Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 22091/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 10789-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona 2022 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope 1352 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1034/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1036/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 15.102015, la Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di C 43.389,92, oltre interessi, indebitamente percepita nel periodo 2002--2011 a titolo di assegni familiari per aver reso dichiarazioni rnendaci circa il reddito della di lui moglie; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa impugnazione per omessa esposizione dei fatti di causa; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 75, d.P.R. n. 445/2000, per avere la Corte di merito ritenuto che le dichiarazioni non veritiere da lui rese circa il reddito della moglie comportassero la perdita dell'intero beneficio degli assegni familiari per gli anni in contestazione e non soltainto di quella parte dell'importo percepito sulla base della dichiarazione non veritiera; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 112, 116 e 416 c.p.c., nonché dell'art. 24 Cost., per avere la Corte territoriale rideterminato l'importo degli assegni dovuti in restituzione sulla scorta di documenti prodotti irritualmente nel corso della CTU disposta in prime cure e concernenti un fatto prima non allegato, ossia la percezione della somma di C 3.328,64 che, al medesimo titolo, gli era stata corrisposta dall'INPDAP durante un periodo di quiescenza precedente al rientro in servizio; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 91 c.p.c. e 75, 151 comma 2° e 152 att. c.p.c., per avere la Corte di merito pronunciato sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, nonostante in prime cure egli fosse rimasto parzialmente vittorioso; che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa esposizione dei fatti di causa è palesemente infondata, a tale esposizione avendo il ricorrente provveduto alle pagg. 2-8 del ricorso medesimo; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che l'art. 75, d.P.R. n. 445/2000, prevede, al comma 1, che "qualora [...] emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"; che - come correttamente rimarcato dalla difesa erariale, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa formatasi in materia - la sicura valenza sanzionatoria della norma cit., che è preordinata a censurare l'infedeltà della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46, d.P.R. n. 445/2000, esclude che se ne possa dare un'interpretazione come quella patrocinata da parte ricorrente, secondo cui chi ha dichiarato il falso perderebbe solo quella parte del beneficio che non avrebbe ottenuto con la dichiarazione mendace, dovendo piuttosto privilegiarsi un'interpretazione che commini al dichiarante una conseguenza ulteriore e più grave, appunto a titolo di sanzione, rispetto al mero venir meno di quella parte di benefici indebitamente ottenuti; che l'interpretazione opposta finirebbe, al contrario, per incentivare le dichiarazioni mendaci, dal momento che, in considerazione del carattere a campione dei controlli di cui all'art. 71, d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante infedele, se scoperto, rischierebbe di perdere soltanto ciò che non avrebbe comunque potuto ottenere e, se non scoperto, potrebbe lucrare benefici indebiti; che, pertanto, il primo motivo di censura è infondato; che parimenti infondato è il secondo motivo, avendo i giudici di merito accertato che il periodo in cui gli assegni familiari erano stati corrisposti dall'INPDAP era comunque ricompreso nel più ampio periodo per il quale era stata contestata l'indebita fruizione degli assegni familiari e dovendo al riguardo ribadirsi che una violazione dell'art. 112 c.p.c. può aversi solo in caso di mutamento della causa petencri, ossia di una vera e propria modifica del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, che introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione e, in ultima analisi, una pretesa diversa da quella precedentemente fatta valere, siccome fondata su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo (così da ult.

Cass. n. 32146 del 2018); che del pari infondato è il terzo motivo, costituendo la condanna alle spese per i due gradi di giudizio puntuale applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere at:tribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (così da ult.

Cass. n. 27606 del 2019); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15 % e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 1 Così deciso in Roma, nell'adunanza cameral

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 10789-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona 2022 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope 1352 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1034/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1036/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 15.102015, la Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di C 43.389,92, oltre interessi, indebitamente percepita nel periodo 2002--2011 a titolo di assegni familiari per aver reso dichiarazioni rnendaci circa il reddito della di lui moglie; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa impugnazione per omessa esposizione dei fatti di causa; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 75, d.P.R. n. 445/2000, per avere la Corte di merito ritenuto che le dichiarazioni non veritiere da lui rese circa il reddito della moglie comportassero la perdita dell'intero beneficio degli assegni familiari per gli anni in contestazione e non soltainto di quella parte dell'importo percepito sulla base della dichiarazione non veritiera; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 112, 116 e 416 c.p.c., nonché dell'art. 24 Cost., per avere la Corte territoriale rideterminato l'importo degli assegni dovuti in restituzione sulla scorta di documenti prodotti irritualmente nel corso della CTU disposta in prime cure e concernenti un fatto prima non allegato, ossia la percezione della somma di C 3.328,64 che, al medesimo titolo, gli era stata corrisposta dall'INPDAP durante un periodo di quiescenza precedente al rientro in servizio; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 91 c.p.c. e 75, 151 comma 2° e 152 att. c.p.c., per avere la Corte di merito pronunciato sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, nonostante in prime cure egli fosse rimasto parzialmente vittorioso; che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa esposizione dei fatti di causa è palesemente infondata, a tale esposizione avendo il ricorrente provveduto alle pagg. 2-8 del ricorso medesimo; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che l'art. 75, d.P.R. n. 445/2000, prevede, al comma 1, che "qualora [...] emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"; che - come correttamente rimarcato dalla difesa erariale, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa formatasi in materia - la sicura valenza sanzionatoria della norma cit., che è preordinata a censurare l'infedeltà della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46, d.P.R. n. 445/2000, esclude che se ne possa dare un'interpretazione come quella patrocinata da parte ricorrente, secondo cui chi ha dichiarato il falso perderebbe solo quella parte del beneficio che non avrebbe ottenuto con la dichiarazione mendace, dovendo piuttosto privilegiarsi un'interpretazione che commini al dichiarante una conseguenza ulteriore e più grave, appunto a titolo di sanzione, rispetto al mero venir meno di quella parte di benefici indebitamente ottenuti; che l'interpretazione opposta finirebbe, al contrario, per incentivare le dichiarazioni mendaci, dal momento che, in considerazione del carattere a campione dei controlli di cui all'art. 71, d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante infedele, se scoperto, rischierebbe di perdere soltanto ciò che non avrebbe comunque potuto ottenere e, se non scoperto, potrebbe lucrare benefici indebiti; che, pertanto, il primo motivo di censura è infondato; che parimenti infondato è il secondo motivo, avendo i giudici di merito accertato che il periodo in cui gli assegni familiari erano stati corrisposti dall'INPDAP era comunque ricompreso nel più ampio periodo per il quale era stata contestata l'indebita fruizione degli assegni familiari e dovendo al riguardo ribadirsi che una violazione dell'art. 112 c.p.c. può aversi solo in caso di mutamento della causa petencri, ossia di una vera e propria modifica del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, che introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione e, in ultima analisi, una pretesa diversa da quella precedentemente fatta valere, siccome fondata su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo (così da ult. Cass. n. 32146 del 2018); che del pari infondato è il terzo motivo, costituendo la condanna alle spese per i due gradi di giudizio puntuale applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere at:tribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (così da ult. Cass. n. 27606 del 2019); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 1 Così deciso in Roma, nell'adunanza cameral
Sentenza Cassazione n. 22091/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris