CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 37033/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] OODG6QK [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 04B9T22 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e 3onathan [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza che li aveva condannati per il reato previsto dagli artt. 56, 624-bis, 625, nn.2 e 5 cod.pen. Il motivo di ricorso, teso a contestare una violazione del disposto degli artt. 591, comma 1, lett.c), in rapporto all'art.581, comma 1, lett.d), cod.proc.pen.. è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Difatti, la contestazione in ordine alla deduzione - esposta in sede di atto di appello - inerente alla mancanza di querela è palesemente inammissibile, trattandosi di reato perseguibile d'ufficio; mentre quella riguardante il perfezionamento del tentativo è stata correttamente ritenuta inammissibile in rapporto al disposto dell'art.581, comma 1-bis, cod.proc.pen.. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]