CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46849/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, nella persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente come sostituto processuale con delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] l'avv [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27 aprile 2021 il Tribunale per il riesame di Roma, resa in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento del provvedimento del medesimo tribunale per il riesame con il quale era stato rigettato l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di diniego del sequestro preventivo delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 260 d.Igs. n. 152 del 2006 (capo B), di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo C), di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo D), e di cui agli artt. 110, 41, 110 e 452- bis, primo e secondo comma, cod. pen. (capo E)- ha accolto l'appello del pubblico ministero e disposto ex art. 321, comma 2 cod. proc. pen. il sequestro delle quote sociale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. 2. [OSCURATO:PERSONA] formulando un unico motivo di doglianza con cui fa valere la violazione dell'art. 321, comma 2 cod. proc. pen., in relazione all'art. 240 cod. pen. ed all'art. 452 quaterdecies comma 5^ cod. pen., nonché il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen.. Assume che l'ordinanza impugnata è affetta da vizi di motivazione così radicali che ne rendono incomprensibile l'itinerario logico. Ricorda che la sentenza di annullamento della Suprema Corte aveva sollecitato il Collegio del riesame alla valutazione della sussistenza dei presupposti di applicabilità del sequestro ex art. 321, comma 2 cod. proc. pen. "verificando se le quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, in particolare senza condizionare le sue conclusioni ed apprezzamenti circa la sussistenza del periculum in mora". Osserva che il Tribunale, in sede rescissoria, ha omesso di seguire il percorso indicato dal giudice di legittimità, senza approfondire la nozione di 'cose che servirono a commettere il reato, così privando la decisione del fondamento logico-giuridico necessario per sostenere lo specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra la res, costituita dalle quote societarie, ed i reati ascritti. Il giudice del riesame, infatti, dopo avere premesso l'evolversi della vicenda giudiziaria ed il dictum della sentenza di annullamento, si è limitato, da un lato, a constatare che il reato più grave, per il quale gli imputati, sono stati condannati con sentenza di primo grado, è quello di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., dall'altro, che il reato è stato commesso attraverso la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui [OSCURATO:PERSONA] detiene ancora oggi il 100% delle quote, ciò implicando la titolarità esclusiva della medesima del potere decisionale sulle attività, sicché le quote medesime - quali misura della partecipazione del socio ad una società- sono strumentali rispetto al reato 'nel senso che, attraverso il potere decisionale che dalla loro titolarità derivava all'imputata è stato consentito il sistema illecito, oggetto della contestazione, di sussistere e protarsi nel tempo'. Osserva che siffatta motivazione, peraltro redatta dallo stesso giudice estensore della precedente ordinanza di rigetto, risulta priva delle ragioni che giustificano il provvedimento ablativo, ed è connotata da un carattere meramente assertivo. Richiama la giurisprudenza di legittimità sulla nozione di strumentalità della cosa al reato, giustificante il provvedimento di sequestro e conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre, invero, rilevare che l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], imputato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei reati descritti in narrativa, non ha interesse all'impugnazione, non essendo titolare delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. oggetto di sequestro e non potendo ottenerne la restituzione. 3. Va, infatti, ricordato che secondo il più recente orientamento di questa Corte "L'indagato -o l'imputato- non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro" (Sez. 3, Sentenza n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098; Sez. 5, Sentenza n. 35015 del 09/10/2020, Rv. 280005; Sez. 3, Sentenza n. 30008 del 08/04/2016, Rv. 267336; Sez. 2, n. 17852 del 12/03/2015, Rv. 263756; Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412; Sez. 5, Sentenza n. 10205 del 18/01/2013, Rv. 255225). Risulta, infatti, superato il precedente orientamento secondo cui la persona nei cui confronti si stato adottato un provvedimento di sequestro preventivo è sempre legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi, perché presupposto del sequestro preventivo è che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere di disposizione sulla cosa e perché i provvedimenti cautelari influenzano comunque il corso del procedimento penale (ex multis, Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Rv. 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Rv. 192089), essendosi chiarito che affinché sia legittimato a proporre impugnazione l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa' a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601). Si tratta di un principio che deve essere esteso al ricorso per cassazione avverso il provvedimento di sequestro disposto dal giudice del riesame. Sebbene, infatti, la legittimazione astratta all'impugnazione derivi dall'essere il provvedimento stato pronunciato anche nei confronti del soggetto che non ha diritto alla restituzione della cosa oggetto di ablazione, nondimeno, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, dagli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.), in quanto norme generali non derogate in materia cautelare reale. Sicché è onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, indicando, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna. 4. Nel caso di specie l'ordinanza oggetto di gravame chiarisce che le quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. appartengono per intero a [OSCURATO:PERSONA], cui compete, pertanto, la titolarità esclusiva del potere decisionale, mentre [OSCURATO:PERSONA] nulla chiarisce in ordine al suo personale interesse alla restituzione delle medesime. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass