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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00522/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 03/07/2024 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Torino del 16/02/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 6 giorni 20 di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di modesti quantitativi di eroina e cocaina.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con l’unico motivo, la mancata esclusione della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile.

Esso, infatti costituisce pedissequa reiterazione di censura già dedotta con l’atto di appello, motivatamente disattesa dalla Corte territoriale.

E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

Nel caso di specie, a pagina 3, la Corte territoriale precisa che la recidiva è stata correttamente applicata dal giudice di primo grado: la presenza di precedenti condanne per fatti analoghi, unitamente al rinvenimento in possesso dell’indagato di diversi tipi di stupefacente, denotano infatti una maggiore colpevolezza e una accentuata pericolosità sociale, essendosi il reo dimostrato insensibile agli ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne.

La condotta oggi contestata risulta pertanto una significativa prosecuzione di un percorso delinquenziale già avviato e indice di una particolare e persistente attitudine a violare le norme penali.

Tale motivazione fa buon governo dei principi formulati da questa Corte, secondo cui «in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa» (Sez. 2, n. 51257 del 16/11/2023, Colelli, n.m.; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01).

Ancora, si è precisato che il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Saraco, Rv. 284425 - 01).

Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 03/07/2024 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Torino del 16/02/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 6 giorni 20 di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di modesti quantitativi di eroina e cocaina. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con l’unico motivo, la mancata esclusione della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. Esso, infatti costituisce pedissequa reiterazione di censura già dedotta con l’atto di appello, motivatamente disattesa dalla Corte territoriale. E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Nel caso di specie, a pagina 3, la Corte territoriale precisa che la recidiva è stata correttamente applicata dal giudice di primo grado: la presenza di precedenti condanne per fatti analoghi, unitamente al rinvenimento in possesso dell’indagato di diversi tipi di stupefacente, denotano infatti una maggiore colpevolezza e una accentuata pericolosità sociale, essendosi il reo dimostrato insensibile agli ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne. La condotta oggi contestata risulta pertanto una significativa prosecuzione di un percorso delinquenziale già avviato e indice di una particolare e persistente attitudine a violare le norme penali. Tale motivazione fa buon governo dei principi formulati da questa Corte, secondo cui «in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa» (Sez. 2, n. 51257 del 16/11/2023, Colelli, n.m.; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01). Ancora, si è precisato che il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Saraco, Rv. 284425 - 01). Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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