale, fermo restando che lo stesso è comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha fatto riferimento alla pluralità di precedenti, anche specifici, come tali ostativi, ciò che non ha formato oggetto di puntuale censura. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] imo [OSCURATO:PERSONA] Cris0o/lo (. Ti