CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22497/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tudito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] i che ha concluso chiedendo r ',udito il difensore I Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 maggio 2023, il Tribunale di Cagliari, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, per avere, senza giustificato motivo, portato fuori dalla propria abitazione un tondino di ferro lungo 21 cm. con laccio, strumento ritenuto idoneo a cagionare offesa alla persona. Il Tribunale, ritenuto il fatto di lieve entità, condannava l'imputato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizi di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente afferma che il Tribunale ha negato l'esclusione del proscioglimento dell'imputato senza offrire sul punto una congrua motivazione, avendo ritenuto apoditticamente insussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi indicati dall'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556 - 01). In tema di particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420 - 01). 1.2. In applicazione dei principi richiamati, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il Tribunale ha ragionevolmente escluso, rendendo adeguata motivazione, l'applicazione dell'art. 131-bis„ cod. pen., in base alla considerazione che l'azione compiuta non poteva far ritenere il fatto di particolare tenuità, tenuto anche conto dei precedenti penali dell'imputato e delle modalità del fatto. Il Tribunale ha coerentemente ritenuto, tuttavia, la lieve entità del fatto, in ossequio ai criteri prescritti dall'art. 133 cod. pen. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla Cassa delle ammende. Così