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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2021

Cassazione n. 06945/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato ad Africo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 15/04/2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il rigetto della richiesta di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri il 15/03/2021, che era stata presentata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, risultava sottoposto al regime della custodia cautelare in carcere di cui si chiedeva la modifica per il reato di cui agli artt. 110, 575, 577, comma primo, nn. 3 e 4, cod. pen., in relazione all'art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen., commesso a Bianco il 09/11/2020, in danno di [OSCURATO:PERSONA], che era il nipote della moglie del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].

Nel confermare il provvedimento cautelare impugnato, il Giudice dell'appello reggino richiamava preliminarmente la decisione intervenuta ex art. 309 cod. proc. pen., evidenziando che, rispetto a tale pronunzia, non erano stati acquisiti elementi di novità processuale, che potevano essere valorizzati, ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., in senso conforme alla richiesta presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la rivalutazione del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari.

Sulla scorta degli elementi indiziari che erano già stati valutati nel senso evidenziato, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il giudizio di gravità indiziaria e di pericolosità sociale precedentemente formulato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], rilevando che, rispetto al quadro indiziario originario, non erano emersi elementi di novità processualtvalutabili nella direzione invocata dal suo difensore.

Non si riteneva, in ogni caso, possibile la rivalutazione del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, che, secondo la difesa del ricorrente, si imponeva alla luce dell'insussistenza del dolo omicidiario sotteso all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] - verificatasi nel corso di un litigio che coinvolgeva anche il padre della vittima, [OSCURATO:PERSONA], che era il cognato di [OSCURATO:PERSONA] -, che veniva attinto da un colpo di pistola, calibro 9x21, esploso dal figlio del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], con un'arma del cui possesso l'indagato non aveva conoscenza.

Nel corso del violento litigio, scaturito per ragioni ereditarie, [OSCURATO:PERSONA] esplodeva un colpo di pistola anche nei confronti del genitore dell'ucciso, [OSCURATO:PERSONA], che gli provocava una ferita al tallone.

Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi era supportata dalle dichiarazioni rese dai soggetti che assistevano all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si evinceva che la consapevolezza che il figlio fosse armato derivava al ricorrente dalla circostanza che, nel corso del litigio che precedeva l'assassinio, la pistola di cui [OSCURATO:PERSONA] era in possesso cadeva a terra, allarmando tutti i presenti.

Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza impugnata.

2. Avverso questa ordinanza Santoro IFavasuli, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, comma 2, cod. proc. pen., 110, 575, 577, comma primo, nn. 3 e 4, cod. pen., in relazione all'art. 61, comma primo, n. 1, 582, 583, comma primo, 585 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrata, in capo al ricorrente, la consapevolezza della disponibilità della pistola utilizzata dal figlio per uccidere [OSCURATO:PERSONA] e ferire [OSCURATO:PERSONA], indispensabile per ritenere l'indagato coinvolto, a titolo di concorso, nell'omicidio della prima delle due persone offese.

Si deduceva, in proposito, che questa ricostruzione dei fatti di reato era corroborata dalle dichiarazioni rese da tutti i soggetti che avevano assistito al litiglio da cui era scaturito l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nessuno dei quali - con la sola eccezione di [OSCURATO:PERSONA], la moglie della vittima, le cui dichiarazioni erano inficiate dal risentimento nutrito nei confronti dell'indagato e del figlio - si era accorto che [OSCURATO:PERSONA] si era presentato armato all'incontro con la famiglia Pangallo.

In questa direzione, del resto, si muovevano le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sorella e la fidanzata dell'ucciso, che non consentivano di corroborare la ricostruzione accusatoria.

