CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21297/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato di resistenza a pubblico ufficiale, considerata la stretta correlazione della reazione violenta con il compimento del sequestro della merce da parte degli agenti; ritenuto che la Corte di merito ha congruamente motivato anche in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento della massima riduzione prevista per riconosciute circostanze attenuanti generiche rimarcando la gravità del fatto; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso, anche con riferimento alla dedotta nullità per un mero errore materiale puntualmente rettificato (sulla data di nascita dell'imputato); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17