CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31264/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14015-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] F.SCO & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6998/142019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 02/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO Ritenuto che: Con la sentenza nr 6998/2019 il giudice di seconde cure ha ritenuto illegittimo il diniego di definizione di lite pendente ex art 39 comma 12 del D.L. 98/2011. Osservava che la cartella esattoriale emessa ex art 36 bis del D.P.R. 1973 nr 600 può essere impugnata ai sensi dell'art 19 del DPR 546/1992 non solo per vizi propri ma anche per motivi afferenti al merito della pretesa tributaria poiché non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento autonomamente impugnabili e non impugnati ma rivesta anche natura di atto impositivo. Rilevava che nel caso in esame non risultava notificato un pregresso atto di accertamento alla società contribuente sicchè il diniego doveva considerarsi illegittimo. L'Agenzia delle Entrate impugna la decisione della CTR Sicilia affidandosi ad un unico motivo con cui si contesta la violazione dell'art 19 del DPR 546/1992 e censura la decisione nella parte in cui ha considerato le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato atto impositivo autonomamente impugnabile. Si è costituita la società contribuente con controricorso illustrato da memoria. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che "in tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, le controversie relative a cartella esattoriale emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, che non sia stata preceduta da avviso accertamento e costituente, quindi, il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente) con le quali si denuncino non già - o non solo - vizi propri della cartella, ma motivi attinenti alla legittimità della pretesa tributaria, facendo eventualmente valere il diritto alla emendabilità della dichiarazione" (Cass. n. 23269 del 2018; n. 32132 del 2018; n. 31049 del 2018, in motivazione; in ultimo anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3759 del 08/02/2019 e n. 27271 del 24/10/2019; S.U. 2021 nr 18298). La CTR si è pertanto conformata a tale indirizzo sicchè la censura sollevata dalla ricorrente non è idonea a scalfire il decisum . Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidate in favore della società controricorrente in complessivi C 2900,00 oltre C 200,00 per esborsi ed al 15 % per spese generali ;ai sensi 0A/ del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stess