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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02401/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 03NFLC6) n.Tunisia il 10/2/1979 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 4/4/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] :Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del locale Tribunale che, in data 28/2/2019, aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di danneggiamento aggravato e minaccia, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il primo motivo d'impugnazione che censura la ritenuta sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di esclusione della circostanza con motivazione congrua alla luce dei tre precedenti in materia di stupefacenti a carico dell'imputato, evidenziando l'accresciuta pericolosità del ricorrente alla luce delle modalità dei fatti contestati.

Il secondo motivo che revoca in dubbio la ricorrenza dell'aggravante ex art. 61 n. 2 cod.pen. è meramente reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte di merito con corretta motivazione, priva di frizioni logiche (pag. 5).

Analogamente destituite di pregio sono le conclusive, generiche, censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena che non si rapportano criticamente alle considerazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata a pag. 6.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]:e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 03NFLC6) n.Tunisia il 10/2/1979 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 4/4/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] :Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del locale Tribunale che, in data 28/2/2019, aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di danneggiamento aggravato e minaccia, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il primo motivo d'impugnazione che censura la ritenuta sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di esclusione della circostanza con motivazione congrua alla luce dei tre precedenti in materia di stupefacenti a carico dell'imputato, evidenziando l'accresciuta pericolosità del ricorrente alla luce delle modalità dei fatti contestati. Il secondo motivo che revoca in dubbio la ricorrenza dell'aggravante ex art. 61 n. 2 cod.pen. è meramente reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte di merito con corretta motivazione, priva di frizioni logiche (pag. 5). Analogamente destituite di pregio sono le conclusive, generiche, censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena che non si rapportano criticamente alle considerazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata a pag. 6. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]:e
Sentenza Cassazione n. 02401/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris