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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:T:2024:677
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 1° ottobre 2024 ( * ) « Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Direttiva 2014/49/UE – Richiesta di autorizzazione della riduzione del livello-obiettivo dei mezzi finanziari disponibili del sistema di garanzia dei depositi per le banche cooperative e le casse rurali presso il Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA] – Atto non impugnabile con ricorso – Irricevibilità » Nella causa T‑1070/23, Federazione Italiana delle Banche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) , con sede in Roma (Italia), e altre ricorrenti le cui denominazioni sono riportate in allegato ( 1 ), rappresentate da A. Pera e F. Salerno, avvocati, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da D. Triantafyllou e P. Messina, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da

I. Nõmm, presidente, G. Steinfatt (relatrice) e D. Kukovec, giudici, cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, in particolare: – il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 novembre 2023; – l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2024; – le osservazioni delle ricorrenti sull’eccezione di irricevibilità depositate presso la cancelleria del Tribunale l’8 marzo 2024; – le istanze di intervento della Repubblica italiana, della [OSCURATO:PERSONA], degli altri istanti le cui denominazioni sono riportate in allegato ( 2 ), nonché del Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA], depositate presso la cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 2024, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, le ricorrenti, Federazione Italiana delle Banche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e dodici banche di credito cooperativo e casse rurali italiane, chiedono l’annullamento della lettera della Commissaria per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’unione dei mercati dei capitali, dell’8 marzo 2023, indirizzata al Ministro dell’Economia e delle Finanze italiano e recante il riferimento [OSCURATO:PERSONA](2023)1696845 (in prosieguo: la «lettera controversa»).

Fatti 2 Le ricorrenti sono dodici banche di credito cooperativo e casse rurali italiane nonché la [OSCURATO:PERSONA], la quale è l’associazione di rappresentanza che tutela e promuove gli interessi delle banche di credito cooperativo. [OSCURATO:PERSONA] annovera 219 banche associate, su un totale di 227 banche di credito cooperativo. 159 banche di credito cooperativo, enumerate al punto 2 dell’atto introduttivo, hanno conferito procura alla [OSCURATO:PERSONA] per proporre il presente ricorso in nome e per conto loro. 3 Le banche ricorrenti e i membri della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aderiscono al Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «Fondo»), che è uno dei due sistemi di garanzia dei depositi esistenti in Italia. 4 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 2014, L 173, pag. 149) prevede che ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio siano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi. 5 Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/49, i mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi derivano dai contributi che devono essere versati dai loro membri almeno annualmente.

Secondo il paragrafo 2, primo comma, di detto articolo 10, gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un sistema di garanzia dei depositi raggiungano quantomeno un livello-obiettivo dello 0,8% dell’importo dei depositi coperti dei suoi membri.

Conformemente a tale direttiva, per le banche aderenti al Fondo, i contributi sono attualmente calcolati sulla base di un livello-obiettivo pari allo 0,8% dei depositi coperti. 6 L’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49 consente agli Stati membri di autorizzare, previa approvazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e se sono soddisfatte determinate condizioni, un livello-obiettivo minimo inferiore al livello-obiettivo dello 0,8%; tale livello-obiettivo ridotto non può essere inferiore allo 0,5% dei depositi coperti. 7 Il 19 luglio 2021 il Fondo ha richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia una riduzione del livello-obiettivo dei contributi dallo 0,8 allo 0,5%. 8 Il 21 ottobre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha informato il Fondo di aver trasmesso una richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze a cui spetta accordare la riduzione del livello-obiettivo dei contributi, previa approvazione della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 96.1, comma 3, del decreto legislativo del 1º settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (supplemento ordinario alla GURI n. 230, del 30 settembre 1993), come modificato e integrato, che costituisce la trasposizione letterale nell’ordinamento italiano di detto articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49. 9 Con lettera del 15 dicembre 2022 indirizzata alla Commissaria per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’unione dei mercati dei capitali (in prosieguo: la «Commissaria»), il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha chiesto l’approvazione di una riduzione del livello-obiettivo dei contributi a detto Fondo dallo 0,8 allo 0,5%, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49. 10 L’8 marzo 2023 la Commissaria ha risposto, con la lettera controversa, che i suoi servizi erano giunti alla conclusione che le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49 non erano soddisfatte.

La lettera controversa era corredata da un allegato contenente un’analisi dettagliata.

Conclusioni delle parti 11 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare la lettera controversa; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 12 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto irricevibile; – condannare le ricorrenti alle spese. 13 Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia respingere l’eccezione di irricevibilità.

In diritto 14 Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. 15 Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto alla luce degli atti di causa e decide, a norma di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento. 16 [OSCURATO:PERSONA] fonda la sua eccezione di irricevibilità su tre motivi. 17 In primo luogo, essa sostiene che la lettera controversa non è un atto impugnabile.

In secondo luogo, deduce che le ricorrenti non sono legittimate ad agire sulla base del rilievo che la lettera controversa, da un lato, non le riguarda direttamente e, dall’altro, non le riguarda individualmente.

In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le ricorrenti non abbiano interesse ad agire. 18 [OSCURATO:PERSONA] considera che la lettera non sia un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in quanto la stessa, a suo avviso, ha lo scopo di informare il suo interlocutore dell’interpretazione data alla direttiva dai servizi della [OSCURATO:PERSONA], e non di determinare la posizione giuridica della Repubblica italiana, né, a maggior ragione, quella delle banche ricorrenti. 19 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la Commissaria non intendeva esprimere la volontà della [OSCURATO:PERSONA] in modo giuridicamente vincolante, bensì inviare una lettera per interloquire con lo Stato membro prima di avviare l’ iter formale per l’adozione di una decisione negativa.

Ciò risulterebbe in particolare dal fatto che, nella lettera controversa, la Commissaria invita il Ministro a chiedere chiarimenti al capo unità facente funzioni dell’unità competente.