Né poteva assumere rilievo sfavorevole al ricorrente la circostanza, emersa nel corso delle indagini preliminari, che, nella prima fase del litiglio, la pistola di cui era in possesso [OSCURATO:PERSONA] gli era caduta da una tasca dei pantaloni, atteso che, in quel momento, l'indagato era impegnato a litigare con [OSCURATO:PERSONA], che colpiva violentemente alla testa con un bastone, provocandogli una ferita che gli causava un vistoso sanguinarnento, in conseguenza del quale cadeva a terra.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 110, 575, 577, comma primo, nn. 3 e 4, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del pericolo di reiterazione del reato, che appariva smentito dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si era concretizzato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulle quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, trascurando di considerare ulteriormente l'insussistenza delle connotazioni di attualità e di concretezza del pericolo, su cui si registrava un'omissione motivazionale integrale.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si è formato un giudicato cautelare, per effetto del quale la revoca dell'ordinanza restrittiva applicata nei suoi confronti deve ritenersi possibile solo in conseguenza del sopraggiungere di elementi di novità processuale, di portata tale da indurre il giudice dell'appello a una rivalutazione in senso favorevole all'indagato del regime detentivo patito.

Nel valutare eventuali elementi di novità processuale, invero, occorre tenere presente l'esistenza di una presunzione relativa di pericolosità sociale, nei termini di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che comporta la possibilità di sostituire la custodia in carcere con altra misura meno afflittiva, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, così come prevede l'art. 299 cod. proc. pen., mediante una verifica, da parte del giudice, circa il permanere delle condizioni che hanno determinato la limitazione della libertà personale e la scelta di un determinato regime restrittivo.

Con l'affermazione di questo principio - che governa l'aspetto dinamico della vicenda cautelare disciplinato dall'art. 299 cod. proc. pen., certamente rilevante per la posizione cautelare di [OSCURATO:PERSONA] - questa Corte ha costantemente ribadito l'orientamento ermeneutico secondo cui la presunzione relativa di pericolosità sociale deve ritenersi operante non solo in occasione dell'adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche per il suo mantenimento in vigore (Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751-01; Sez. 1, n. 4841 del 09/07/1999, Zicha, Rv. 214495- 01).Inoltre, nella verifica di questo aspetto dinamico della vicenda cautelare, governato dal combinato disposto degli artt. :275, 299 e 310 cod. proc. pen., il giudice dell'appello deve tenere presente il sopraggiungere di eventuali elementi di effettiva novità processuale, che dovranno essere valutati alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «L'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare adito allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo ara formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame» (Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, Rosaci, Rv. 259450-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231025-01).

3. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazionale del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, comma 2, cod. proc. pen., 110, 575, 577, comma primo, nn. 3 e 4, cod. pen., in relazione all'art. 61, comma primo, n. 1, 582, 583, comma primo, 585 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrata, in capo al ricorrente, la consapevolezza della disponibilità della pistola utilizzata dal figlio per uccidere [OSCURATO:PERSONA] e ferire [OSCURATO:PERSONA], indispensabile per ritenere l'indagato coinvolto, a titolo di concorso, nell'omicidio della prima delle due persone offese.

Osserva il Collegio che, rispetto al quadro indiziario originario, su cui si è formato il giudicato cautelare di cui si detto nel paragrafo 2, al quale occorre rinviare, non sono emersi elementi di novità processuali valutabili nella direzione invocata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari in senso favorevole all'indagato.

Deve, invero, rilevarsi che il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari imponeva di ribadire che il ricorrente era pienamente consapevole del fatto che il figlio, [OSCURATO:PERSONA], si presentava all'appuntamento con la famiglia Pangallo armato della pistola calibro 9x21 con cui, nel corso del litigio, aveva ucciso [OSCURATO:PERSONA] e ferito [OSCURATO:PERSONA].

Né tantomeno gli elementi indiziari convergenti sulla posizione del ricorrente, a fronte del giudicato cautelare formatosi sulla sua posizione, venivano confutati con argomenti nuovi, idonei a disarticolare il giudizio di gravità indiziaria precedentemente espresso dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA].

Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, del resto, era supportata dalle dichiarazioni, convergenti, rese dai soggetti presenti nell'abitazione della famiglia Pangallo - tra cui la moglie dell'ucciso„ [OSCURATO:PERSONA], che consentiva di ricostruire tutte le fasi che precedevano l'assassinio e le ragioni ereditarie da cui era scaturito il litigio tra i due nuclei familiari -, che riferivano che, nel corso dello scontro, la pistola calibro 9x21 usata da [OSCURATO:PERSONA] era caduta a terra, allarmando tutti i soggetti presenti, che si accorgevano dell'arma.

Tale ultima ft",i) circostanza, a ben vedere, assumere, un rilievo probatorio notevolmente sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce del fatto che, pur essendosi accorto che la pistola che il figlio aveva con sé era caduta a terra durante lo scontro, l'indagato non si attivava per impedire che il congiunto utilizzasse l'arma sparando contro i parenti; utilizzo che, difatti, si concretizzava contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], provocando l'uccisione del primo e il ferimento del secondo.

La circostanza che i due [OSCURATO:PERSONA] si presentavano all'incontro con la famiglia e 21-c-ci m, ›, ce Pangallo armati e malintenzionati, peraltro, t1evtener9 corrobbrata da un ulteriore, incontroverso, elemento circostanziale, costituito dal fatto che, prima dell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente intraprendeva uno scontro fisico con [OSCURATO:PERSONA], che colpiva alla testa con un bastone, provocando al cognato una ferita che gli causava un vistoso sanguinamento e facendolo cadere, tramortito, a terra.

Quest'ultimo elemento indiziario rende altamente plausibile, oltre che non adeguatamente confutata, la ricostruzione posta a fondamento della decisione censurata, secondo cui il ricorrente era pienamente consapevole del fatto che il figlio si fosse presentato all'incontro con la famiglia Pangallo armato di una pistola, condividendo con il congiunto l'intento, rilevante concorsualmente, che con cui si era messo alla ricerca dei parenti di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, formulava un giudizio di gravità indiziarla nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rispettoso delle emergenze processuali, tenendo correttamente conto del fatto che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto nella commissione di un reato, il giudice di merito deve indicare gli elementi fattuali da c:ui ricava l'esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria del reato, precisando sotto quale forma si sia concretamente manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

4. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso per il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 110, 575, 577, comma primo, nn. 3 e 4, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del pericolo di reiterazione del reato, che appariva smentito dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si era concretizzato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulle quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, trascurando di considerare ulteriormente l'insussistenza delle connotazioni di attualità e di concretezza del pericolo, su cui si registrava un'omissione motivazionale integrale.

Deve, invero, rilevarsi che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportamenti criminosi di [OSCURATO:PERSONA] e le modalità con cui si presentava, armato, unitamente al figlio, all'incontro con la famiglia Pangallo — tenuto conto delle ragioni di risalente conflittualità che avevano indotto i due aggressori a mettersi alla ricerca dei parenti — rendevano incontestabile la sua elevata pericolosità sociale e imponevano di ritenere adeguata la misura cautelare carceraria applicata nei suoi confronti, alla luce della particolare brutalità che aveva caratterizzato l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA].

Tali modalità esecutive, espressive del comportamento violento dei due aggressori, imponevano di ritenere elevato il pericolo di reiterazione del reato da parte del ricorrente, conformemente ai parametri elaborati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Starnegna, Rv. 267785-01; Sez. 5, n. 45950 del 16/11/2005, Salucci, Rv. 233222-01).

Né è possibile confinare la condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA] in un contesto di marginalità criminale, tenuto conto delle modalità attraverso cui si concretizzava l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] e delle ragioni che lo sorreggevano - collegate, come detto, alle controversie ereditarie insorte tra i (1'LLvc 4 C.-4, (,(AZ `, (`-,•— due nuclei familiari, risalenti nel tempo -, che impongono di escludere la natura J • - occasionale e il modesto disvalore degli accadimenti criminosi oggetto di vaglio, che provocavano non solo l'assassinio della vittima ma anche il ferimento del padre.

Appaiono, infine, destituite di fondamento le censure difensive relative all'insussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, conseguente alla morte della persona offesa, rilevante sul piano dell'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva» (Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, Sorcirenti, Rv. 265383-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 27685 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mancini, Rv. 250360-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto o penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato ad Africo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 15/04/2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il rigetto della richiesta di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri il 15/03/2021, che era stata presentata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, risultava sottoposto al regime della custodia cautelare in carcere di cui si chiedeva la modifica per il reato di cui agli artt. 110, 575, 577, comma primo, nn. 3 e 4, cod. pen., in relazione all'art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen., commesso a Bianco il 09/11/2020, in danno di [OSCURATO:PERSONA], che era il nipote della moglie del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Nel confermare il provvedimento cautelare impugnato, il Giudice dell'appello reggino richiamava preliminarmente la decisione intervenuta ex art. 309 cod. proc. pen., evidenziando che, rispetto a tale pronunzia, non erano stati acquisiti elementi di novità processuale, che potevano essere valorizzati, ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., in senso conforme alla richiesta presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la rivalutazione del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari. Sulla scorta degli elementi indiziari che erano già stati valutati nel senso evidenziato, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il giudizio di gravità indiziaria e di pericolosità sociale precedentemente formulato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], rilevando che, rispetto al quadro indiziario originario, non erano emersi elementi di novità processualtvalutabili nella direzione invocata dal suo difensore. Non si riteneva, in ogni caso, possibile la rivalutazione del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, che, secondo la difesa del ricorrente, si imponeva alla luce dell'insussistenza del dolo omicidiario sotteso all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] - verificatasi nel corso di un litigio che coinvolgeva anche il padre della vittima, [OSCURATO:PERSONA], che era il cognato di [OSCURATO:PERSONA] -, che veniva attinto da un colpo di pistola, calibro 9x21, esploso dal figlio del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], con un'arma del cui possesso l'indagato non aveva conoscenza. Nel corso del violento litigio, scaturito per ragioni ereditarie, [OSCURATO:PERSONA] esplodeva un colpo di pistola anche nei confronti del genitore dell'ucciso, [OSCURATO:PERSONA], che gli provocava una ferita al tallone. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi era supportata dalle dichiarazioni rese dai soggetti che assistevano all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si evinceva che la consapevolezza che il figlio fosse armato derivava al ricorrente dalla circostanza che, nel corso del litigio che precedeva l'assassinio, la pistola di cui [OSCURATO:PERSONA] era in possesso cadeva a terra, allarmando tutti i presenti. Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avverso questa ordinanza Santoro IFavasuli, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, comma 2, cod. proc. pen., 110, 575, 577, comma primo, nn. 3 e 4, cod. pen., in relazione all'art. 61, comma primo, n. 1, 582, 583, comma primo, 585 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrata, in capo al ricorrente, la consapevolezza della disponibilità della pistola utilizzata dal figlio per uccidere [OSCURATO:PERSONA] e ferire [OSCURATO:PERSONA], indispensabile per ritenere l'indagato coinvolto, a titolo di concorso, nell'omicidio della prima delle due persone offese. Si deduceva, in proposito, che questa ricostruzione dei fatti di reato era corroborata dalle dichiarazioni rese da tutti i soggetti che avevano assistito al litiglio da cui era scaturito l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nessuno dei quali - con la sola eccezione di [OSCURATO:PERSONA], la moglie della vittima, le cui dichiarazioni erano inficiate dal risentimento nutrito nei confronti dell'indagato e del figlio - si era accorto che [OSCURATO:PERSONA] si era presentato armato all'incontro con la famiglia Pangallo. In questa direzione, del resto, si muovevano le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sorella e la fidanzata dell'ucciso, che non consentivano di corroborare la ricostruzione accusatoria. Né poteva assumere rilievo sfavorevole al ricorrente la circostanza, emersa nel corso delle indagini preliminari, che, nella prima fase del litiglio, la pistola di cui era in possesso [OSCURATO:PERSONA] gli era caduta da una tasca dei pantaloni, atteso che, in quel momento, l'indagato era impegnato a litigare con [OSCURATO:PERSONA], che colpiva violentemente alla testa con un bastone, provocandogli una ferita che gli causava un vistoso sanguinarnento, in conseguenza del quale cadeva a terra. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 110, 575, 577, comma primo, nn. 3 e 4, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del pericolo di reiterazione del reato, che appariva smentito dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si era concretizzato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulle quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, trascurando di considerare ulteriormente l'insussistenza delle connotazioni di attualità e di concretezza del pericolo, su cui si registrava un'omissione motivazionale integrale. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva preliminarmente il Collegio che sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si è formato un giudicato cautelare, per effetto del quale la revoca dell'ordinanza restrittiva applicata nei suoi confronti deve ritenersi possibile solo in conseguenza del sopraggiungere di elementi di novità processuale, di portata tale da indurre il giudice dell'appello a una rivalutazione in senso favorevole all'indagato del regime detentivo patito. Nel valutare eventuali elementi di novità processuale, invero, occorre tenere presente l'esistenza di una presunzione relativa di pericolosità sociale, nei termini di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che comporta la possibilità di sostituire la custodia in carcere con altra misura meno afflittiva, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, così come prevede l'art. 299 cod. proc. pen., mediante una verifica, da parte del giudice, circa il permanere delle condizioni che hanno determinato la limitazione della libertà personale e la scelta di un determinato regime restrittivo. Con l'affermazione di questo principio - che governa l'aspetto dinamico della vicenda cautelare disciplinato dall'art. 299 cod. proc. pen., certamente rilevante per la posizione cautelare di [OSCURATO:PERSONA] - questa Corte ha costantemente ribadito l'orientamento ermeneutico secondo cui la presunzione relativa di pericolosità sociale deve ritenersi operante non solo in occasione dell'adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche per il suo mantenimento in vigore (Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751-01; Sez. 1, n. 4841 del 09/07/1999, Zicha, Rv. 214495- 01).Inoltre, nella verifica di questo aspetto dinamico della vicenda cautelare, governato dal combinato disposto degli artt. :275, 299 e 310 cod. proc. pen., il giudice dell'appello deve tenere presente il sopraggiungere di eventuali elementi di effettiva novità processuale, che dovranno essere valutati alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «L'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare adito allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo ara formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame» (Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, Rosaci, Rv. 259450-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231025-01). 3. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazionale del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, comma 2, cod. proc. pen., 110, 575, 577, comma primo, nn. 3 e 4, cod. pen., in relazione all'art. 61, comma primo, n. 1, 582, 583, comma primo, 585 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrata, in capo al ricorrente, la consapevolezza della disponibilità della pistola utilizzata dal figlio per uccidere [OSCURATO:PERSONA] e ferire [OSCURATO:PERSONA], indispensabile per ritenere l'indagato coinvolto, a titolo di concorso, nell'omicidio della prima delle due persone offese. Osserva il Collegio che, rispetto al quadro indiziario originario, su cui si è formato il giudicato cautelare di cui si detto nel paragrafo 2, al quale occorre rinviare, non sono emersi elementi di novità processuali valutabili nella direzione invocata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari in senso favorevole all'indagato. Deve, invero, rilevarsi che il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari imponeva di ribadire che il ricorrente era pienamente consapevole del fatto che il figlio, [OSCURATO:PERSONA], si presentava all'appuntamento con la famiglia Pangallo armato della pistola calibro 9x21 con cui, nel corso del litigio, aveva ucciso [OSCURATO:PERSONA] e ferito [OSCURATO:PERSONA]. Né tantomeno gli elementi indiziari convergenti sulla posizione del ricorrente, a fronte del giudicato cautelare formatosi sulla sua posizione, venivano confutati con argomenti nuovi, idonei a disarticolare il giudizio di gravità indiziaria precedentemente espresso dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, del resto, era supportata dalle dichiarazioni, convergenti, rese dai soggetti presenti nell'abitazione della famiglia Pangallo - tra cui la moglie dell'ucciso„ [OSCURATO:PERSONA], che consentiva di ricostruire tutte le fasi che precedevano l'assassinio e le ragioni ereditarie da cui era scaturito il litigio tra i due nuclei familiari -, che riferivano che, nel corso dello scontro, la pistola calibro 9x21 usata da [OSCURATO:PERSONA] era caduta a terra, allarmando tutti i soggetti presenti, che si accorgevano dell'arma. Tale ultima ft",i) circostanza, a ben vedere, assumere, un rilievo probatorio notevolmente sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce del fatto che, pur essendosi accorto che la pistola che il figlio aveva con sé era caduta a terra durante lo scontro, l'indagato non si attivava per impedire che il congiunto utilizzasse l'arma sparando contro i parenti; utilizzo che, difatti, si concretizzava contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], provocando l'uccisione del primo e il ferimento del secondo. La circostanza che i due [OSCURATO:PERSONA] si presentavano all'incontro con la famiglia e 21-c-ci m, ›, ce Pangallo armati e malintenzionati, peraltro, t1evtener9 corrobbrata da un ulteriore, incontroverso, elemento circostanziale, costituito dal fatto che, prima dell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente intraprendeva uno scontro fisico con [OSCURATO:PERSONA], che colpiva alla testa con un bastone, provocando al cognato una ferita che gli causava un vistoso sanguinamento e facendolo cadere, tramortito, a terra. Quest'ultimo elemento indiziario rende altamente plausibile, oltre che non adeguatamente confutata, la ricostruzione posta a fondamento della decisione censurata, secondo cui il ricorrente era pienamente consapevole del fatto che il figlio si fosse presentato all'incontro con la famiglia Pangallo armato di una pistola, condividendo con il congiunto l'intento, rilevante concorsualmente, che con cui si era messo alla ricerca dei parenti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, formulava un giudizio di gravità indiziarla nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rispettoso delle emergenze processuali, tenendo correttamente conto del fatto che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto nella commissione di un reato, il giudice di merito deve indicare gli elementi fattuali da c:ui ricava l'esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria del reato, precisando sotto quale forma si sia concretamente manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 4. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso per il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 110, 575, 577, comma primo, nn. 3 e 4, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del pericolo di reiterazione del reato, che appariva smentito dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si era concretizzato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulle quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, trascurando di considerare ulteriormente l'insussistenza delle connotazioni di attualità e di concretezza del pericolo, su cui si registrava un'omissione motivazionale integrale. Deve, invero, rilevarsi che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportamenti criminosi di [OSCURATO:PERSONA] e le modalità con cui si presentava, armato, unitamente al figlio, all'incontro con la famiglia Pangallo — tenuto conto delle ragioni di risalente conflittualità che avevano indotto i due aggressori a mettersi alla ricerca dei parenti — rendevano incontestabile la sua elevata pericolosità sociale e imponevano di ritenere adeguata la misura cautelare carceraria applicata nei suoi confronti, alla luce della particolare brutalità che aveva caratterizzato l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA]. Tali modalità esecutive, espressive del comportamento violento dei due aggressori, imponevano di ritenere elevato il pericolo di reiterazione del reato da parte del ricorrente, conformemente ai parametri elaborati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Starnegna, Rv. 267785-01; Sez. 5, n. 45950 del 16/11/2005, Salucci, Rv. 233222-01). Né è possibile confinare la condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA] in un contesto di marginalità criminale, tenuto conto delle modalità attraverso cui si concretizzava l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] e delle ragioni che lo sorreggevano - collegate, come detto, alle controversie ereditarie insorte tra i (1'LLvc 4 C.-4, (,(AZ `, (`-,•— due nuclei familiari, risalenti nel tempo -, che impongono di escludere la natura J • - occasionale e il modesto disvalore degli accadimenti criminosi oggetto di vaglio, che provocavano non solo l'assassinio della vittima ma anche il ferimento del padre. Appaiono, infine, destituite di fondamento le censure difensive relative all'insussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, conseguente alla morte della persona offesa, rilevante sul piano dell'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva» (Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, Sorcirenti, Rv. 265383-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 27685 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mancini, Rv. 250360-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto o penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
Sentenza Cassazione n. 06945/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris