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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 00328/2026

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del 04/04/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la richiesta di rimessione del processo ex artt. 45 e 46 cod. proc. pen. depositata per [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la richiesta prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno, in riferimento alla valutazione relativa alla sussistenza o meno di gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili; ritenuto, in particolare che la richiesta contiene una serie di accuse nei confronti di magistrati, professionisti ed esponenti delle forze dell'ordine e inoltre rassegna una serie di circostanze di fatto che, in quanto esposte in maniera generica e non lineare, non consentono una compiuta valutazione rispetto ai presupposti per la rimessione del processo indicati all'art. 45 cod. proc. pen.; ritenuto altresì che la richiesta di rinvio dell'udienza avanzata nell'interesse dell'istante risulta incompatibile con il rito applicato e pertanto non può essere accolta; rilevato, pertanto, che il ricorso per rimessione del processo deve essere dichiarata inammissibile con condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del 04/04/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la richiesta di rimessione del processo ex artt. 45 e 46 cod. proc. pen. depositata per [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la richiesta prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno, in riferimento alla valutazione relativa alla sussistenza o meno di gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili; ritenuto, in particolare che la richiesta contiene una serie di accuse nei confronti di magistrati, professionisti ed esponenti delle forze dell'ordine e inoltre rassegna una serie di circostanze di fatto che, in quanto esposte in maniera generica e non lineare, non consentono una compiuta valutazione rispetto ai presupposti per la rimessione del processo indicati all'art. 45 cod. proc. pen.; ritenuto altresì che la richiesta di rinvio dell'udienza avanzata nell'interesse dell'istante risulta incompatibile con il rito applicato e pertanto non può essere accolta; rilevato, pertanto, che il ricorso per rimessione del processo deve essere dichiarata inammissibile con condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 00328/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris