CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2023
Cassazione n. 04060/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.ZINNANTI Giovanna ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Pesaro, che la aveva condannato alla pena di giustizia in relazione ad una serie di reati di furto, anche in luogo di privata dimora e di ricettazione. 2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti in relazione a tre ipotesi delit- tuose, concernenti il furto in concorso di un telefono cellulare, del denaro conte- nuto all'interno di un portafoglio custodito in un borsello e di un elettrodomestico, evidenziando profili di assenza o di contraddittorietà della prova di accusa, assu- mendo la mancata valutazione degli elementi posti a sostegno della destinazione dello stupefacente ad un uso personale. La difesa della ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, laddove ha desunto la ricorrenza dell'elemento soggettivo del furto del cellulare da profili di dolo, anche eventuale, in relazione all'uso che ne era stato fatto; le argomentazioni spese per escludere lea ipotesi del furto del denaro da un porta- foglio risultano in fatto e prive di analisi censoria delle argomentazioni contenute in sentenza, mentre in relazione al furto di una piastra per capelli corretta appare la deduzione logica tratta dalle dichiarazioni della persona offesa. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore