CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03517/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 del Corte di appello di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Meli e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Falasca, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Velletri del 19/03/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti (capo a) art. 110, 648-bis cod. pen., art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011, art. 99, comma quarto, cod. pen.; per il solo Falasca capo b) art. 75, comma secondo, del d.lgs. n. 159 del 2011). 2. Meli e Falasca hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo rispettivamente tre e cinque motivi di ricorso. 3. Ricorso Meli. 3.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in relazione agli art. 192 e 530 cod. proc. pen.; manca qualsiasi motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente e non sono stati tenuti in considerazione gli argomenti proposti con il gravame quanto alla sussistenza del reato, nella formulazione contestata, né in ordine alla riferibilità all'odierno ricorrente; manca in tal senso qualsiasi riferimento nella motivazione della sentenza agli elementi costitutivi del delitto di riciclaggio; il Meli ha ammesso di aver partecipato allo smontaggio della vettura, ma non è sufficiente a ritenere la responsabilità per riciclaggio. 3.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio della motivazione per mancanza di motivazione quanto alla ricorrenza nel caso in esame di ipotesi tentata e non consumata. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in relazione agli art. 99, 114 e 69 cod. pen.; la sentenza è nulla in mancanza di risposta quanto alla richiesta di esclusione della recidiva ed alla concessione della diminuente ex art. 114 cod. pen. ed ancora quanto al contenimento della pena. 4. Ricorso Falasca. 4.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in relazione agli art. 192 e 530 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità del Falasca per il delitto ascritto, in assenza di qualsiasi consapevolezza quanto alla provenienza furtiva della vettura, mentre era in fase di smontaggio a seguito di richiesta del Ferrante. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in considerazione della mancata derubricazione del delitto contestato ai sensi dell'art.648 cod. pen. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in relazione all'art. 56 cod. pen.; era stata sostenuta con esplicito motivo di gravame la ricorrenza della ipotesi tentata; si doveva ritenere l'ipotesi tentata come richiesto dalla difesa. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in relazione all'art. 72, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011; manca la motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del Falasca, non essendo a tal fine sufficiente il riscontro della mera presenza fisica del ricorrente in Frascati, senza valutare la consapevolezza o meno in capo allo stesso della violazione geografica in considerazione della vicinanza al territorio di Ciampino, risulta violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 4.5 Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotto vizio della motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen., manca qualsiasi motivazione in ordine alla determinazione della pena. 5. Il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati. 6. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. I primi tre motivi del Mele e i primi tre motivi del Falasca possono essere trattati congiuntamente, afferendo le doglianze alla medesima questione, affrontata secondo diverse allegazioni delle parti, relativa alla corretta qualificazione giuridica della condotta contestata e al conseguente vizio di motivazione, evocato in forma alternativa in modo generico ed aspecifico. In tal senso si deve evidenziare come la Corte di appello, con motivazione logica e persuasiva, che non si presta ad alcuna censura, ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento di attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e altre utilità, sicché risponde del delitto consumato il soggetto sorpreso ad effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un'autovettura, come effettivamente ampiamente riscontrato nel caso in esame (Sez.2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820-01; Sez. 2, n. 37559 del 30/05/2019, Kaies, Rv. 277080-01; Sez. 2, n. 35439 del 15706/2021, Gambino, Rv. 281963-01; Sez. 2, n. n. 5505 del 22/10/2013, Lumicisi, Rv. 258340-01). Le argomentazioni proposte dalle difese, tra l'altro del tutto reiterative dei già proposti motivi di appello e già per ciò solo inammissibili (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01), si caratterizzano dunque come una mera proposta di rilettura nel merito non consentita in questa sede (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). 6.1. Le stesse considerazioni valgono quanto alle doglianze introdotte con il quarto motivo di ricorso dal Mele, che si limita a proporre una non meglio 3 K argomentata considerazione quanto all'elemento soggettivo del reato contestato, a fronte di una motivazione logica persuasiva ed articolata sul punto che non si presta a censure e con la quale il ricorrente all'evidenza non si confronta (pag.7 della motivazione), limitandosi a proporre una lettura alternativa non consentita in questa sede. 7. Manifestamente infondati, ed all'evidenza caratterizzati da assoluta genericità, i motivi articolati quanto alla dosimetria della pena (terzo motivo del Mele come seconda doglianza interna al motivo e quinto motivo di ricorso del Falasca). Sul punto ricorre un'ampia e puntuale motivazione che non si presta ad alcuna censura critica, anche tenuto conto dell'evidenziata applicazione ad entrambi i ricorrenti della pena minima. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). 8. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali