CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 07884/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Milano il 5 maggio 2022, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 8 settembre 2021 all'esito di giudizio abbreviato in relazione al reato di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., 7, comma 15-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285. Il ricorrente sostiene che nell'atto di impugnazione fossero rinvenibili tanto l'enunciazione specifica dei motivi a sostegno dell'impugnazione quanto la definita argomentazione idonea a porre in luce le criticità, sul piano del trattamento sanzionatorio, del provvedimento impugnato. La difesa aveva, infatti, censurato la decisione del giudice di primo grado in ordine alla congruità della pena per inadeguata motivazione nell'applicazione della pena, eccessiva rispetto al fatto concreto, e per la riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione, oltre che per l'aumento della sanzione per il vincolo della continuazione, non attestato sulla misura minima. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. La valutazione operata dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., che valorizza l'intima correlazione funzionale tra struttura dell'argomentazione della sentenza e forma dell'atto di impugnazione, risulta corretta in diritto, avendo messo in evidenza che l'appellante non si è confrontato con le ragioni esplicitate dal giudice di primo grado a sostegno della determinazione del trattamento sanzionatorio, ma si è limitato a vaghe affermazioni di principio, né ha indicato le ragioni in fatto e in diritto in base alle quali l'imputato avrebbe meritato un diverso trattamento sanzionatorio, così trascurando di inserire nell'impugnazione un elemento previsto a pena d'inammissibilità. 4. Con riguardo al dedotto vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, un ricorso privo della necessaria indicazione delle argomentazioni che si ritengono contraddittorie o manifestamente illogiche, quale si presenta il ricorso in esame, non consente alla Corte di legittimità la verifica della fondatezza del relativo motivo d'impugnazione, con conseguente preclusione all'emissione di una pronuncia diversa dalla declaratoria di inammissibilità. Analoghe genericità e acriticità caratterizzano, dunque, l'impugnazione di legittimità, non avendo il ricorrente adeguatamente specificato i profili della denunciata manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, omettendo di svolgere anche nel ricorso per cassazione il necessario scrutinio della portata demolitoria dei motivi d'appello rispetto alla decisione censurata. 5. Il ricorso, per tali ragioni, va dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio