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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 05524/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; N.R.G. 27914/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche.

Né si confronta con le puntuali argomentazioni che reggono la decisione e, in particolare con l'indicazione della presenza, sulla via, di altre due persone, oltre i pubblici ufficiali, sopraggiunte per portare una targa prova (p. 4).

Quanto al disconoscimento della particolate tenuità del fatto, deve registrarsi che la Corte di appello l'ha adeguatamente motivato evidenziando: il comportamento sprezzante dell'imputato accompagnato alla allusione al possesso di una pistola, la reiterazione della condotta offensiva, i gravi precedenti penali per associazione di stampo mafioso, estorsione e ricettazione.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] ostanzo L.....,7-Ci*-3-(57::;"7 - I V' LA', ' 2......, 16 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; N.R.G. 27914/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche. Né si confronta con le puntuali argomentazioni che reggono la decisione e, in particolare con l'indicazione della presenza, sulla via, di altre due persone, oltre i pubblici ufficiali, sopraggiunte per portare una targa prova (p. 4). Quanto al disconoscimento della particolate tenuità del fatto, deve registrarsi che la Corte di appello l'ha adeguatamente motivato evidenziando: il comportamento sprezzante dell'imputato accompagnato alla allusione al possesso di una pistola, la reiterazione della condotta offensiva, i gravi precedenti penali per associazione di stampo mafioso, estorsione e ricettazione. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] ostanzo L.....,7-Ci*-3-(57::;"7 - I V' LA', ' 2......, 16 2022
Sentenza Cassazione n. 05524/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris