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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 1979

Cassazione n. 06965/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/04/1979 avverso la sentenza del 30/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VELLETRI Fa-t V aa ft -udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Velletri per il reato in continuazione di cui all'art. 73, comma 1, d.

P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 5, 9 e 12 dell'imputazione) Con l'unico motivo deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto che andava invece sussunto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990.

2. Il ricorso é inammissibile.

Ed invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), ipotesi che non è ravvisabile nel caso di specie.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/04/1979 avverso la sentenza del 30/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VELLETRI Fa-t V aa ft -udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Velletri per il reato in continuazione di cui all'art. 73, comma 1, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 5, 9 e 12 dell'imputazione) Con l'unico motivo deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto che andava invece sussunto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990. 2. Il ricorso é inammissibile. Ed invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), ipotesi che non è ravvisabile nel caso di specie. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. C
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