CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 29983/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31179/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensor e ex art. 16 - sexiesdel d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] Emanuele, [OSCURATO:PERSONA] alla Sanità -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanian. 359/2019 depositata il 10/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Catania ha respinto il gravame proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], già direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA], Ferrarotto, S. Bambino di Catania dal 14 giugno 2005 all’1 settembre 2009, e confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per la risoluzione anticipata del contratto rispetto alla naturale scadenza, fissata al 15 giugno 2010, oltre alla liquidazione della quota di retribuzione legata ai risultati di gestione pergli anni dal 2005 al 2009. 2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, in condivisione con le motivazioni già espresse dal giudice di primo grado, escludeva che potesse ravvisarsi in capo all’Assessorato alla sanità una responsabilità suscettibile di risarcimento, atteso che la decadenza automatica del ricorrente dall’incarico era frutto di espressa norma di legge (legge regionale siciliana n. 5del 2009), che, nell’istituire le aziende sanitarie provinciali in numero di nove, aveva contestualmente soppresso le vecchie aziende, fra cui quella diretta da [OSCURATO:PERSONA], in un’ottica di riduzione, accorpamento e razionalizzazione del sistema sanitario; di conseguenza, il rapporto si era estinto per sopravvenuta impossibilità della prestazione. Quanto alla retribuzione per i risultati di gestione, il ricorrente non aveva assolto all’onere di provare i presupposti per il riconoscimento della perdita di chance. 3. Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], come indicati in epigrafe, articolando tre motivi, mentre l’Assessorato regionale alla sanità e l’[OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 3-bisdel d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 1223 cod. civ., e degli artt. 97 e 98 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per non essere stata correttamente inquadrata la domanda risarcitoria, fondata sul principio del legittimo affidamento e sull’intangibilità delle situazioni giuridiche già perfezionatesi. 1.1. La censura non può trovare accoglimento, in continuità con precedente pronuncia resa in fattispecie analoga, relativa per l’appunto ad un caso di riorganizzazione del servizio sanitario regionale, realizzata in attuazione di una legge regionale mediante accorpamento presso un’unica azienda sanitaria delle funzioni già svolte dalle preesistenti strutture, con conseguente impossibilità assoluta di espletamento dell’incarico dirigenziale e giustificata risoluzione del rapporto (Cass., Sez. L, 7 settembre 2021, n. 24079). Il fondamento di tale interpretazione è stato rinvenuto nella natura del contratto dirigenziale tra l’ASL ed il direttore generale, regolato dal diritto privato, sicchéad esso trova applicazione anche l’art. 1463 cod. civ., in forza del quale la sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione determina, con il venir meno della causa del contratto, la risoluzione dello stesso. 1.2. Ad analoga conclusione si perviene anche in base alle condivise valutazioni espresse dalla giurisprudenza amministrativa che, nell’esaminare l’art. 33 della legge regionale n. 5 del 2009, ha espressamente affermato: «Con tale provvedimento, nell’ottica di una complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, si è realizzata una riduzione del numero complessivo delle strutture preesistenti, mediante l'accorpamento e la rimodulazione territoriale delle stesse. In tale contesto di riordino - reso necessario sia dalle rilevate disfunzioni del sistema, sia dall’esigenza di riduzione dei costi - la cessazione ope legis dei relativi organi, chiaramente posta dal citato art. 33, è stata la naturale conseguenza della soppressione delle "vecchie" Aziende. Costituisce, peraltro, circostanza significativa che l’art. 8 della l.r. n. 5/2009, nell’istituire le Aziende sanitarie provinciali nel numero massimo di nove, ha contestualmente soppresso le vecchie Aziende, riducendone il numero complessivo.Come rilevato in fattispecie simile "...Non occorre, insomma, dilungarsi nel dimostrare l'evidente impossibilità di mantenere in carica i vertici di enti estinti..." (C.g.a. in sede giurisd., sentenza 22 maggio 2012, n. 450), anche nella ovvia considerazione che, venendo in rilievo una complessiva riorganizzazione, la stessa incide sull’organo - nel senso di modificarlo o estinguerlo -e non sulla posizione delle persone preposte allo stesso organo.»(TAR per la Sicilia, 08/07/2013, n. 1444). Nel medesimo contesto, nel richiamare una precedente pronuncia, è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità della disposizione in commento, sul rilievo che «La legge regionale n. 5/2009, intitolata "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale" ed espressamente finalizzata "a rendere compatibile l’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale con il mantenimento e la riqualificazione dell’offerta assistenziale complessiva al fine di garantire il diritto all’erogazione appropriata ed uniforme dei Livelli essenziali di assistenza" (art. 2), ha inciso, tra le altre cose, anche sull’assetto organizzativo ed ordinamentale del Servizio sanitario regionale, prevedendo - in una ottica di razionalizzazione delle risorse -la soppressione delle Aziende unità sanitarie locali e di quelle ospedaliere esistenti e l’istituzione - previo accorpamento -delle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) nel numero massimo di nove e delle Aziende ospedaliere (A.O.) di riferimento regionale nel numero massimo di tre. Essendosi dunque provveduto ad una riduzione del numero delle Aziende nel territorio dell’intera Regione ed ad una loro completa riorganizzazione, appare niente affatto illogico che il legislatore regionale, all’art. 33, si sia premurato di prevedere anche l'azzeramento dei vertici aziendali e la nomina dei dirigenti generali chiamati a guidare le nuove strutture in attuazione della introdotta riforma sanitaria. In quest’ottica inconferente appare il richiamo alle pronunzie della Corte Costituzionale (nn. 103 e 104 del 2007 e 351/2008) operato in ricorso e riguardanti ipotesi di c.d. "spoils system una tantum", introdotte dalle legislazioni regionali di Lazio e Sicilia e bocciate dalla Consulta in ragione della loro incidenza sul principio di imparzialità e del buon andamento della P.A., pregiudicate da un meccanismo di avvicendamento dei direttori generali che non rispetti il giusto procedimento e prescinda dall'accertamento dei risultati conseguiti. Nel caso di specie, infatti, la cessazione automatica dalle cariche dirigenziali non appare asservita ad un avvicendamento dei vertici politici, ma trova il suo fondamento razionale nella descritta opera di accorpamento e riduzione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere operanti nella Regione, in un’ottica complessiva di riforma e razionalizzazione dell'intero Servizio sanitario regionale." (T.a.r. Sicilia, I, 18 maggio 2010, n. 6907, confermata da C.g.a. n. 450/2012 cit.). Pertanto, atteso che la cessazione dall’incarico in interesse non è la conseguenza di un mutamento della maggioranza di governo, ma l’effetto della riforma legislativa del servizio sanitario regionale, non può che ribadirsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente sull'art. 33 della l.r. n. 5/2009.» (TAR per la Sicilia, n. 1444 del 2013, cit.). 2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione degli artt. 1223 e 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione alla valutazione relativa alla mancata prova per la perdita di chance. In particolare, è censurato il capo della sentenza impugnata che ha escluso il diritto al risarcimento in relazione alla retribuzione di risultato, rilevando che non erano stati forniti utili parametri per esprimere, sia pure in termini probabilistici, il giudizio positivoed aggiungendo che, seppure al dott. [OSCURATO:PERSONA] non era stato assegnato l’obiettivo del pareggio di bilancio, tuttavia assumeva rilievo la circostanza che non erano stati conseguiti risultati positivi in termini di mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto delle perdite di esercizio accertate dalla Corte dei conti. 2.1. Il motivo, nei termini formulati, si rivela inammissibile perché rinvia genericamente ai «documenti allegati al fascicolo di parte che non necessitavano di alcuna particolare spiegazione o specificazione ma di semplice lettura», senza rispettare, pertanto, il principio di specificità della censura edi localizzazione, ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (v., di recente, Cass. Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184), nonché, in ogni caso, perché, lungi dal prospettare effettivamente una violazione di legge, mira in realtà a sollecitare in maniera inammissibileuna diversa valutazione delle risultanze processualirispetto a quella resa da giudice di merito (fra molte, Cass., sez. 3, 23 agosto 2024, n. 23055). 3. Con il terzo motivo si censura,infine, la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché la C orte territoriale avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese anche in considerazione della complessità del caso. 3.1. La censura non si sottrae alla pronuncia di inammissibilità, secondo il consolidato indirizzo che limita il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi(fra molte, Cass., Sez. 6-3, 17 ottobre 2017, n. 24502). 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, considerato che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. 5. Il rigetto del ricorso esonera questa Corte dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso all’Assessorato, nulla, poiché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo(Cass., Sez. 1, 11 marzo 2020, n. 6924). 6. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica