CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile del delitto di bancarotta patrimoniale post-fallimentare; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo motivi non articolati separatamente; [OSCURATO:PERSONA] - che i proposti motivi sono affetti da intrinseca genericità, essendo indeterminate le deduzioni cui essi sono affidati, atteso che non è dato comprendere quali siano i punti della sentenza d'appello impugnati, e mancando di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che i motivi, sotto altro profilo, si risolvono in generiche censure, all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, con le quali la parte non si confronta, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d