Inoltre, la lettera farebbe riferimento ai servizi della [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che alla [OSCURATO:PERSONA] quale istituzione dell’Unione.

Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto esprimere direttamente un rifiuto con effetti giuridici nei confronti dello Stato italiano, avrebbe emanato, in sede collegiale, una decisione di esecuzione simile alla decisione C (2022) 6175 final adottata, sulla base dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49, per la Francia il 1º settembre 2022, ma con esito negativo. 20 Le ricorrenti contestano gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e ritengono che la lettera controversa sia un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 21 In primo luogo, secondo le ricorrenti, l’interpretazione della lettera controversa fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] fraintenderebbe l’ iter procedimentale previsto all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49.

Il procedimento per ottenere la riduzione del livello-obiettivo consterebbe di due fasi, l’una spettante alle autorità nazionali e l’altra spettante alla [OSCURATO:PERSONA].

Nella fase nazionale, il Fondo avrebbe presentato un’istanza alle autorità italiane, che l’avevano accolta, in quanto avevano ritenuto che fossero soddisfatte le condizioni per concedere la riduzione del livello-obiettivo.

La fase dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe iniziata con la richiesta di autorizzazione presentata dalle autorità italiane alla [OSCURATO:PERSONA].

La lettera si inserirebbe quindi in tale fase procedimentale in quanto atto di diniego della prescritta approvazione, poiché tale fase procedimentale non prevederebbe alcun momento di interlocuzione tra lo Stato membro richiedente e la [OSCURATO:PERSONA] alla quale spetta soltanto concedere la sua approvazione o non concederla. 22 In secondo luogo, basandosi sulla giurisprudenza del Tribunale, le ricorrenti sostengono che l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] non è rilevante, in quanto la lettera utilizza formule dal contenuto oggettivamente chiaro, destinate ad esprimere inequivocabilmente la definitività dell’accertamento.

Se fosse dirimente l’intenzione del redattore, si lascerebbe a un elemento puramente soggettivo la determinazione di ciò che costituisce un atto impugnabile, il che pregiudicherebbe gravemente il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. 23 In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che la ricevibilità di un ricorso di annullamento deve essere valutata in base alla sostanza dell’atto impugnato, mentre la forma dell’atto è irrilevante.

Secondo le ricorrenti, anche se si ammettesse la rilevanza della forma, la lettera presenterebbe caratteristiche piuttosto tipiche di un atto impugnabile, in quanto è datata, riporta l’intestazione della [OSCURATO:PERSONA] e della Commissaria nonché il numero di riferimento [OSCURATO:PERSONA], è firmata dalla Commissaria ed è corredata da un elenco di nove funzionari della [OSCURATO:PERSONA]. 24 La lettera non avrebbe la veste di un «messaggio informale».

La terminologia utilizzata escluderebbe chiaramente la possibilità di applicare l’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49 – come nella frase seguente: «I miei servizi hanno determinato che le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva [2014/49] non sono rispettate nel caso del [Fondo] e dell’Italia più in generale».

La lettera non utilizzerebbe formule dubitative o frasi che consentano di interpretarla come una decisione non definitiva.

Nell’ultimo paragrafo della lettera, la [OSCURATO:PERSONA] metterebbe i suoi servizi a disposizione per fornire ulteriori informazioni, senza menzionare la possibilità di discutere dell’esito del procedimento e non certo per modificare la decisione adottata, che sarebbe considerata irrevocabile dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi servizi.

Le formule di diniego utilizzate nell’allegato, secondo le quali la Repubblica italiana non soddisfa né il criterio A in alcuno degli scenari né il criterio B, sarebbero molto chiare. 25 Le ricorrenti aggiungono che, nonostante la divergenza tra la forma della lettera controversa e quella scelta dalla [OSCURATO:PERSONA] per la sua decisione sulla domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49, la lettera controversa apparirebbe strutturata come un atto definitivo e idoneo ad esprimere in modo vincolante la volontà della [OSCURATO:PERSONA] sul caso in esame.

Poiché, nell’impianto sistematico della direttiva 2014/49, l’articolo 10, paragrafo 6, costituisce un’eccezione alla regola del livello-obiettivo, sarebbe del tutto logico che l’approvazione richieda una forma particolare, mentre, al contrario, poiché il diniego conferma lo status quo ante , la logica vuole che esso non sia soggetto a particolari requisiti di forma. 26 Secondo una giurisprudenza costante, sono considerati atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni ed intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti (v. ordinanza del 14 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑101/21 e T‑213/21, non pubblicata, EU:T:2022:571, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). 27 Quando si tratti di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, e in particolare al termine di un procedimento interno, in linea di principio, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione interessata al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (v. ordinanza del 14 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑101/21 e T‑213/21, non pubblicata, EU:T:2022:571, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). 28 La situazione sarebbe differente solamente se gli atti o le decisioni, adottati nel corso della fase preparatoria, costituissero essi stessi il momento conclusivo di un procedimento speciale distinto da quello attraverso il quale l’autore dell’atto perviene ad adottare la decisione nel merito (v. ordinanza del 14 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑101/21 e T‑213/21, non pubblicata, EU:T:2022:571, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 29 Benché il provvedimento avente natura meramente preparatoria non sia impugnabile in quanto tale con un’azione di annullamento, i suoi eventuali vizi possono essere fatti valere nel ricorso diretto contro l’atto definitivo, della cui elaborazione l’atto costituisce un momento preparatorio (v. ordinanza del 14 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑101/21 e T‑213/21, non pubblicata, EU:T:2022:571, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 30 Per determinare se l’atto impugnato produca effetti giuridici vincolanti occorre riferirsi alla sua sostanza e valutarne gli effetti in funzione di criteri obiettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto eventualmente del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell’istituzione emanante (v. ordinanza del 14 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑101/21 e T‑213/21, non pubblicata, EU:T:2022:571, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

Dalla giurisprudenza risulta che occorre altresì prendere in considerazione l’intenzione del suo autore per qualificare un determinato atto (sentenza del 26 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punto 52; v., altresì, ordinanza del 14 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑101/21 e T‑213/21, non pubblicata, EU:T:2022:571, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 31 Nel caso di specie, la lettera controversa è la risposta a una nota del Ministro dell’Economia e delle Finanze italiano con la quale quest’ultimo ha richiesto l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA] della riduzione del livello-obiettivo per le banche cooperative a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49. 32 Con la lettera controversa, la Commissaria ha avviato, anzitutto, un’analisi della questione se la situazione in Italia soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49.

La stessa ha poi trasmesso al Ministro, in allegato alla lettera controversa, una relazione concernente tale analisi, comunicandogli nella lettera controversa la sintesi e il risultato raggiunto dall’analisi svolta dai suoi servizi. 33 Piuttosto che adottare una decisione sulla base di detta analisi, la Commissaria si è limitata a fornire informazioni al destinatario della lettera controversa per quanto riguarda il risultato raggiunto dai suoi servizi e a mettere questi ultimi a disposizione del suo interlocutore. 34 Peraltro, non è possibile rilevare, nella lettera controversa, la presenza di un dispositivo.

Le uniche conseguenze che la Commissaria ha tratto dall’analisi dei suoi servizi sono state informare il Ministro fornendogli i dati di contatto dei suoi collaboratori e, inoltre, presentargli una via alternativa da approfondire nonché suggerirgli di avviare un’interlocuzione con i suoi servizi, comunicandogli l’indirizzo di posta elettronica di uno dei suoi collaboratori nonché i nomi di altri otto. 35 Infatti, nulla impediva alla Commissaria, dopo aver effettuato l’analisi della richiesta destinata alla [OSCURATO:PERSONA] e depositata presso di essa, di avviare successivamente un’interlocuzione con il Ministro.

Anche se è vero, come rilevato dalle ricorrenti, che la fase procedimentale in cui si inseriva la richiesta di approvazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49 non prevede espressamente un momento di interlocuzione tra lo Stato membro richiedente e la [OSCURATO:PERSONA], in forza del principio di buona amministrazione, gli scambi con le istituzioni interessate possono rivelarsi utili o necessari prima di adottare una decisione definitiva. 36 Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito spiegazioni, non contestate dalle ricorrenti, secondo le quali detta interlocuzione si inserisce in un normale procedimento amministrativo.

Secondo la stessa, non è illogico che, in vista di un’eventuale decisione negativa della [OSCURATO:PERSONA] in sede collegiale, la Commissaria abbia voluto anticipare i risultati dell’analisi effettuata dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] al Ministro dell’Economia e delle Finanze italiano mediante una lettera non pubblica indirizzata direttamente a quest’ultimo, nella quale la Commissaria evidenziava nel contempo le misure corrette a disposizione degli Stati membri per differenziare il livello dei contributi per la protezione dei depositi tra settori bancari con livelli di rischio diversi, vale a dire l’articolo 13 della direttiva 2014/49. 37 Il semplice fatto che l’invito all’interlocuzione si trovi in un paragrafo posto dopo quello relativo alla presentazione di vie alternative di riduzione dei contributi e non menzioni espressamente la possibilità di discutere dell’esito del procedimento di approvazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49 non consente di dedurre, come fanno le ricorrenti, che la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi servizi ritenessero irrevocabilmente deciso il diniego dell’approvazione.

Al contrario, la messa a disposizione dei servizi della Commissaria è formulata in modo alquanto generale.

Essa non contiene alcuna limitazione in ordine all’argomento e la sua posizione alla fine della lettera sottolinea la generalità dell’interlocuzione offerta dalla Commissaria. 38 In sintesi, il contenuto della lettera controversa e la sua sostanza sono la semplice comunicazione dell’analisi effettuata dai servizi della Commissaria al Ministro dell’Economia e delle Finanze italiano in merito alle condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49, nonché l’invito a procedere a un’interlocuzione con detti servizi al fine di giungere ad una soluzione adeguata. 39 Tale interpretazione della sostanza della lettera controversa è confermata dalla sua forma. 40 Al riguardo, le ricorrenti riconoscono, al punto 42 del ricorso, che la lettera e il suo allegato hanno la veste formale di una lettera a firma della Commissaria. 41 È pur vero che, secondo la giurisprudenza, la forma in cui si adotta un atto è, in linea di principio, irrilevante ai fini della ricevibilità di un ricorso di annullamento (sentenza del 18 novembre 2010, NDSHT/[OSCURATO:PERSONA], C‑322/09 P, EU:C:2010:701, punto 47, e ordinanza dell’11 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑170/16, EU:T:2017:722, punto 85).

Si evita così che la veste formale o la denominazione assegnate ad un atto dal suo autore possano avere come effetto di preservare l’atto medesimo da un ricorso di annullamento, malgrado che esso, in realtà, produca effetti giuridici (sentenza del 4 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA]/BCE, T‑496/11, EU:T:2015:133, punto 30, e ordinanza dell’11 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑170/16, EU:T:2017:722, punto 86). 42 Tuttavia, la forma di un atto può essere presa in considerazione qualora possa contribuire a identificarne la natura (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 1982, Germania e Bundesanstalt für Arbeit/[OSCURATO:PERSONA], 44/81, EU:C:1982:197, punto 12, e ordinanza dell’11 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑170/16, EU:T:2017:722, punto 87 e giurisprudenza ivi citata). 43 Nel caso di specie, la lettera controversa non contiene l’intestazione della [OSCURATO:PERSONA] in quanto organo collegiale, bensì quella della Commissaria in quanto ufficio della [OSCURATO:PERSONA], il che corrisponde alla firma apposta in calce alla lettera, che è quella della Commissaria, sig.ra [OSCURATO:PERSONA] McGuinness, in nome proprio e senza la formula «per la [OSCURATO:PERSONA]».

Inoltre, la lettera controversa non reca la menzione «Decisione», ma si qualifica come una semplice lettera.

Essa reca il numero del sistema di registrazione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], previsto per tutti i documenti provenienti dall’istituzione, ma è priva del numero formale di decisione [v. ad esempio, all’allegato B.2, la decisione sull’approvazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49, a richiesta della Francia C(2022) 6175 final].

Da tali elementi si può evincere che la lettera controversa si presenta come un documento informale che non riveste la forma generalmente utilizzata da un’istituzione per adottare un atto avente per effetto o per oggetto la produzione di effetti giuridici. 44 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] deduce giustamente che, se avesse voluto esprimere direttamente un rifiuto con effetti giuridici nei confronti dello Stato italiano, avrebbe adottato in sede collegiale una decisione di esecuzione simile a quella emessa nei confronti della Repubblica francese il 1º settembre 2022, ma con esito negativo.

La decisione relativa allo Stato francese era stata adottata poco tempo prima dell’invio della lettera controversa al Ministro italiano e si inseriva nello stesso contesto di una domanda di approvazione dell’autorizzazione di un livello-obiettivo minimo inferiore ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49. 45 Di conseguenza, l’assenza di effetti giuridici vincolanti prodotti dalla lettera controversa, che deriva dalla sua sostanza, è confermata dalla forma in cui è stata adottata. 46 La lettera controversa non è quindi, in quanto tale, idonea a produrre effetti giuridici vincolanti di alcun tipo e non costituisce un atto impugnabile con un ricorso di annullamento. 47 Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti delle ricorrenti. 48 In primo luogo, deve essere respinto l’argomento delle ricorrenti basato sulla chiarezza delle presunte «formule di diniego» utilizzate nell’allegato, nel quale si stabilisce che la Repubblica italiana non soddisfa né il criterio A in alcuno degli scenari né il criterio B. 49 L’uso di un lessico chiaro soprattutto nell’allegato che descrive soltanto l’analisi dettagliata delle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49, da parte dei servizi della Commissaria, non è un indizio che consenta di dedurre che la lettera controversa contenga in realtà una decisione.

Infatti, tale lessico è stato utilizzato dai servizi in quanto redattori dell’allegato e non dalla Commissaria in quanto autrice della lettera, cosicché esso è utilizzato solo nell’ambito dell’analisi effettuata da detti servizi.

Per contro, la stessa lettera controversa si limita ad informare il suo destinatario del risultato raggiunto da tale analisi.

Peraltro, le constatazioni secondo cui la Repubblica italiana non soddisfa i criteri A e B non sono affatto espressioni di diniego di un’approvazione.

Non si tratta di formule di diniego, bensì di un’analisi con un risultato chiaro.

Orbene, l’analisi è una fase che precede la decisione. 50 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti relativo alla lettera di accompagnamento del Ministero italiano del 31 agosto 2023, con cui è stato accordato loro l’accesso alla lettera controversa e secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta del Ministro, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene giustamente che il tenore della lettera di un terzo non può determinare il valore giuridico di un documento della [OSCURATO:PERSONA]. 51 In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 30 si evince che anche l’intenzione dell’autore dell’atto impugnato deve essere presa in considerazione per stabilire se quest’ultimo produca effetti giuridici.

A tal riguardo, dalla lettera controversa risulta che la Commissaria intendeva inviare una lettera per interloquire con lo Stato membro prima di avviare l’ iter formale per l’adozione di una decisione di diniego.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato plausibilmente che, se avesse inteso esprimere direttamente un rifiuto con effetti giuridici nei confronti dello Stato italiano, avrebbe emanato in sede collegiale una decisione di esecuzione simile alla decisione C (2022) 6175 final adottata, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49, per la Repubblica francese il 1º settembre 2022, ma con esito negativo. 52 Si deve quindi concludere che la lettera controversa non costituisce né per la sua sostanza né per la volontà del suo autore un atto impugnabile con ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, senza che sia necessario pronunciarsi sulla legittimazione ad agire o sull’interesse ad agire delle ricorrenti. 53 Alla luce di quanto precede, occorre accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] e respingere il ricorso in quanto irricevibile.

Sulle istanze di intervento 54 In conformità all’articolo 144, paragrafo 3, del regolamento di procedura, quando il convenuto deposita un’eccezione di irricevibilità o di incompetenza, come quella prevista dall’articolo 130, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si decide sull’istanza di intervento solo dopo il rigetto o il rinvio dell’esame dell’eccezione al merito.

A norma dell’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura, l’intervento è accessorio alla causa principale e rimane privo di oggetto, in particolare, quando il ricorso è dichiarato irricevibile. 55 Pertanto, non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Repubblica italiana, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri istanti le cui denominazioni sono riportate in allegato, né su quella del Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA].

Sulle spese 56 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 57 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 58 Tuttavia, per quanto riguarda le spese relative alle istanze di intervento, in applicazione dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, le spese delle parti principali nonché della Repubblica italiana, della [OSCURATO:PERSONA], degli altri istanti le cui denominazioni sono riportate in allegato e del Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA] sono compensate.

Per questi motivi IL TRIBUNALE (Terza Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica italiana, della [OSCURATO:PERSONA] e degli altri istanti le cui denominazioni sono riportate in allegato, né su quella del Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] e le altre ricorrenti le cui denominazioni sono riportate in allegato sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], fatta eccezione per quelle riguardanti le istanze di intervento. 4) Le spese relative alle istanze di intervento sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], dalle altre ricorrenti le cui denominazioni sono riportate in allegato, dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla Repubblica italiana, dalla [OSCURATO:PERSONA], dagli altri istanti le cui denominazioni sono riportate in allegato e dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA] sono compensate.

Lussemburgo, 1° ottobre 2024 Il cancelliere Il presidente

V. [OSCURATO:PERSONA]

I. Nõmm * Lingua processuale: l’italiano. 1 L’elenco delle altre ricorrenti è allegato unicamente alla versione notificata alle parti. 2 L’elenco degli altri istanti è allegato unicamente alla versione notificata alle parti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 1° ottobre 2024 ( * ) « Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Direttiva 2014/49/UE – Richiesta di autorizzazione della riduzione del livello-obiettivo dei mezzi finanziari disponibili del sistema di garanzia dei depositi per le banche cooperative e le casse rurali presso il Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA] – Atto non impugnabile con ricorso – Irricevibilità » Nella causa T‑1070/23, Federazione Italiana delle Banche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) , con sede in Roma (Italia), e altre ricorrenti le cui denominazioni sono riportate in allegato ( 1 ), rappresentate da A. Pera e F. Salerno, avvocati, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da D. Triantafyllou e P. Messina, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da I. Nõmm, presidente, G. Steinfatt (relatrice) e D. Kukovec, giudici, cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, in particolare: –        il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 novembre 2023; –        l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2024; –        le osservazioni delle ricorrenti sull’eccezione di irricevibilità depositate presso la cancelleria del Tribunale l’8 marzo 2024; –        le istanze di intervento della Repubblica italiana, della [OSCURATO:PERSONA], degli altri istanti le cui denominazioni sono riportate in allegato ( 2 ), nonché del Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA], depositate presso la cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 2024, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, le ricorrenti, Federazione Italiana delle Banche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e dodici banche di credito cooperativo e casse rurali italiane, chiedono l’annullamento della lettera della Commissaria per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’unione dei mercati dei capitali, dell’8 marzo 2023, indirizzata al Ministro dell’Economia e delle Finanze italiano e recante il riferimento [OSCURATO:PERSONA](2023)1696845 (in prosieguo: la «lettera controversa»). Fatti 2 Le ricorrenti sono dodici banche di credito cooperativo e casse rurali italiane nonché la [OSCURATO:PERSONA], la quale è l’associazione di rappresentanza che tutela e promuove gli interessi delle banche di credito cooperativo. [OSCURATO:PERSONA] annovera 219 banche associate, su un totale di 227 banche di credito cooperativo. 159 banche di credito cooperativo, enumerate al punto 2 dell’atto introduttivo, hanno conferito procura alla [OSCURATO:PERSONA] per proporre il presente ricorso in nome e per conto loro. 3 Le banche ricorrenti e i membri della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aderiscono al Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «Fondo»), che è uno dei due sistemi di garanzia dei depositi esistenti in Italia. 4 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 2014, L 173, pag. 149) prevede che ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio siano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi. 5 Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/49, i mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi derivano dai contributi che devono essere versati dai loro membri almeno annualmente. Secondo il paragrafo 2, primo comma, di detto articolo 10, gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un sistema di garanzia dei depositi raggiungano quantomeno un livello-obiettivo dello 0,8% dell’importo dei depositi coperti dei suoi membri. Conformemente a tale direttiva, per le banche aderenti al Fondo, i contributi sono attualmente calcolati sulla base di un livello-obiettivo pari allo 0,8% dei depositi coperti. 6 L’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49 consente agli Stati membri di autorizzare, previa approvazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e se sono soddisfatte determinate condizioni, un livello-obiettivo minimo inferiore al livello-obiettivo dello 0,8%; tale livello-obiettivo ridotto non può essere inferiore allo 0,5% dei depositi coperti. 7 Il 19 luglio 2021 il Fondo ha richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia una riduzione del livello-obiettivo dei contributi dallo 0,8 allo 0,5%. 8 Il 21 ottobre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha informato il Fondo di aver trasmesso una richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze a cui spetta accordare la riduzione del livello-obiettivo dei contributi, previa approvazione della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 96.1, comma 3, del decreto legislativo del 1º settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (supplemento ordinario alla GURI n. 230, del 30 settembre 1993), come modificato e integrato, che costituisce la trasposizione letterale nell’ordinamento italiano di detto articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49. 9 Con lettera del 15 dicembre 2022 indirizzata alla Commissaria per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’unione dei mercati dei capitali (in prosieguo: la «Commissaria»), il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha chiesto l’approvazione di una riduzione del livello-obiettivo dei contributi a detto Fondo dallo 0,8 allo 0,5%, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49. 10 L’8 marzo 2023 la Commissaria ha risposto, con la lettera controversa, che i suoi servizi erano giunti alla conclusione che le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49 non erano soddisfatte. La lettera controversa era corredata da un allegato contenente un’analisi dettagliata. Conclusioni delle parti 11 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: –        annullare la lettera controversa; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 12 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso in quanto irricevibile; –        condannare le ricorrenti alle spese. 13 Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia respingere l’eccezione di irricevibilità. In diritto 14 Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. 15 Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto alla luce degli atti di causa e decide, a norma di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento. 16 [OSCURATO:PERSONA] fonda la sua eccezione di irricevibilità su tre motivi. 17 In primo luogo, essa sostiene che la lettera controversa non è un atto impugnabile. In secondo luogo, deduce che le ricorrenti non sono legittimate ad agire sulla base del rilievo che la lettera controversa, da un lato, non le riguarda direttamente e, dall’altro, non le riguarda individualmente. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le ricorrenti non abbiano interesse ad agire. 18 [OSCURATO:PERSONA] considera che la lettera non sia un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in quanto la stessa, a suo avviso, ha lo scopo di informare il suo interlocutore dell’interpretazione data alla direttiva dai servizi della [OSCURATO:PERSONA], e non di determinare la posizione giuridica della Repubblica italiana, né, a maggior ragione, quella delle banche ricorrenti. 19 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la Commissaria non intendeva esprimere la volontà della [OSCURATO:PERSONA] in modo giuridicamente vincolante, bensì inviare una lettera per interloquire con lo Stato membro prima di avviare l’ iter formale per l’adozione di una decisione negativa. Ciò risulterebbe in particolare dal fatto che, nella lettera controversa, la Commissaria invita il Ministro a chiedere chiarimenti al capo unità facente funzioni dell’unità competente. Inoltre, la lettera farebbe riferimento ai servizi della [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che alla [OSCURATO:PERSONA] quale istituzione dell’Unione. Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto esprimere direttamente un rifiuto con effetti giuridici nei confronti dello Stato italiano, avrebbe emanato, in sede collegiale, una decisione di esecuzione simile alla decisione C (2022) 6175 final adottata, sulla base dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49, per la Francia il 1º settembre 2022, ma con esito negativo. 20 Le ricorrenti contestano gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e ritengono che la lettera controversa sia un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 21 In primo luogo, secondo le ricorrenti, l’interpretazione della lettera controversa fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] fraintenderebbe l’ iter procedimentale previsto all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49. Il procedimento per ottenere la riduzione del livello-obiettivo consterebbe di due fasi, l’una spettante alle autorità nazionali e l’altra spettante alla [OSCURATO:PERSONA]. Nella fase nazionale, il Fondo avrebbe presentato un’istanza alle autorità italiane, che l’avevano accolta, in quanto avevano ritenuto che fossero soddisfatte le condizioni per concedere la riduzione del livello-obiettivo. La fase dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe iniziata con la richiesta di autorizzazione presentata dalle autorità italiane alla [OSCURATO:PERSONA]. La lettera si inserirebbe quindi in tale fase procedimentale in quanto atto di diniego della prescritta approvazione, poiché tale fase procedimentale non prevederebbe alcun momento di interlocuzione tra lo Stato membro richiedente e la [OSCURATO:PERSONA] alla quale spetta soltanto concedere la sua approvazione o non concederla. 22 In secondo luogo, basandosi sulla giurisprudenza del Tribunale, le ricorrenti sostengono che l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] non è rilevante, in quanto la lettera utilizza formule dal contenuto oggettivamente chiaro, destinate ad esprimere inequivocabilmente la definitività dell’accertamento. Se fosse dirimente l’intenzione del redattore, si lascerebbe a un elemento puramente soggettivo la determinazione di ciò che costituisce un atto impugnabile, il che pregiudicherebbe gravemente il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. 23 In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che la ricevibilità di un ricorso di annullamento deve essere valutata in base alla sostanza dell’atto impugnato, mentre la forma dell’atto è irrilevante. Secondo le ricorrenti, anche se si ammettesse la rilevanza della forma, la lettera presenterebbe caratteristiche piuttosto tipiche di un atto impugnabile, in quanto è datata, riporta l’intestazione della [OSCURATO:PERSONA] e della Commissaria nonché il numero di riferimento [OSCURATO:PERSONA], è firmata dalla Commissaria ed è corredata da un elenco di nove funzionari della [OSCURATO:PERSONA]. 24 La lettera non avrebbe la veste di un «messaggio informale». La terminologia utilizzata escluderebbe chiaramente la possibilità di applicare l’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49 – come nella frase seguente: «I miei servizi hanno determinato che le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva [2014/49] non sono rispettate nel caso del [Fondo] e dell’Italia più in generale». La lettera non utilizzerebbe formule dubitative o frasi che consentano di interpretarla come una decisione non definitiva. Nell’ultimo paragrafo della lettera, la [OSCURATO:PERSONA] metterebbe i suoi servizi a disposizione per fornire ulteriori informazioni, senza menzionare la possibilità di discutere dell’esito del procedimento e non certo per modificare la decisione adottata, che sarebbe considerata irrevocabile dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi servizi. Le formule di diniego utilizzate nell’allegato, secondo le quali la Repubblica italiana non soddisfa né il criterio A in alcuno degli scenari né il criterio B, sarebbero molto chiare. 25 Le ricorrenti aggiungono che, nonostante la divergenza tra la forma della lettera controversa e quella scelta dalla [OSCURATO:PERSONA] per la sua decisione sulla domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49, la lettera controversa apparirebbe strutturata come un atto definitivo e idoneo ad esprimere in modo vincolante la volontà della [OSCURATO:PERSONA] sul caso in esame. Poiché, nell’impianto sistematico della direttiva 2014/49, l’articolo 10, paragrafo 6, costituisce un’eccezione alla regola del livello-obiettivo, sarebbe del tutto logico che l’approvazione richieda una forma particolare, mentre, al contrario, poiché il diniego conferma lo status quo ante , la logica vuole che esso non sia soggetto a particolari requisiti di forma. 26 Secondo una giurisprudenza costante, sono considerati atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni ed intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti (v. ordinanza del 14 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑101/21 e T‑213/21, non pubblicata, EU:T:2022:571, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). 27 Quando si tratti di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, e in particolare al termine di un procedimento interno, in linea di principio, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione interessata al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (v. ordinanza del 14 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑101/21 e T‑213/21, non pubblicata, EU:T:2022:571, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). 28 La situazione sarebbe differente solamente se gli atti o le decisioni, adottati nel corso della fase preparatoria, costituissero essi stessi il momento conclusivo di un procedimento speciale distinto da quello attraverso il quale l’autore dell’atto perviene ad adottare la decisione nel merito (v. ordinanza del 14 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑101/21 e T‑213/21, non pubblicata, EU:T:2022:571, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 29 Benché il provvedimento avente natura meramente preparatoria non sia impugnabile in quanto tale con un’azione di annullamento, i suoi eventuali vizi possono essere fatti valere nel ricorso diretto contro l’atto definitivo, della cui elaborazione l’atto costituisce un momento preparatorio (v. ordinanza del 14 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑101/21 e T‑213/21, non pubblicata, EU:T:2022:571, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 30 Per determinare se l’atto impugnato produca effetti giuridici vincolanti occorre riferirsi alla sua sostanza e valutarne gli effetti in funzione di criteri obiettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto eventualmente del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell’istituzione emanante (v. ordinanza del 14 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑101/21 e T‑213/21, non pubblicata, EU:T:2022:571, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). Dalla giurisprudenza risulta che occorre altresì prendere in considerazione l’intenzione del suo autore per qualificare un determinato atto (sentenza del 26 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punto 52; v., altresì, ordinanza del 14 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑101/21 e T‑213/21, non pubblicata, EU:T:2022:571, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 31 Nel caso di specie, la lettera controversa è la risposta a una nota del Ministro dell’Economia e delle Finanze italiano con la quale quest’ultimo ha richiesto l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA] della riduzione del livello-obiettivo per le banche cooperative a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49. 32 Con la lettera controversa, la Commissaria ha avviato, anzitutto, un’analisi della questione se la situazione in Italia soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49. La stessa ha poi trasmesso al Ministro, in allegato alla lettera controversa, una relazione concernente tale analisi, comunicandogli nella lettera controversa la sintesi e il risultato raggiunto dall’analisi svolta dai suoi servizi. 33 Piuttosto che adottare una decisione sulla base di detta analisi, la Commissaria si è limitata a fornire informazioni al destinatario della lettera controversa per quanto riguarda il risultato raggiunto dai suoi servizi e a mettere questi ultimi a disposizione del suo interlocutore. 34 Peraltro, non è possibile rilevare, nella lettera controversa, la presenza di un dispositivo. Le uniche conseguenze che la Commissaria ha tratto dall’analisi dei suoi servizi sono state informare il Ministro fornendogli i dati di contatto dei suoi collaboratori e, inoltre, presentargli una via alternativa da approfondire nonché suggerirgli di avviare un’interlocuzione con i suoi servizi, comunicandogli l’indirizzo di posta elettronica di uno dei suoi collaboratori nonché i nomi di altri otto. 35 Infatti, nulla impediva alla Commissaria, dopo aver effettuato l’analisi della richiesta destinata alla [OSCURATO:PERSONA] e depositata presso di essa, di avviare successivamente un’interlocuzione con il Ministro. Anche se è vero, come rilevato dalle ricorrenti, che la fase procedimentale in cui si inseriva la richiesta di approvazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49 non prevede espressamente un momento di interlocuzione tra lo Stato membro richiedente e la [OSCURATO:PERSONA], in forza del principio di buona amministrazione, gli scambi con le istituzioni interessate possono rivelarsi utili o necessari prima di adottare una decisione definitiva. 36 Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito spiegazioni, non contestate dalle ricorrenti, secondo le quali detta interlocuzione si inserisce in un normale procedimento amministrativo. Secondo la stessa, non è illogico che, in vista di un’eventuale decisione negativa della [OSCURATO:PERSONA] in sede collegiale, la Commissaria abbia voluto anticipare i risultati dell’analisi effettuata dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] al Ministro dell’Economia e delle Finanze italiano mediante una lettera non pubblica indirizzata direttamente a quest’ultimo, nella quale la Commissaria evidenziava nel contempo le misure corrette a disposizione degli Stati membri per differenziare il livello dei contributi per la protezione dei depositi tra settori bancari con livelli di rischio diversi, vale a dire l’articolo 13 della direttiva 2014/49. 37 Il semplice fatto che l’invito all’interlocuzione si trovi in un paragrafo posto dopo quello relativo alla presentazione di vie alternative di riduzione dei contributi e non menzioni espressamente la possibilità di discutere dell’esito del procedimento di approvazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49 non consente di dedurre, come fanno le ricorrenti, che la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi servizi ritenessero irrevocabilmente deciso il diniego dell’approvazione. Al contrario, la messa a disposizione dei servizi della Commissaria è formulata in modo alquanto generale. Essa non contiene alcuna limitazione in ordine all’argomento e la sua posizione alla fine della lettera sottolinea la generalità dell’interlocuzione offerta dalla Commissaria. 38 In sintesi, il contenuto della lettera controversa e la sua sostanza sono la semplice comunicazione dell’analisi effettuata dai servizi della Commissaria al Ministro dell’Economia e delle Finanze italiano in merito alle condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49, nonché l’invito a procedere a un’interlocuzione con detti servizi al fine di giungere ad una soluzione adeguata. 39 Tale interpretazione della sostanza della lettera controversa è confermata dalla sua forma. 40 Al riguardo, le ricorrenti riconoscono, al punto 42 del ricorso, che la lettera e il suo allegato hanno la veste formale di una lettera a firma della Commissaria. 41 È pur vero che, secondo la giurisprudenza, la forma in cui si adotta un atto è, in linea di principio, irrilevante ai fini della ricevibilità di un ricorso di annullamento (sentenza del 18 novembre 2010, NDSHT/[OSCURATO:PERSONA], C‑322/09 P, EU:C:2010:701, punto 47, e ordinanza dell’11 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑170/16, EU:T:2017:722, punto 85). Si evita così che la veste formale o la denominazione assegnate ad un atto dal suo autore possano avere come effetto di preservare l’atto medesimo da un ricorso di annullamento, malgrado che esso, in realtà, produca effetti giuridici (sentenza del 4 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA]/BCE, T‑496/11, EU:T:2015:133, punto 30, e ordinanza dell’11 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑170/16, EU:T:2017:722, punto 86). 42 Tuttavia, la forma di un atto può essere presa in considerazione qualora possa contribuire a identificarne la natura (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 1982, Germania e Bundesanstalt für Arbeit/[OSCURATO:PERSONA], 44/81, EU:C:1982:197, punto 12, e ordinanza dell’11 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑170/16, EU:T:2017:722, punto 87 e giurisprudenza ivi citata). 43 Nel caso di specie, la lettera controversa non contiene l’intestazione della [OSCURATO:PERSONA] in quanto organo collegiale, bensì quella della Commissaria in quanto ufficio della [OSCURATO:PERSONA], il che corrisponde alla firma apposta in calce alla lettera, che è quella della Commissaria, sig.ra [OSCURATO:PERSONA] McGuinness, in nome proprio e senza la formula «per la [OSCURATO:PERSONA]». Inoltre, la lettera controversa non reca la menzione «Decisione», ma si qualifica come una semplice lettera. Essa reca il numero del sistema di registrazione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], previsto per tutti i documenti provenienti dall’istituzione, ma è priva del numero formale di decisione [v. ad esempio, all’allegato B.2, la decisione sull’approvazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49, a richiesta della Francia C(2022) 6175 final]. Da tali elementi si può evincere che la lettera controversa si presenta come un documento informale che non riveste la forma generalmente utilizzata da un’istituzione per adottare un atto avente per effetto o per oggetto la produzione di effetti giuridici. 44 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] deduce giustamente che, se avesse voluto esprimere direttamente un rifiuto con effetti giuridici nei confronti dello Stato italiano, avrebbe adottato in sede collegiale una decisione di esecuzione simile a quella emessa nei confronti della Repubblica francese il 1º settembre 2022, ma con esito negativo. La decisione relativa allo Stato francese era stata adottata poco tempo prima dell’invio della lettera controversa al Ministro italiano e si inseriva nello stesso contesto di una domanda di approvazione dell’autorizzazione di un livello-obiettivo minimo inferiore ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49. 45 Di conseguenza, l’assenza di effetti giuridici vincolanti prodotti dalla lettera controversa, che deriva dalla sua sostanza, è confermata dalla forma in cui è stata adottata. 46 La lettera controversa non è quindi, in quanto tale, idonea a produrre effetti giuridici vincolanti di alcun tipo e non costituisce un atto impugnabile con un ricorso di annullamento. 47 Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti delle ricorrenti. 48 In primo luogo, deve essere respinto l’argomento delle ricorrenti basato sulla chiarezza delle presunte «formule di diniego» utilizzate nell’allegato, nel quale si stabilisce che la Repubblica italiana non soddisfa né il criterio A in alcuno degli scenari né il criterio B. 49 L’uso di un lessico chiaro soprattutto nell’allegato che descrive soltanto l’analisi dettagliata delle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49, da parte dei servizi della Commissaria, non è un indizio che consenta di dedurre che la lettera controversa contenga in realtà una decisione. Infatti, tale lessico è stato utilizzato dai servizi in quanto redattori dell’allegato e non dalla Commissaria in quanto autrice della lettera, cosicché esso è utilizzato solo nell’ambito dell’analisi effettuata da detti servizi. Per contro, la stessa lettera controversa si limita ad informare il suo destinatario del risultato raggiunto da tale analisi. Peraltro, le constatazioni secondo cui la Repubblica italiana non soddisfa i criteri A e B non sono affatto espressioni di diniego di un’approvazione. Non si tratta di formule di diniego, bensì di un’analisi con un risultato chiaro. Orbene, l’analisi è una fase che precede la decisione. 50 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti relativo alla lettera di accompagnamento del Ministero italiano del 31 agosto 2023, con cui è stato accordato loro l’accesso alla lettera controversa e secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta del Ministro, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene giustamente che il tenore della lettera di un terzo non può determinare il valore giuridico di un documento della [OSCURATO:PERSONA]. 51 In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 30 si evince che anche l’intenzione dell’autore dell’atto impugnato deve essere presa in considerazione per stabilire se quest’ultimo produca effetti giuridici. A tal riguardo, dalla lettera controversa risulta che la Commissaria intendeva inviare una lettera per interloquire con lo Stato membro prima di avviare l’ iter formale per l’adozione di una decisione di diniego. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato plausibilmente che, se avesse inteso esprimere direttamente un rifiuto con effetti giuridici nei confronti dello Stato italiano, avrebbe emanato in sede collegiale una decisione di esecuzione simile alla decisione C (2022) 6175 final adottata, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49, per la Repubblica francese il 1º settembre 2022, ma con esito negativo. 52 Si deve quindi concludere che la lettera controversa non costituisce né per la sua sostanza né per la volontà del suo autore un atto impugnabile con ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, senza che sia necessario pronunciarsi sulla legittimazione ad agire o sull’interesse ad agire delle ricorrenti. 53 Alla luce di quanto precede, occorre accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] e respingere il ricorso in quanto irricevibile. Sulle istanze di intervento 54 In conformità all’articolo 144, paragrafo 3, del regolamento di procedura, quando il convenuto deposita un’eccezione di irricevibilità o di incompetenza, come quella prevista dall’articolo 130, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si decide sull’istanza di intervento solo dopo il rigetto o il rinvio dell’esame dell’eccezione al merito. A norma dell’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura, l’intervento è accessorio alla causa principale e rimane privo di oggetto, in particolare, quando il ricorso è dichiarato irricevibile. 55 Pertanto, non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Repubblica italiana, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri istanti le cui denominazioni sono riportate in allegato, né su quella del Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA]. Sulle spese 56 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 57 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 58 Tuttavia, per quanto riguarda le spese relative alle istanze di intervento, in applicazione dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, le spese delle parti principali nonché della Repubblica italiana, della [OSCURATO:PERSONA], degli altri istanti le cui denominazioni sono riportate in allegato e del Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA] sono compensate. Per questi motivi IL TRIBUNALE (Terza Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica italiana, della [OSCURATO:PERSONA] e degli altri istanti le cui denominazioni sono riportate in allegato, né su quella del Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] e le altre ricorrenti le cui denominazioni sono riportate in allegato sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], fatta eccezione per quelle riguardanti le istanze di intervento. 4) Le spese relative alle istanze di intervento sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], dalle altre ricorrenti le cui denominazioni sono riportate in allegato, dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla Repubblica italiana, dalla [OSCURATO:PERSONA], dagli altri istanti le cui denominazioni sono riportate in allegato e dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA] sono compensate. Lussemburgo, 1° ottobre 2024 Il cancelliere Il presidente V. [OSCURATO:PERSONA] I. Nõmm * Lingua processuale: l’italiano. 1 L’elenco delle altre ricorrenti è allegato unicamente alla versione notificata alle parti. 2 L’elenco degli altri istanti è allegato unicamente alla versione notificata alle parti.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris