CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09207/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della Corte d'appello di Bari [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 07/03/2018, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011 e per l'effetto - applicato l'aumento per la contestata recidiva reiterata e specifica, nonché computata la diminuente del rito abbreviato - lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, quanto al trattamento sanzionatorio in genere e alle circostanze attenuanti generiche in particolare. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo. 3.1. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili. A fronte delle argomentazioni sussunte in sentenza, che sono scevre da vizi logici e giuridici e sono state espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa si limita sostanzialmente a insistere - con deduzioni aspecifiche e apodittiche - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbrai