CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 1940
Cassazione n. 27816/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di usura e diffamazione contestati nonché per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente valutati e disattesi con corretti argomenti logici e secondo i consolidati orientamenti della giurisprudenza di questa Corte dai giudici di merito che, a pagine 6-8, hanno evidenziato come alla luce delle risultanze probatorie le condotte dell'imputato integrassero pienamente gli estremi delle fattispecie contestate, respingendo le considerazioni di merito della difesa, peraltro prive di supporto probatorio e, a pagina 9, hanno motivatamente escluso la particolare tenuità della condotta diffamatoria stante la gravità della lesione provocata al bene giuridico tutelato e l'intensità del dolo, desumibile dalla ripetuta volontà del ricorrente di non cancellare le espressioni offensive adoperate in rete; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro