CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 32579/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27601/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- COMUNE VILLALAGO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 45 B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DEL L'AQUILA n. 1688/2017 depositata il 20/09/2017. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere R.G.N.27601/2017 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2017n.27601 sez. S2 - ud. 07/11/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso. Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per parte controricorrente che ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del Prefetto dell’Aquila del 14 agosto 1927 erano stati espropriati per pubblica utilità terreni appartenenti al Comune di Villalago in favore di Ferrovie dello Stato, per l’esecuzione di impianti idroelettrici. Sui medesimi terreni il 22 dicembre 2000 veniva effettuata una verifica demaniale, che ne accertava la persistente natura civica; gli stessi fondi erano successivamente acquistati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., insieme al diritto di utilizzo di altri, anch’essi ritenuti di uso civico. Peraltro, dopo la stipulazione del contratto inter partes 24 gennaio 2008 , [OSCURATO:PERSONA] veniva a conoscenza che tutti i predetti terreni - già oggetto di espropriazione per pubblica utilità –appartenevano in realtà alla stessa società, sorta dalla scissione di Enel, che era a sua volta avente causa di Ferrovie dello Stato. Tanto premesso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. citava in giudizio il Comune di Villalago per ottenere l’annullamento o la declaratoria di nullità del contratto per errore essenziale, con la restituzione delle somme corrisposte a controparte. 2. Consentenza n. 147/14 i l Tribunale di Sulmona rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del Comune di Villalago ed in accoglimento della domanda riconvenzionale Ric. 2017n.27601 sez. S2 - ud. 07/11/2023 condannava la società attrice al pagamento di € 102.931,18 a titolo di canoni maturati e maturandi. 3.Su gravame della società soccombente, la Corte d’appello di L’Aquila confermavala sentenza di primo grado. 3.1 La Corte territoriale osservava che il decreto del 14 agosto 1927, invocato dall’appellante, in realtà costituivasoltanto un diritto reale di godimento sui beni controversi, la cui proprietà sarebbe stata confermata in capo al Comune di Villalago, pur vincolata agli usi civici. In ogni caso la natura demaniale avrebbe escluso qualunque ipotesi di alienabilità, in assenza di preventiva sclassificazione, da cui solo avrebbe potuto discendere la perdita della destinazione in proprietà collettiva. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza, affidandosi a ottomotivi. 5. Il Comune di Villalago ha resistito concontroricorso. 6. Il giudizio è stat o fissato per la discussione all’udienza pubblica del 3 novembre 2022 . All’esito di tale udienza il collegio ha ritenuto punto dirimente del giudizio l’esame del quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto la verifica della necessarietà del previo decreto di sdemanializzazione rispetto alla espropriazione per pubblica utilità, operata all’epoca attraverso un provvedimento prefettizio. La questione, che nell’impostazione della sentenza impugnata costituisce un’autonoma ratio decidendi, non è stata finora affrontata funditus da pronunzie di legittimità. Su analoga fattispecie, la seconda sezione all’udienza del 13 settembre 2022 - con ordinanza n. 34460 depositata il 23 novembre 2022 – ha disposto la rimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’adozione dei provvedimenti del caso, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c. Ric. 2017n.27601 sez. S2 - ud. 07/11/2023 7. La citata questione, ritenuta di massima di particolare importanza, è stata rimessa dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente alle Sezioni unite, come già verificatosi in dipendenza dalla su citata ordinanza interlocutoria n. 34460/2022. 8. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 12571 del 2023 hanno rigettato il quarto motivo di ricorso rimettendo l’esame degli altri motivi del ricorso alla Seconda Sezione civile, a cui è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio svoltosi dinanzi alle Sezioni unite. 9. In prossimità dell’odierna udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378c.p.c. 10. Il Procuratore Generale ha concluso, sollecitando il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso la prima censura , l a ricorrent e contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,112 e 324 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. Afferma che, in primo grado, il thema decidendum si incentrava sulla possibilità che i terreni di uso civico potessero essere espropriati per pubblica utilità, pur in assenza di un provvedimento di mutamento di destinazione, né il Comune avrebbe contestato che il decreto prefettizio avesse natura espropriativa, tanto che la domanda attorea era stata respinta sul presupposto dell’illegittimità del decreto di espropriazione. In appello le posizioni erano rimaste immutate, ma la Corte aveva inopinatamente negato la natura di decreto di espropriazione al provvedimento prefettizio, incorrendo così nei vizi di ultra - petizione e. violazione del principio del contraddittorio.Ric. 2017n.27601 sez. S2 - ud. 07/11/2023 2. Con il secondo mezzo d’impugnazione, articolato in una pluralità di lagnanze, la ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362-1371 c.c. e della l. 25 giugno 1865 n. 2359, ex art. 360 n. 3 c.p.c., oltre che la violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Lamenta che l’interpretazione del provvedimento prefettizio non sarebbe stata fatta in base alle norme allora vigenti e che l’atto sarebbe stato emesso in esito al procedimento di espropriazione per pubblica utilità, perfezionato in tutte le sue fasi. La situazione di fatto avrebbe dimostrato inequivocabilmente che l’intenzione della P.A. era quella di espropriare i terreni e che il provvedimento avrebbe avuto natura ed effetti espropriativi. 3.Mediante il terzo rilievo, la ricorrent e denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 832 ss., 957 ss., 978-1026 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., omessa valutazione di una circostanza decisiva ai fini del giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. Affermache il riferimento ad un diritto reale di godimento generico sarebbe stato illegittimo, stante la tipicità degli stessi ed avrebbe altresì impedito di comprendere quale o quali diritti fossero rimasti in capo al Comune di Villalago. 4. La quarta doglianza si appunta sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 12 prel. in relazione all’art. 12 l. 1766/1927, degli artt. 15 e 29 R.D. n. 332/28, 52 l. n. 2359/1865, 4 D.P.R. n. 327/01, oltre che sulla violazione dell’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente assimilato i beni di uso civico ai beni demaniali, tanto più che né la legge sugli usi civici né la legge in materia di espropriazione per pubblica Ric. 2017n.27601 sez. S2 - ud. 07/11/2023 utilità avrebbero escluso dall’espropriazione le terre di uso pubblico, anche senza necessità di un preventivo provvedimento di mutamento della destinazione. 5. La quinta censura si focalizza sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 324 c.p.c., dell’art. 12 l. 1766/1927, degli artt. 15, 29 e 41 R.D. n. 332/28, 52 l. n. 2359/1865, 3 l. n. 25/88, oltre che sulla violazione degli artt. 156 e 183 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.In buona sostanza, secondo la ricorrente, la Corte abruzzese avrebbe erroneamente affermato il passaggio in giudicato dell’accertamento incidentale circa la Verifica demaniale del 22 dicembre 2000, da effettuare al fine della disapplicazione di un atto amministrativo. Rileva la Corte chele conclusioni dell’appellante – trascritte nella sentenza impugnata – riportano testualmente: “ accertato che la cd. Verifica demaniale per il Comune di Villalago 22 dicembre 2000 del geom. Accili..non è stata ritualmente approvata né ritualmente notificata e che è affetta da vizi nel procedimento e nelle conclusioni, proceda alla sua disapplicazione ex art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all.E”. In più, nella discussione del 2° motivo di appello, era affermato: “..va ribadito che il procedimento e l’atto di approvazione della Verifica sono di per sé illegittimi, e quindi da disapplicare, per il risultato abnorme al quale sono pervenuti, che le terre espropriate siano del cd. Demanio civico”. Non si può dunque affermare – come la sentenza impugnata - che la mancata censura della ratio decidendi circa la legittimità della verifica sotto il profilo della sua carente approvazione da parte della Regione Abruzzo abbia determinato il passaggio in giudicato della legittimità dell’accertamento medesimo, posto che, Ric. 2017n.27601 sez. S2 - ud. 07/11/2023 in ogni caso, il tenore della doglianza e l’istanza, in sede di precisazione delle conclusioni, erano volti a rimettere in discussione tutte le valutazioni fatte dal primo giudice. Essendo inoltre quello in discussione un accertamento incidentale, giova osservare che, in punto di diritto, non può formarsi ungiudicato implicito sull'accertamento incidentale della legittimità di un atto amministrativo, ove sia impugnata la pronuncia di merito (Sez. 1 n. 14055 del 18 giugno 2007; Sez. 1, n. 5263 del 29 maggio 1999). 6. Con la sesta doglianza, [OSCURATO:PERSONA] assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. 1766/1927, degli artt. 15, 29 e 41 R.D. n. 332/28, 52 l. n. 2359/1865, oltre che degli artt. 145 c.c. e 156 c.p.c., 112 c.p.c. 3 l. n. 25/88, 156 e 183 c.p.c.,ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto la notifica della Verifica 22 dicembre 2000 regolare o comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, benché la comunicazione fosse stata inviata a [OSCURATO:PERSONA] presso un ufficio di [OSCURATO:PERSONA] benché i beni oggetto della verifica fossero di proprietà di un soggetto giuridico diverso, [OSCURATO:PERSONA]. 7. La settima censura si appunta sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1350, 1418, 832 e ss, 1418 e ss. nonché 1425 ss.c.c. e dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c. La ricorrente sottolinea che, pur ritenendo che l’atto di espropriazione abbia in realtà trasferito solo un diritto reale di godimento, sarebbe comunque stata necessaria la forma scritta per la rinuncia a tale diritto.Ric. 2017n.27601 sez. S2 - ud. 07/11/2023 8. Con l’ottava lagnanza, laricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la sentenza impugnata liquidato le spese di lite anche per la fase istruttoria/trattazione che non vi era stata. 9. Il collegio ritiene che la sentenza delle Sezioni Unite n. sentenza n. 12571 del 2023 che ha rigettato il quarto motivo di ricorso determini l’inammissibilità dei restanti motivi fino al settimo i quali non possono più essere scrutinati, essendo la sentenza impugnata sorretta da un’autonoma ratio decidendi che di per sé è idonea a giustificare la decisione adottata. Come già evidenziato nell’ordinanza interlocutoria, infatti, la questione avente ad oggetto la verifica della necessarietà del previo decreto di sdemanializzazione rispetto alla espropriazione per pubblica utilità, operata all’epoca attraverso un provvedimentoprefettizio ha carattere dirimente per la risoluzione della presente controversia. Dalla risposta circa l’obbligatorietà o no della previa sdemanializzazione dipende l’accertamento circa la legittimità dell’esproprio in favore delle Ferrovie dello Stato e, dunque,in ultima analisi la sussistenza della proprietà dei fondi in capo all’avente causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel momento in cui quest’ultima concludeva il contratto di acquisto del 24 gennaio 2008 con il Comune di Villalago. La statuizione circa l’assimilazione dei terreni gravati da uso civico a quelli demaniali, infatti, nell’impostazione della sen tenza impugnata costituisce un’autonoma ratio decidendi che esclude in radice qualsivoglia ipotesi di alienabilità in assenza di preventiva classificazione e nei limiti e modi previsti dalla legge da cui sola può discendere la Ric. 2017n.27601 sez. S2 - ud. 07/11/2023 perdita della loro destinazione in proprietà collettiva di una comunità di abitanti. Le Sezioni Unite, giova ribadirlo in questa sede, hanno ritenuto che,i beni gravati da uso civico di dominio collettivo sono assimilabili a quelli demaniali (costituendone – secondo alcuni indirizzi - una particolare categoria) sicché l’approdo ermeneutico, in relazione al loro regime giuridico rispetto al provvedimento di espropriazione non può che essere lo stesso, nel senso che l’esperimento della procedura espropriativa per pubblica utilità, affinché possa essere ritenuta legittima, deve essere proceduta dalla preventiva “sdemanializzazione” di siffatti tipi di beni. Pertanto la “sdemanializzazione degli usi civici collettivi” non può verificarsi - “mediatamente” - direttamente con l’esecuzione di una procedura di espropriazione per pubblica utilità e ciò anche in virtù della ragione di fondo che, a fronte della garanzia della quale godono gli interessi primari della persona (anche nella forma della soggettività collettiva, propriamente tutelata dalla disciplina degli usi civici “in re propria”), nessuno spazio può considerarsi aperto a valutazioni discrezionali di autorità amministrative o, comunque, esercenti attività di corrispondente natura, potendo e dovendo esse operare nella più stretta osservanza delle norme e dei criteri prefissati dalla legge; il che induce a configurare i relativi provvedimenti come atti vincolati, ovvero adottabili con mera efficacia esecutiva, in virtù della funzione peculiarmente assolta. La “sdemanializzazione” deve, quindi, realizzarsi tramite le procedure e sulla base dei criteri individuati dalla legge per ciascuna categoria di beni pubblici e non attraverso una mera comparazione di interessi pubblici connessi all’utilizzazione del Ric. 2017n.27601 sez. S2 - ud. 07/11/2023 bene attuata dall’autorità espropriante secondo le regole del diritto amministrativo comune. Le Sezioni Unite hannoquindi affermato il principio in virtù del quale i diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce, essendo, perciò, necessario, per l’attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il citato decreto espropriativo che implichi l’estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull’indennità di espropriazione. Ne consegue che, con riferimento alla controversia in questione, deve ritenersi conforme a diritto l’impugnata sentenza della Corte di appello dell’Aquila, con cui è stato affermato il principio in base al quale la natura demaniale dei terreni assoggettati ad uso civico “in re propria” esclude in radice qualsivoglia ipotesi di alienabilità in assenza di preventiva sclassificazione – nei limiti e modi previsti dalla legge e da considerarsi eccezionale rispetto al regime ordinario che qualifica detti beni come indisponibili – da cui solo può discendere la perdita della loro destinazione in proprietà collettiva di una comunità di abitanti. 10. I l rigetto del quarto motivo di ricorso rende inammissibili in quanto irrilevant i gli altri motivi relativi all’interpretazione del decreto di esproprio e alla legittimità della verificademaniale.Ric. 2017n.27601 sez. S2 - ud. 07/11/2023 Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima "ratio decidendi", esamini ed accolga anche una seconda "ratio", al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della "potestas iudicandi", atteso che l'art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse "rationes decidendi", distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l'inammissibilità o l’infondatezza del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o infondata ( ex plurimis Sez.1, Ord. n. 18119 del 2020; Sez. 6 - 5 , Ord. n. 9752 del 2017). 11. Resta da esaminare l’ottavo motivo di ricorso che attiene alla liquidazione delle spese del giudizio di appello anche per la fase istruttoria o di trattazione che invece non vi sarebbe stata. 11.1 L’ottavomotivo di ricorso è inammissibile. Come evidenziato dal P.G. nelle sue conclusioni la censura difetta di specificità in quanto si nega l'esistenza di un'effettiva trattazione senza dar conto specifico dell'iter del giudizio di appello, delle udienze svolte e delle attività espletate, inoltre il comune resistente indica l'esistenza di una specifica udienza dedicata alla trattazione dell'appello in data 8 luglio 2015.Ric. 2017n.27601 sez. S2 - ud. 07/11/2023 D’altra parte, in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Sez. 2- , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02) mentre la fase di trattazione come evidenziato dal P.G. è ineludibile. 12 In definitiva il ricorso va rigettato. 13. Si giustifica la compensazione delle spese relative al giudizio di legittimità, in considerazione della novità delle questioni e della pronuncia delle Sezioni Unite sopravvenuta nel corso del presente giudizio. 14. La Corte da altresì atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso anche con riferimento al quarto motivo già rigettato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12571 del 2023 e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterior