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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45462/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il, ricorsi); udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quali sostituti processuali, che hanno insistito per l'accoglimento; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13 aprile 2012 il Tribunale di Firenze, in rito ordinario, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] responsabili a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. del reato di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in un parco di Empoli il 7 agosto 2007, e responsabili altresì del porto fuori della propria abitazione,ex art. 4

I. 18 aprile 1975, n. 110, di alcuni bastoni in ferro con cui era avvenuta la aggressione e li aveva condannati alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione.

Con sentenza del 22 dicembre 2019 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contravvenzionale dell'art. 4

I. 110 del 1975, rideterminando la pena in 3 anni e 4 mesi di reclusione, e confermato nel resto la sentenza di primo grado.

In particolare, i giudici del merito hanno ritenuto provato che gli imputati avessero concordato di accompagnare l'amico [OSCURATO:PERSONA], giudicato a parte, ad un appuntamento preso al parco di Empoli con il rivale in amore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed il gruppo di amici che lo accompagnavano si erano presentati armati di bastoni e di una spranga in ferro.

Una volta arrivato al parco, il gruppo aveva trovato [OSCURATO:PERSONA] in compagnia dell'amico [OSCURATO:PERSONA] e di altre persone.

Per ragioni non individuate, Lu aveva indirizzato la sua furia nei confronti proprio di [OSCURATO:PERSONA], che aveva colpito ripetutamente con una spranga di ferro.

2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto da essa non si comprende se [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano stati condannati per aver mosso con bastoni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (come sembra ritenere il giudice di secondo grado) oppure per aver semplicemente supportato con la presenza l'azione dell'amico Lu (come sembrava ritenere il giudice di primo grado).

In ogni caso, la mera presenza non è sufficiente per ritenere integrato l'elemento oggettivo del reato.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto, posto che l'elemento soggettivo necessario minimo del concorso anomalo è il coefficiente di colpevolezza, non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero concordato con [OSCURATO:PERSONA] la condotta da porre in essere o che la potessero in qualche modo prevedere; ciò anche alla luce del fatto che la natura degli strumenti di offesa impugnati da Lu non aveva il carattere della micidialità.

2.2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto da essa non si comprende se [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato per aver mosso con bastoni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (come sembra ritenere il giudice di secondo grado) oppure per aver semplicemente supportato con la sua presenza l'azione dell'amico Lu (come sembrava ritenere il giudice di primo grado).

In ogni caso) la mera presenza non è sufficiente per ritenere integrato l'elemento oggettivo del reato.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto, posto che l'elemento soggettivo necessario minimo del concorso anomalo è il coefficiente di colpevolezza, non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del .Fatto che l'amico Lu avesse con sé una spranga in ferro.

Si propone anche questione di costituzionalità della norma sul concorso anomalo.

2.3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] unico motivo deduce vizio di motivazione, in punto di possibilità per Cao di prevedere la concotta delittuosa che avrebbe commesso Lu, atteso che non è noto quali informazioni Lu avesse dato ai suoi amici circa il suo proposito criminale; non sono, peraltro, note neanche le concrete modalità esecutive del crimine.

3. La difesa degli imputati ha chiesto la discussione orale.

Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

I difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quali sostituti processuali, hanno insistito per !raccoglimento dei ricorsi.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro sovrapponibili, è infondato.

Il motivo è volto a contestare la parte della sentenza che ha individuato il concorso sul piano oggettivo degli imputati nell'aggressione a [OSCURATO:PERSONA], in particolare non comprendendosi se gli odierni imputati siano stati condannati per aver mosso con bastoni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] oppure per aver semplicemente supportato con la loro presenza l'azione dell'amico Lu.

Il motivo non è fondato, perché, in realtà, la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito consente di ritenere che in modo non illogico essi siano pervenuti alla conclusione della partecipazione degli attuali imputati ad una spedizione punitiva in danno di [OSCURATO:PERSONA], e di coloro che insieme a lui si sarebbero presentati all'appuntamento.Si ricorda preliminarmente che nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione").

Ciò posto, nel caso in esame la sentenza di primo grado descrive molto bene il contesto in cui è avvenuto lo scontro, e precisa a pagg. 4 e 5 che, in realtà, uno degli amici di [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] che qualche giorno prima vi era già stato uno scontro tra due gruppi contrapposti e che vi era stato anche un accoltellamento; in questo contesto [OSCURATO:PERSONA] chiede di essere accompagnato all'appuntamento (non solo da [OSCURATO:PERSONA], ma anche da altri amici che però arrivano in ritardo), perché evidentemente teme un'aggressione in suo danno.

D'altronde, sempre nel racconto della sentenza di primo grado, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] arrivano al luogo dell'appuntamento, l'aggressione è immediata, e non è preceduta da alcun dialogo o scontro verbale.

L'aggressione, quindi, era stata preordinata dal gruppo di Lu.

Il giudice di primo grado precisa anche qual è il ruolo di ciascuno degli amici che spalleggiavano Lu, e quindi anche di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nonché di Cao), perché colloca questi ultimi seduti sulla panchina, vicini a Lu.

Lu era vicino alla panchina in piedi, e, nel momento in cui arrivano sul posto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da dietro la panchina nascosti nella vegetazione uscirono altri giovani armati di coltelli e bastoni che mossero verso [OSCURATO:PERSONA].

L'aggressione non è portata solo da Lu, ma anche dalle persone che lo avevano accompagnato. [OSCURATO:PERSONA] usa il plurale a proposito dei suoi aggressori, "mi hanno picchiato" (pag. 5 della sentenza di primo grado), ed aggiunge che dopo essere stato colpito ha tentato di scappare e loro lo inseguivano (pag. 6), ed aggiunge di essere stato picchiato non solo con la spranga in ferro di Lu, ma anche con bastoni, calci e pugni, e che erano tante persone a picchiare.

La sentenza di secondo grado riprende in tutto la ricostruzione del fatto del giudice di primo grado, ma non distingue nella posizione degli accompagnatori di Lu tra coloro che avevano bastoni e coloro che non li avevano, dicendo genericamente Lu e gli attuali imputati "uscivano dalla vegetazione e muovevano QTh verso [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 7); conferma, però, che [OSCURATO:PERSONA] ricorda che più persone muovevano verso di lui e che più persone lo hanno picchiato.

Sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado concludono in modo conforme che, poiché [OSCURATO:PERSONA] non riesce a ricordare il contributo casuale di ciascuno degli accompagnatori di Lu, per ognuno di loro si deve pronunciare condanna quantomeno per il rafforzamento ed agevolazione del comportamento di Lu.

Si tratta di una conclusione non illogica e conforme alle risultanze processuali, e da cui non emerge alcun dubbio sul titolo di responsabilità imputato ai ricorrenti, perché, come rilevato correttamente dal Procuratore generale durante la discussione in udienza, non cambia se gli odierni imputati sono tra coloro che hanno colpito [OSCURATO:PERSONA] (non solo con bastoni; come detto, [OSCURATO:PERSONA] ricorda anche calci e pugni) oppure tra coloro che non hanno colpito; d'altronde, le regole sul concorso di persone consentono di attribuire la responsabilità di chi fa parte di un gruppo che si prepara allo scontro con il gruppo contrapposto anche per i comportamenti materiali tenuti dagli altri concorrenti.

Né è illogico che i giudici del merito non abbiano attribuito rilievo alla tesi difensiva che agli imputati si potrebbe contestare solo la mera presenza sul luogo del delitto, mera presenza che di per sé non è sufficiente per il concorso agevolatore, perché le circostanze del fatto, come descritte dai giudici del merito, sono univocamente indicative di uno scontro tra gruppi contrapposti che era stato preparato da entrambe le parti, ed in cui i ricorrenti con la loro presenza hanno svolto un ruolo importante, perché facendo numero hanno consentito a Lu di presentarsi in superiorità numerica allo scontro con [OSCURATO:PERSONA] e coloro che lo avrebbero accompagnato.

2. Il secondo motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .Yongbin, e l'unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro sovrapponibili, è infondato.

Il motivo è dedicato all'elemento soggettivo del concorso anomala, vi si dice che non vi è prova del concerto con Lu, della conoscenza della circostanza che Lu si sarebbe presentato armato della spranga, e della prevedibiltà dell'aggressione di Lu.

Nel corso della discussione orale la difesa di Ye, Ye e [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto sia decisiva la prova di quando la spranga si sia manifestata agli occhi dei ricorrenti; la difesa di Cao ha ritenuto sia da esplorare la possibilità che Lu abbia colpito preso da un raptus momentaneo.

E' noto che, allo stato attuale dell'elaborazione giurisprudenziale, l'elemento soggettivo del concorso anomalo è la colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta (Sez. 5, Sentenza n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489).

Nel caso in esame, il "contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta" depone in mono univoco per la "prevedibilità del diverso reato" e rende non illogica la conclusione dei giudici del merito che hanno ritenuto l'esistenza anche di tutti gli elementi costitutivi del concorso anomalo.

In realtà, vi è prova in atti che il gruppo guidato da Lu era armato; non soltanto Lu aveva la spranga, ma anche altre persone del gruppo, anche se non ben individuate, si erano recata sul posto armatt.

Gli attuali imputati, che fossero anche loro armati o meno (come detto, sul punto i giudici del merito non hanno ritenuto raggiunta la prova), facevano parte di un gruppo che si era preparato ad uno scontro portando con sé spranghe e bastoni.

Nei ricorsi si sostiene che non vi è prova che i ricorrenti sapessero che altri componenti del gruppo fossero armati, ed in particolare che Lu avesse portato con sé la spranga in ferro.

La Corte di appello ha ritenuto che Lu fosse "visibilmente armato con una spranga in ferro" (pag. 9).

Non è una conclusione irragionevole in base agli atti del giudizio.

Nella sentenza di primo grado si sostiene che la spranga in ferro fosse un'asta per gli esercizi di sollevamento pesi; gli attuali imputati erano seduti su una panchina di fianco a Lu, che era in piedi.

E' difficile pensare che sia stata scorretta la valutazione della Corte d'appello che ha parlato di Lu come visibilmente armato".

Nella sentenza di primo grado si riferisce che un teste estraneo ai due gruppi di ragazzi cinesi, che passa nel parco subito dopo il fatto, e vede il fuggi fuggi, nota un ragazzo che tentava di nascondere un bastone dietro il braccio.

Il bastone - che fosse la spranga o meno - viene notato da un testimone di passaggio che vede di sfuggita una scena concitata; è molto difficile sostenere che non possa essere stato visto da chi è stato, per un periodo di tempo non conosciuto ma sicuramente non costituito da pochi secondi, seduto di fianco a Lu.

La prevedibilità di una aggressione, anche potenzialmente letale per il tipo di arma utilizzata che è idonea ad uccidere una persona in uno scontro, è stata, quindi, in modo logico desunta dai giudici del merito, la cui motivazione resiste quindi alle censure proposte nei ricorsi.

3. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è posta anche la questione della costituzionalità della norma dell'art. 116 cod. pen.

La questione è stata posta sotto il profilo dell'attrito con il principio di responsabilità personale perché con essa si puniscela titolo di dolo, con il mero correttivo quoad poenam del comma 2, fatti colposi, in violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

La questione, peraltro, proprio sul punto della entità della pena e della diversità della stessa rispetto a quella del delitto colposo, è già stata dichiarata manifestamente infondata nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 49165 del 28/04/2016, PG in proc.

Oprea, Rv. 268159: in tema di concorso di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma primo, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost., riferita alla diversa entità della pena prevista per il reato colposo, atteso il giudizio di superiore disvalore della condotta delittuosa del concorrente "anomalo", sorretta da un atteggiamento soggettivo di maggior pericolosità).

4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il, ricorsi); udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quali sostituti processuali, che hanno insistito per l'accoglimento; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 aprile 2012 il Tribunale di Firenze, in rito ordinario, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] responsabili a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. del reato di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in un parco di Empoli il 7 agosto 2007, e responsabili altresì del porto fuori della propria abitazione,ex art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, di alcuni bastoni in ferro con cui era avvenuta la aggressione e li aveva condannati alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione. Con sentenza del 22 dicembre 2019 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contravvenzionale dell'art. 4 I. 110 del 1975, rideterminando la pena in 3 anni e 4 mesi di reclusione, e confermato nel resto la sentenza di primo grado. In particolare, i giudici del merito hanno ritenuto provato che gli imputati avessero concordato di accompagnare l'amico [OSCURATO:PERSONA], giudicato a parte, ad un appuntamento preso al parco di Empoli con il rivale in amore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed il gruppo di amici che lo accompagnavano si erano presentati armati di bastoni e di una spranga in ferro. Una volta arrivato al parco, il gruppo aveva trovato [OSCURATO:PERSONA] in compagnia dell'amico [OSCURATO:PERSONA] e di altre persone. Per ragioni non individuate, Lu aveva indirizzato la sua furia nei confronti proprio di [OSCURATO:PERSONA], che aveva colpito ripetutamente con una spranga di ferro. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto da essa non si comprende se [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano stati condannati per aver mosso con bastoni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (come sembra ritenere il giudice di secondo grado) oppure per aver semplicemente supportato con la presenza l'azione dell'amico Lu (come sembrava ritenere il giudice di primo grado). In ogni caso, la mera presenza non è sufficiente per ritenere integrato l'elemento oggettivo del reato. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto, posto che l'elemento soggettivo necessario minimo del concorso anomalo è il coefficiente di colpevolezza, non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero concordato con [OSCURATO:PERSONA] la condotta da porre in essere o che la potessero in qualche modo prevedere; ciò anche alla luce del fatto che la natura degli strumenti di offesa impugnati da Lu non aveva il carattere della micidialità. 2.2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto da essa non si comprende se [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato per aver mosso con bastoni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (come sembra ritenere il giudice di secondo grado) oppure per aver semplicemente supportato con la sua presenza l'azione dell'amico Lu (come sembrava ritenere il giudice di primo grado). In ogni caso) la mera presenza non è sufficiente per ritenere integrato l'elemento oggettivo del reato. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto, posto che l'elemento soggettivo necessario minimo del concorso anomalo è il coefficiente di colpevolezza, non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del .Fatto che l'amico Lu avesse con sé una spranga in ferro. Si propone anche questione di costituzionalità della norma sul concorso anomalo. 2.3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] unico motivo deduce vizio di motivazione, in punto di possibilità per Cao di prevedere la concotta delittuosa che avrebbe commesso Lu, atteso che non è noto quali informazioni Lu avesse dato ai suoi amici circa il suo proposito criminale; non sono, peraltro, note neanche le concrete modalità esecutive del crimine. 3. La difesa degli imputati ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto dei ricorsi. I difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quali sostituti processuali, hanno insistito per !raccoglimento dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro sovrapponibili, è infondato. Il motivo è volto a contestare la parte della sentenza che ha individuato il concorso sul piano oggettivo degli imputati nell'aggressione a [OSCURATO:PERSONA], in particolare non comprendendosi se gli odierni imputati siano stati condannati per aver mosso con bastoni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] oppure per aver semplicemente supportato con la loro presenza l'azione dell'amico Lu. Il motivo non è fondato, perché, in realtà, la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito consente di ritenere che in modo non illogico essi siano pervenuti alla conclusione della partecipazione degli attuali imputati ad una spedizione punitiva in danno di [OSCURATO:PERSONA], e di coloro che insieme a lui si sarebbero presentati all'appuntamento.Si ricorda preliminarmente che nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione"). Ciò posto, nel caso in esame la sentenza di primo grado descrive molto bene il contesto in cui è avvenuto lo scontro, e precisa a pagg. 4 e 5 che, in realtà, uno degli amici di [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] che qualche giorno prima vi era già stato uno scontro tra due gruppi contrapposti e che vi era stato anche un accoltellamento; in questo contesto [OSCURATO:PERSONA] chiede di essere accompagnato all'appuntamento (non solo da [OSCURATO:PERSONA], ma anche da altri amici che però arrivano in ritardo), perché evidentemente teme un'aggressione in suo danno. D'altronde, sempre nel racconto della sentenza di primo grado, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] arrivano al luogo dell'appuntamento, l'aggressione è immediata, e non è preceduta da alcun dialogo o scontro verbale. L'aggressione, quindi, era stata preordinata dal gruppo di Lu. Il giudice di primo grado precisa anche qual è il ruolo di ciascuno degli amici che spalleggiavano Lu, e quindi anche di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nonché di Cao), perché colloca questi ultimi seduti sulla panchina, vicini a Lu. Lu era vicino alla panchina in piedi, e, nel momento in cui arrivano sul posto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da dietro la panchina nascosti nella vegetazione uscirono altri giovani armati di coltelli e bastoni che mossero verso [OSCURATO:PERSONA]. L'aggressione non è portata solo da Lu, ma anche dalle persone che lo avevano accompagnato. [OSCURATO:PERSONA] usa il plurale a proposito dei suoi aggressori, "mi hanno picchiato" (pag. 5 della sentenza di primo grado), ed aggiunge che dopo essere stato colpito ha tentato di scappare e loro lo inseguivano (pag. 6), ed aggiunge di essere stato picchiato non solo con la spranga in ferro di Lu, ma anche con bastoni, calci e pugni, e che erano tante persone a picchiare. La sentenza di secondo grado riprende in tutto la ricostruzione del fatto del giudice di primo grado, ma non distingue nella posizione degli accompagnatori di Lu tra coloro che avevano bastoni e coloro che non li avevano, dicendo genericamente Lu e gli attuali imputati "uscivano dalla vegetazione e muovevano QTh verso [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 7); conferma, però, che [OSCURATO:PERSONA] ricorda che più persone muovevano verso di lui e che più persone lo hanno picchiato. Sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado concludono in modo conforme che, poiché [OSCURATO:PERSONA] non riesce a ricordare il contributo casuale di ciascuno degli accompagnatori di Lu, per ognuno di loro si deve pronunciare condanna quantomeno per il rafforzamento ed agevolazione del comportamento di Lu. Si tratta di una conclusione non illogica e conforme alle risultanze processuali, e da cui non emerge alcun dubbio sul titolo di responsabilità imputato ai ricorrenti, perché, come rilevato correttamente dal Procuratore generale durante la discussione in udienza, non cambia se gli odierni imputati sono tra coloro che hanno colpito [OSCURATO:PERSONA] (non solo con bastoni; come detto, [OSCURATO:PERSONA] ricorda anche calci e pugni) oppure tra coloro che non hanno colpito; d'altronde, le regole sul concorso di persone consentono di attribuire la responsabilità di chi fa parte di un gruppo che si prepara allo scontro con il gruppo contrapposto anche per i comportamenti materiali tenuti dagli altri concorrenti. Né è illogico che i giudici del merito non abbiano attribuito rilievo alla tesi difensiva che agli imputati si potrebbe contestare solo la mera presenza sul luogo del delitto, mera presenza che di per sé non è sufficiente per il concorso agevolatore, perché le circostanze del fatto, come descritte dai giudici del merito, sono univocamente indicative di uno scontro tra gruppi contrapposti che era stato preparato da entrambe le parti, ed in cui i ricorrenti con la loro presenza hanno svolto un ruolo importante, perché facendo numero hanno consentito a Lu di presentarsi in superiorità numerica allo scontro con [OSCURATO:PERSONA] e coloro che lo avrebbero accompagnato. 2. Il secondo motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .Yongbin, e l'unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro sovrapponibili, è infondato. Il motivo è dedicato all'elemento soggettivo del concorso anomala, vi si dice che non vi è prova del concerto con Lu, della conoscenza della circostanza che Lu si sarebbe presentato armato della spranga, e della prevedibiltà dell'aggressione di Lu. Nel corso della discussione orale la difesa di Ye, Ye e [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto sia decisiva la prova di quando la spranga si sia manifestata agli occhi dei ricorrenti; la difesa di Cao ha ritenuto sia da esplorare la possibilità che Lu abbia colpito preso da un raptus momentaneo. E' noto che, allo stato attuale dell'elaborazione giurisprudenziale, l'elemento soggettivo del concorso anomalo è la colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta (Sez. 5, Sentenza n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489). Nel caso in esame, il "contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta" depone in mono univoco per la "prevedibilità del diverso reato" e rende non illogica la conclusione dei giudici del merito che hanno ritenuto l'esistenza anche di tutti gli elementi costitutivi del concorso anomalo. In realtà, vi è prova in atti che il gruppo guidato da Lu era armato; non soltanto Lu aveva la spranga, ma anche altre persone del gruppo, anche se non ben individuate, si erano recata sul posto armatt. Gli attuali imputati, che fossero anche loro armati o meno (come detto, sul punto i giudici del merito non hanno ritenuto raggiunta la prova), facevano parte di un gruppo che si era preparato ad uno scontro portando con sé spranghe e bastoni. Nei ricorsi si sostiene che non vi è prova che i ricorrenti sapessero che altri componenti del gruppo fossero armati, ed in particolare che Lu avesse portato con sé la spranga in ferro. La Corte di appello ha ritenuto che Lu fosse "visibilmente armato con una spranga in ferro" (pag. 9). Non è una conclusione irragionevole in base agli atti del giudizio. Nella sentenza di primo grado si sostiene che la spranga in ferro fosse un'asta per gli esercizi di sollevamento pesi; gli attuali imputati erano seduti su una panchina di fianco a Lu, che era in piedi. E' difficile pensare che sia stata scorretta la valutazione della Corte d'appello che ha parlato di Lu come visibilmente armato". Nella sentenza di primo grado si riferisce che un teste estraneo ai due gruppi di ragazzi cinesi, che passa nel parco subito dopo il fatto, e vede il fuggi fuggi, nota un ragazzo che tentava di nascondere un bastone dietro il braccio. Il bastone - che fosse la spranga o meno - viene notato da un testimone di passaggio che vede di sfuggita una scena concitata; è molto difficile sostenere che non possa essere stato visto da chi è stato, per un periodo di tempo non conosciuto ma sicuramente non costituito da pochi secondi, seduto di fianco a Lu. La prevedibilità di una aggressione, anche potenzialmente letale per il tipo di arma utilizzata che è idonea ad uccidere una persona in uno scontro, è stata, quindi, in modo logico desunta dai giudici del merito, la cui motivazione resiste quindi alle censure proposte nei ricorsi. 3. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è posta anche la questione della costituzionalità della norma dell'art. 116 cod. pen. La questione è stata posta sotto il profilo dell'attrito con il principio di responsabilità personale perché con essa si puniscela titolo di dolo, con il mero correttivo quoad poenam del comma 2, fatti colposi, in violazione degli artt. 3 e 27 Cost. La questione, peraltro, proprio sul punto della entità della pena e della diversità della stessa rispetto a quella del delitto colposo, è già stata dichiarata manifestamente infondata nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 49165 del 28/04/2016, PG in proc. Oprea, Rv. 268159: in tema di concorso di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma primo, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost., riferita alla diversa entità della pena prevista per il reato colposo, atteso il giudizio di superiore disvalore della condotta delittuosa del concorrente "anomalo", sorretta da un atteggiamento soggettivo di maggior pericolosità). 4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al
Sentenza Cassazione n. 45462/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris