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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07477/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7702/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 2019 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune di Fiuggi (FR), in persona del legale rappresentante protempore,-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.5244/2018 depositata il 24/7/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7702/2019Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 7477/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

Dalla sentenza impugnata risulta che il Comune di Fiuggi (FR) notificò aSeven 2019 S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) l’avviso di accertamento n.640/2015, con il quale si addebitava l’omessa denuncia di occupazione el’omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2012 per il possesso diuna struttura amovibile denominata “[OSCURATO:PERSONA]”.L’avviso fu impugnato dalla società contribuente ed il ricorso respinto.Stessa sorte seguì anche l’appello.Il giudice del merito chiarì, quanto all’invocata disapplicazione deiregolamenti TARSU, che il motivo formulato fosse generico e privo deirequisiti indicati dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992.

Era nella specieomessa l’indicazione relativa allo specifico atto e lo specifico vizio dilegittimità che, in ipotesi, avrebbe viziato tale atto.

Si aggiunge che,comunque, tali elementi non fossero ricavabili nella misura necessaria dalcomplesso dell’atto di impugnazione.Si osservò che la società non potesse usufruire delle agevolazioni di cuiagli artt. 62 e 66 del d.lgs. n. 507/1993, non avendo nella denunciaoriginaria indicato elementi che le consentissero di richiedere il regimeparticolare, né lo aveva fatto con la specifica richiesta di variazione.

Inrelazione, poi, alle dimensioni, si chiarì che la certificazione prodotta dalComune dimostrava un’estensione differente da quella invocata nell’atto diappello.del giudice amministrativo e che il potere di disapplicazione riconosciuto algiudice tributario non potesse essere esercitato se l’atto indicato qualeviziato non fosse stato investito da specifici e comprovati motivi diimpugnazione dedotti dal contribuente.

Nello specifico, la ricorrente si eralimitata ad indicare la necessità di procedere all’affidamento del servizio diriscossione mediante gare e procedure di evidenza pubblica senza,Numero registro generale 7702/2019Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 7477/2026Data pubblicazione 29/03/2026tuttavia, indicare il vizio che avrebbe inficiato la specifica procedura diaffidamento alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Avverso la predetta decisione ricorre la società contribuente con quattromotivi.Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 53 del d.lgs. n.507/1993, nonché degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, all.

E,nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 62-66 del d.lgs. n.507/1993.Con la seconda censura, si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 62-66 del d.lgs. n. 507/1993.Il giudice avrebbe errato laddove ha ritenuto che vi fosse stata unacarenza di comunicazione circa la misura delle aree coperte e circa la noncorrispondenza fra i numeri indicati in appello e le risultanze dell’enteimpositore.Con la terza censura, si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione al calcolo delle areescoperte.Con la quarta censura, si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.Avrebbe errato il giudice di merito nel sostenere che non fosse statasollevata specifica doglianza da cui deriverebbe l’illegittimitàdell’affidamento del servizio alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che avrebbefondato il suo obbligo di pronunciarsi in merito.2.

Preliminarmente, si osserva che le parti hanno dato atto che laposizione tributaria oggetto del presente ricorso è stata definita medianteadesione da parte della ricorrente alla definizione agevolata, conconseguente rinuncia accettata dalla controricorrente.Numero registro generale 7702/2019Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 7477/2026Data pubblicazione 29/03/2026Conseguentemente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., il giudizio vadichiarato estinto con la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.Vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n.10140/2020).Numero registro generale 7702/2019Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 7477/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*TARSU TIAGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteTARESValeria [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]d.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessio [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCarmela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAnnachiara [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7702/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 2019 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune di Fiuggi (FR), in persona del legale rappresentante protempore,-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.5244/2018 depositata il 24/7/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7702/2019Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 7477/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

Dalla sentenza impugnata risulta che il Comune di Fiuggi (FR) notificò aSeven 2019 S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) l’avviso di accertamento n.640/2015, con il quale si addebitava l’omessa denuncia di occupazione el’omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2012 per il possesso diuna struttura amovibile denominata “[OSCURATO:PERSONA]”.L’avviso fu impugnato dalla società contribuente ed il ricorso respinto.Stessa sorte seguì anche l’appello.Il giudice del merito chiarì, quanto all’invocata disapplicazione deiregolamenti TARSU, che il motivo formulato fosse generico e privo deirequisiti indicati dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992.

Era nella specieomessa l’indicazione relativa allo specifico atto e lo specifico vizio dilegittimità che, in ipotesi, avrebbe viziato tale atto.

Si aggiunge che,comunque, tali elementi non fossero ricavabili nella misura necessaria dalcomplesso dell’atto di impugnazione.Si osservò che la società non potesse usufruire delle agevolazioni di cuiagli artt. 62 e 66 del d.lgs. n. 507/1993, non avendo nella denunciaoriginaria indicato elementi che le consentissero di richiedere il regimeparticolare, né lo aveva fatto con la specifica richiesta di variazione.

Inrelazione, poi, alle dimensioni, si chiarì che la certificazione prodotta dalComune dimostrava un’estensione differente da quella invocata nell’atto diappello.del giudice amministrativo e che il potere di disapplicazione riconosciuto algiudice tributario non potesse essere esercitato se l’atto indicato qualeviziato non fosse stato investito da specifici e comprovati motivi diimpugnazione dedotti dal contribuente.

Nello specifico, la ricorrente si eralimitata ad indicare la necessità di procedere all’affidamento del servizio diriscossione mediante gare e procedure di evidenza pubblica senza,Numero registro generale 7702/2019Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 7477/2026Data pubblicazione 29/03/2026tuttavia, indicare il vizio che avrebbe inficiato la specifica procedura diaffidamento alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Avverso la predetta decisione ricorre la società contribuente con quattromotivi.Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 53 del d.lgs. n.507/1993, nonché degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, all.

E,nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 62-66 del d.lgs. n.507/1993.Con la seconda censura, si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 62-66 del d.lgs. n. 507/1993.Il giudice avrebbe errato laddove ha ritenuto che vi fosse stata unacarenza di comunicazione circa la misura delle aree coperte e circa la noncorrispondenza fra i numeri indicati in appello e le risultanze dell’enteimpositore.Con la terza censura, si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione al calcolo delle areescoperte.Con la quarta censura, si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.Avrebbe errato il giudice di merito nel sostenere che non fosse statasollevata specifica doglianza da cui deriverebbe l’illegittimitàdell’affidamento del servizio alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che avrebbefondato il suo obbligo di pronunciarsi in merito.2.

Preliminarmente, si osserva che le parti hanno dato atto che laposizione tributaria oggetto del presente ricorso è stata definita medianteadesione da parte della ricorrente alla definizione agevolata, conconseguente rinuncia accettata dalla controricorrente.Numero registro generale 7702/2019Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 7477/2026Data pubblicazione 29/03/2026Conseguentemente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., il giudizio vadichiarato estinto con la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.Vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n.10140/2020).

P.Q.MDichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensatra le parti le spese giudiziali.Così deciso in Roma, il 27/2/2026Il PresidenteGiuseppe Lo SardoP.Q.MDichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensatra le parti le spese giudiziali.Così deciso in Roma, il 27/2/2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7702/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 2019 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune di Fiuggi (FR), in persona del legale rappresentante protempore,-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.5244/2018 depositata il 24/7/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7702/2019Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 7477/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Dalla sentenza impugnata risulta che il Comune di Fiuggi (FR) notificò aSeven 2019 S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) l’avviso di accertamento n.640/2015, con il quale si addebitava l’omessa denuncia di occupazione el’omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2012 per il possesso diuna struttura amovibile denominata “[OSCURATO:PERSONA]”.L’avviso fu impugnato dalla società contribuente ed il ricorso respinto.Stessa sorte seguì anche l’appello.Il giudice del merito chiarì, quanto all’invocata disapplicazione deiregolamenti TARSU, che il motivo formulato fosse generico e privo deirequisiti indicati dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. Era nella specieomessa l’indicazione relativa allo specifico atto e lo specifico vizio dilegittimità che, in ipotesi, avrebbe viziato tale atto. Si aggiunge che,comunque, tali elementi non fossero ricavabili nella misura necessaria dalcomplesso dell’atto di impugnazione.Si osservò che la società non potesse usufruire delle agevolazioni di cuiagli artt. 62 e 66 del d.lgs. n. 507/1993, non avendo nella denunciaoriginaria indicato elementi che le consentissero di richiedere il regimeparticolare, né lo aveva fatto con la specifica richiesta di variazione. Inrelazione, poi, alle dimensioni, si chiarì che la certificazione prodotta dalComune dimostrava un’estensione differente da quella invocata nell’atto diappello.del giudice amministrativo e che il potere di disapplicazione riconosciuto algiudice tributario non potesse essere esercitato se l’atto indicato qualeviziato non fosse stato investito da specifici e comprovati motivi diimpugnazione dedotti dal contribuente. Nello specifico, la ricorrente si eralimitata ad indicare la necessità di procedere all’affidamento del servizio diriscossione mediante gare e procedure di evidenza pubblica senza,Numero registro generale 7702/2019Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 7477/2026Data pubblicazione 29/03/2026tuttavia, indicare il vizio che avrebbe inficiato la specifica procedura diaffidamento alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Avverso la predetta decisione ricorre la società contribuente con quattromotivi.Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 53 del d.lgs. n.507/1993, nonché degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, all. E,nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 62-66 del d.lgs. n.507/1993.Con la seconda censura, si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 62-66 del d.lgs. n. 507/1993.Il giudice avrebbe errato laddove ha ritenuto che vi fosse stata unacarenza di comunicazione circa la misura delle aree coperte e circa la noncorrispondenza fra i numeri indicati in appello e le risultanze dell’enteimpositore.Con la terza censura, si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione al calcolo delle areescoperte.Con la quarta censura, si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.Avrebbe errato il giudice di merito nel sostenere che non fosse statasollevata specifica doglianza da cui deriverebbe l’illegittimitàdell’affidamento del servizio alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che avrebbefondato il suo obbligo di pronunciarsi in merito.2. Preliminarmente, si osserva che le parti hanno dato atto che laposizione tributaria oggetto del presente ricorso è stata definita medianteadesione da parte della ricorrente alla definizione agevolata, conconseguente rinuncia accettata dalla controricorrente.Numero registro generale 7702/2019Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 7477/2026Data pubblicazione 29/03/2026Conseguentemente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., il giudizio vadichiarato estinto con la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.Vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n.10140/2020).Numero registro generale 7702/2019Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 7477/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*TARSU  TIAGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteTARESValeria [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]d.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessio [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCarmela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAnnachiara [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7702/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 2019 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune di Fiuggi (FR), in persona del legale rappresentante protempore,-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.5244/2018 depositata il 24/7/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7702/2019Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 7477/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Dalla sentenza impugnata risulta che il Comune di Fiuggi (FR) notificò aSeven 2019 S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) l’avviso di accertamento n.640/2015, con il quale si addebitava l’omessa denuncia di occupazione el’omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2012 per il possesso diuna struttura amovibile denominata “[OSCURATO:PERSONA]”.L’avviso fu impugnato dalla società contribuente ed il ricorso respinto.Stessa sorte seguì anche l’appello.Il giudice del merito chiarì, quanto all’invocata disapplicazione deiregolamenti TARSU, che il motivo formulato fosse generico e privo deirequisiti indicati dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. Era nella specieomessa l’indicazione relativa allo specifico atto e lo specifico vizio dilegittimità che, in ipotesi, avrebbe viziato tale atto. Si aggiunge che,comunque, tali elementi non fossero ricavabili nella misura necessaria dalcomplesso dell’atto di impugnazione.Si osservò che la società non potesse usufruire delle agevolazioni di cuiagli artt. 62 e 66 del d.lgs. n. 507/1993, non avendo nella denunciaoriginaria indicato elementi che le consentissero di richiedere il regimeparticolare, né lo aveva fatto con la specifica richiesta di variazione. Inrelazione, poi, alle dimensioni, si chiarì che la certificazione prodotta dalComune dimostrava un’estensione differente da quella invocata nell’atto diappello.del giudice amministrativo e che il potere di disapplicazione riconosciuto algiudice tributario non potesse essere esercitato se l’atto indicato qualeviziato non fosse stato investito da specifici e comprovati motivi diimpugnazione dedotti dal contribuente. Nello specifico, la ricorrente si eralimitata ad indicare la necessità di procedere all’affidamento del servizio diriscossione mediante gare e procedure di evidenza pubblica senza,Numero registro generale 7702/2019Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 7477/2026Data pubblicazione 29/03/2026tuttavia, indicare il vizio che avrebbe inficiato la specifica procedura diaffidamento alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Avverso la predetta decisione ricorre la società contribuente con quattromotivi.Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 53 del d.lgs. n.507/1993, nonché degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, all. E,nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 62-66 del d.lgs. n.507/1993.Con la seconda censura, si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 62-66 del d.lgs. n. 507/1993.Il giudice avrebbe errato laddove ha ritenuto che vi fosse stata unacarenza di comunicazione circa la misura delle aree coperte e circa la noncorrispondenza fra i numeri indicati in appello e le risultanze dell’enteimpositore.Con la terza censura, si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione al calcolo delle areescoperte.Con la quarta censura, si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.Avrebbe errato il giudice di merito nel sostenere che non fosse statasollevata specifica doglianza da cui deriverebbe l’illegittimitàdell’affidamento del servizio alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che avrebbefondato il suo obbligo di pronunciarsi in merito.2. Preliminarmente, si osserva che le parti hanno dato atto che laposizione tributaria oggetto del presente ricorso è stata definita medianteadesione da parte della ricorrente alla definizione agevolata, conconseguente rinuncia accettata dalla controricorrente.Numero registro generale 7702/2019Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 7477/2026Data pubblicazione 29/03/2026Conseguentemente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., il giudizio vadichiarato estinto con la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.Vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n.10140/2020). P.Q.MDichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensatra le parti le spese giudiziali.Così deciso in Roma, il 27/2/2026Il PresidenteGiuseppe Lo SardoP.Q.MDichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensatra le parti le spese giudiziali.Così deciso in Roma, il 27/2/2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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